Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 giugno 2003, n. 221
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto l'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 febbraio 2003, n. 425/03;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 19218 del 3 marzo 2003, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) Registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
c) Rea: il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
d) Ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;
e) Commissione provinciale per l'artigianato: la commissione di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
f) Albo delle imprese artigiane: l'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
g) Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, reca:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, reca: «Regolamento recante norme
per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 17 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, recante: «Disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati»:
«Art. 17 (Misure atte a favorire la riqualificazione
delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle
merci). - 1. Le imprese che esercitano attivita' di
facchinaggio debbono essere iscritte nel registrodelle
imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure
nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o
all'albo e' subordinata alla dimostrazione della
sussistenza di specifici requisiti di capacita'
economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di
onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato da
emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste
altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in
relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi
e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di
reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui
al medesimo comma 1.
3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle
previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 3 dicembre 1999, reca: «Revisione triennale
degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione
media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita'
lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti
cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1970».
Note all'art. 1:
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, recante: «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge
29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile»:
«Art. 9 (Repertorio delle notizie economiche e
amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
lettera d), della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
e' istituito il repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA).
2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
a) gli esercenti tutte le attivita' economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia
prevista dalle norme vigenti, purche' non obbligati
all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi
professionali;
b) gli imprenditori con sede principale all'estero
che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
3. Il REA contiene le notizie economiche ed
amministrative per le quali e' prevista la denuncia alla
camera di commercio e la relativa utilizzazione del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, dal regio decreto
4 gennaio 1925, n. 29, dall'art. 29 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali per la parte riguardante le imprese
agricole, sono indicate le notizie di carattere economico,
statistico, amministrativo che l'ufficio puo' acquisire,
invece che dai privati, direttamente dagli archivi di
pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici
servizi secondo le norme vigenti, nonche' dall'archivio
statistico delle imprese attive costituito a norma del
regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993, purche' non
coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
stabilite modalita' semplificate per la denuncia delle
notizie di carattere economico ed amministrativo da parte
dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
4. L'esercente attivita' agricole deve altresi'
indicare, qualora non compresi negli archivi di cui al
comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
terreni con i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato con
decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
rispetto delle norme vigenti. L'ufficio provvede
all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo il modello
approvato dal Ministro.».
- Si riproducono i testi vigenti dell'art. 5 e
dell'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, recante:
«Legge-quadro per l'artigianato»:
«Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito
l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono
tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste
per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti
del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo e le
successive denunce di modifica e di cessazione esimono
dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro
delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa'
a responsabilita' limitata che, operando nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell'art. 3, presenti domanda alla
commissione di cui all'art. 9, ha diritto al riconoscimento
della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell'albo provinciale, sempreche' la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e
detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi
deliberanti della societa'.
In caso di invalidita', di morte o d'intervenuta
sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione
dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa puo'
conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti
previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore eta' dei figli
minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori
emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
L'iscrizione all'albo e' costitutiva e condizione per
la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese
artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un
massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a
tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma
dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al
primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi
contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio
commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative
all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali.
Nessuna impresa puo' adottare, quale ditta o insegna o
marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti
all'artigianato, se essa non e' iscritta all'albo di cui al
primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le
societa' consortili fra imprese che non siano iscritti
nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente
articolo e' inflitta dall'autorita' regionale competente la
sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto
delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.».
«Art. 10 (Commissioni provinciali per
l'artigianato). - La commissione provinciale per
l'artigianato e' costituita con decreto del presidente
della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed e'
composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i
componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice
presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale
per l'artigianato devono essere titolari di aziende
artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovra' essere garantita la
rappresentanza delle organizzazioni sindacali piu'
rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS,
dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di
esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme
relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e
al funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato.».



 
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attivita' di facchinaggio, previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, come di seguito indicate:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attivita' preliminari e complementari.
2. Il presente regolamento non si applica ai pesatori pubblici di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1983.



Note all'art. 2:
- Si riproduce il testo vigente della tabella allegata
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali del 3 dicembre 1999, recante: «Revisione triennale
degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione
media mensile, nonche' di inserimento nuove attivita'
lavorative, per i lavoratori soci di societa' ed enti
cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n.
602/1970»:
«(Tabella delle attivita' lavorative esercitate dagli
organismi associativi cui si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602.).
1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi
meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche,
comprensivo delle attivita' preliminari e complementari
alla movimentazione delle merci e dei prodotti:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati
agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa
la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini
generici, accompagnatori di bestiame, ed attivita'
preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree
portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione
delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni
ed integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e
disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del
ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e
partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e
bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita con o senza incestamento, insaccamento od
imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero,
piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura,
toelettatura e macellazione, abbattimento di piante
destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e
simili, ed attivita' preliminari e complementari.
2) Trasporto il cui esercizio sia effettuato
personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o
la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari.
Trasporto di persone:
a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti,
gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili
ed attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e
preparazione materiale da trasportare, montaggio e
smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri
attrezzi, guardianaggio e simili);
b) trasportatori con veicoli a trazione animale,
trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed
attivita' preliminari e complementari (compresi scavo e
preparazione interiale (da trasportare, guardianaggio e
simili).
3) Attivita' accessorie delle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori,
misuratori e simili.
4) Attivita' varie:
servizi di guardia a terra o a mare o campestre,
polizia ed investigazioni private, custodia, controllo
accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e
simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di
attivita' complementari, pulitori compresa la pulizia di
giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di mezzi
meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori
ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito
fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori,
ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 21 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della
legislazione in materia portuale»:
«Art. 21 (Trasformazione in societa' delle compagnie e
gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali
entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o piu'
societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio
in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi
previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice
civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al
31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga
all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro
quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo
della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti
alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le
compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli
adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le
concessioni ad operare in ambito portuale, comunque
rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno
l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative
costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei
gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle
compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o
cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta
organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa' derivanti dalla trasformazione succedono
alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti
patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti
addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali,
che non siano transitati in continuita' di rapporto di
lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data
facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente
articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica
quanto disposto nei commi successivi per le societa'
costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i
gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa
vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei
porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di
maggior traffico un organismo societario in grado di
svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti
portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti
dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e
gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non
abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le
modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito
dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei
confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli
interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di
iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle
compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le
procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le
disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il
funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni
relative alla vigilanza ed al controllo attribuite
all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti
portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 32 del regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante: «Approvazione
del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali
dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali
dell'economia corporativa»:
«Art. 32 (art. 3, numeri 5, 6, 7, 8 e 9, del regio
decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 6, comma primo,
n. 3, e art. 8, comma secondo, della legge 18 giugno 1931,
n. 875). - Oltre ad avere le attribuzioni indicate negli
articoli precedenti, i Consigli:
1° adempiono le attribuzioni gia' demandate ai
comitati forestali, alle commissioni provinciali di
agricoltura, alle commissioni e ai comitati zootecnici ed
alle amministrazioni provinciali in dipendenza delle leggi
5 luglio 1908, n. 392, e 21 giugno 1925, n. 1162;
2° approvano i piani di massima della destinazione e
utilizzazione dei demani comunali e dei dominii collettivi,
in conformita' delle leggi vigenti in materia, salvo il
disposto dell'art. 1° della legge 16 marzo 1931, n. 377,
contenente norme per la coordinazione delle leggi sugli usi
civici con quelle della bonifica integrale;
3° compilano, in base a norme regolamentari approvate
dal Ministro per le corporazioni, d'intesa col Ministro per
la grazia e giustizia, i ruoli degli stimatori e pesatori
pubblici, i ruoli in genere dei periti e degli esperti e
formano altresi', a norma di legge, il ruolo dei mediatori;
tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli
per attivita' professionali per le quali sussistano albi
regolati da apposite disposizioni;
4° amministrano le borse di commercio, percependone
le entrate e sostenendone le spese, comprese quelle
inerenti alla vigilanza governativa, e possono altresi',
con l'autorizzazione del Ministro per le corporazioni,
sentiti i Ministri interessati, fondare e esercire aziende,
gestioni o servizi speciali nell'interesse
dell'agricoltura, dell'industria o del commercio, o
partecipare ad aziende, gestioni o servizi speciali
fissando in quest'ultimo caso i poteri di vigilanza che i
Consigli stessi si riservano;
5° esercitano il controllo sugli uffici di
collocamento esistenti nella provincia, provvedono alla
loro coordinazione e adempiono alle altre funzioni indicate
dall'art. 6 del regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e dal
regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n.
3222, ferme restando le disposizioni speciali sul
collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei
porti, a norma dell'art. 1°, ultimo comma del predetto
regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003;
6° provvedono alle designazioni per la formazione e
la revisione degli albi dei cittadini destinati a
funzionare come consiglieri esperti della magistratura del
lavoro o come assistenti presso le sezioni del lavoro delle
preture o dei tribunali, ai termini degli art. 61 del regio
decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e 29 e seguenti del regio
decreto 21 maggio 1934, n. 1073.
Ai Consigli stessi spetta l'accertamento degli usi e
delle consuetudini commerciali ed agrari della provincia e
dei comuni, le cui raccolte sono ad essi compilate e
rivedute periodicamente con le norme di cui agli
articoli 34 e seguenti.
Ai Consigli sono inoltre demandate le attribuzioni
assegnate da leggi e regolamenti speciali alle cessate
Camere di commercio e industria e ai consigli agrari
provinciali.
Ai Consigli sono altresi' deferite le attribuzioni
delle amministrazioni provinciali e dei tesorieri della
provincia nei riguardi dei servizi di contabilita' e di
cassa dei consorzi di rimboschimento, con le norme
stabilite dal regolamento approvato col regio decreto
16 maggio 1926, n. 1126, nonche', quelle demandate ai
prefetti e alle tesorerie delle province per i depositi
riguardanti le opere di miglioramento del patrimonio
rustico dei comuni e di altri enti, ai termini dell'art.
134 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.».
- Il decreto del Ministro dell'industria, commercio ed
artigianato 11 luglio 1983, reca: «Approvazione del nuovo
regolamento-tipo per la formazione presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo
degli stimatori e pesatori pubblici».



 
Art. 3.
Soggetti tenuti all'iscrizione nel registro
delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane
1. I consorzi di cui all'articolo 2612 del codice civile, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, indicano una o piu' imprese del consorzio, affidatarie dei servizi, dotate dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7.
2. Gli enti che esercitano una o piu' attivita', ricomprese tra quelle di cui all'articolo 2 e non svolgono attivita' commerciale in via prevalente, si iscrivono nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, e 7.
3. I facchini non imprenditori, che presentano denuncia di inizio attivita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, non sono soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese.
4. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendono aprire sedi o unita' locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di cui all'articolo 2 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative se sono in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attivita', nel presupposto di un mutuo riconoscimento e di una armonizzazione tra le norme nazionali e quelle dello Stato di provenienza, fatti salvi i requisiti previsti per l'inserimento nelle fasce di classificazione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese di facchinaggio stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unita' locale sul territorio nazionale.



Note all'art. 3:
- L'art. 2612 del codice civile dispone:
«Art. 2612 (Iscrizione nel registro delle
imprese). - Se il contratto prevede l'istituzione di un
ufficio destinato a svolgere un'attivita' con i terzi, un
estratto del contratto deve, a cura degli amministratori,
entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato
per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle
imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.
L'estratto deve indicare:
1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la
sede dell'ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i
rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo consortile e le
norme relative alla liquidazione.
Del pari devono essere iscritte nel registro delle
imprese le modificazioni del contratto concernenti gli
elementi sopra indicati.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 342, reca: «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di
facchinaggio».



 
Art. 4.
Modalita' di iscrizione nel registro delle imprese
o nell'albo delle imprese artigiane
1. Le imprese che intendono esercitare una o piu' attivita' di cui all'articolo 2, presentano domanda all'ufficio del registro delle imprese; dichiarano di possedere i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 e allegano, altresi', il modello, riportato nell'allegato A del presente regolamento, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e di onorabilita'.
2. Ai fini del riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, le imprese presentano la domanda di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni, previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa ed, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla sua iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.
3. Gli importi dei diritti di segreteria che le imprese di facchinaggio corrispondono alle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono equiparati agli importi stabiliti per le imprese di pulizia.



Note all'art. 4:
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 11 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581:
«Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1.
Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle
imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera
di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha
sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione,
redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro.
2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con
rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica
ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1
e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata
all'ufficio del luogo ove e' la sede principale
dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria
dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata
comunicazione della domanda all'altro ufficio.
3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti
e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1.
4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con
sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura
privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi
e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato
in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice
civile.
5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art.
8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per
iscritto, al richiedente al momento della presentazione
della domanda.
6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio
accerta:
a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda;
b) la regolarita' della compilazione del modello di
domanda;
c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale
si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge;
d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge
prescrive la presentazione;
e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla
legge per l'iscrizione.
7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla
legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque
entro il termine di dieci giorni dalla data di
protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla
meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici.
L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria
dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero
dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di
domanda.
9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel
registro devono altresi' indicare il nome del responsabile
dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora
dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove
esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro
delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero
di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli
effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale
di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento
della presentazione della domanda di iscrizione, ove
riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice
fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi,
in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo
genera.
10. In caso di trasferimento della proprieta' o del
godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione
e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel
quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in
cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a
registrazione, al registro delle imprese nel quale e'
iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve
indicare nella domanda anche i dati di identificazione
dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non
imprenditore, possa essere individuata attraverso la
consultazione del registro.
11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il
richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
integrare la documentazione assegnando un congruo termine,
trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta
l'iscrizione.
12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e'
comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua
adozione, con lettera raccomandata.
13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso
o il decreto del giudice del registro non gravato di
ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal
cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla
scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro
due giorni dalla comunicazione.
14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art.
24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con
modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero dell'industria,
acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione
della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali
impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro
delle imprese».
- Si riproduce il testo vigente dell'art. 18, comma 1,
lettera e) della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:
«1. Al finanziamento ordinario delle camere di
commercio si provvede mediante:
a)-d) [... omissis ...];
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni
vigenti.».



 
Art. 5.
Requisiti di capacita' economico-finanziaria
1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacita' economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilita' attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita';
b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale piu' riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facolta' di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio;
c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le societa' di persone, degli amministratori per le societa' di capitali e per le societa' cooperative;
d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.



Nota all'art. 5:
- La legge 15 novembre 1995, n. 480, reca: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di
finanziamento delle camere di commercio.».



 
Art. 6.
Requisiti di capacita' tecnico-organizzativa
1. Per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio di cui all'articolo 2, i requisiti di capacita' tecnica e organizzativa si intendono posseduti dal dipendente, o dal familiare collaboratore, o dal socio lavoratore, o dal titolare d'impresa, o dal preposto alla gestione tecnica, che risulti dotato dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2. Il preposto alla gestione tecnica non puo' essere un consulente o un professionista esterno.
2. I requisiti tecnico-professionali sono:
a) aver svolto un periodo di esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti;
b) aver conseguito un attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita', ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
 
Art. 7.
Requisiti di onorabilita'
1. I requisiti di onorabilita' sono:
a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilita' di cui al comma 1:
a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede;
b) tutti i soci per le societa' in nome collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.



Note all'art. 7:
- La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: «Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralita».
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni
contro la mafia».
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca:
«Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi
27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e
31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia».
- La legge 3 aprile 2001, n. 142, reca: «Revisione
della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore».
- La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi».



 
Art. 8.
Fasce di classificazione
1. Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio, nello specifico settore di attivita'. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due anni, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari del periodo di detta attivita'. Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attivita' inferiore al biennio sono inserite nella fascia iniziale.
2. Le imprese di facchinaggio, ai fini della stipulazione dei contratti relativi alle attivita' previste dal presente decreto, sono iscritte, presentando il modello riportato nell'allegato B, nelle seguenti fasce di classificazione per volume di affari al netto dell'IVA:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
3. All'impresa non e' consentito stipulare un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita.
4. L'impresa, limitatamente alle prestazioni ricadenti tra quelle previste dall'articolo 2, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.
5. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, e' comunicata entro trenta giorni dal verificarsi; in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa. Le comunicazioni previste dal presente comma contengono i dati e le notizie di cui al modello riportato nell'allegato B e sono accompagnate dalla relativa documentazione.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 4. Per le imprese dei Paesi dell'Unione europea non aderenti all'euro, il requisito di cui al comma 2 si intende espresso nella moneta nazionale.
 
Art. 9.
Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione
1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono sospese, limitatamente all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, con motivato provvedimento del responsabile del procedimento o della commissione provinciale per l'artigianato, se si accerta:
a) una violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
b) una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) ogni infrazione di particolare rilevanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa e a ogni obbligo inerente i rapporti di lavoro, derivante da norme di legge o regolamenti, o dai contratti collettivi nazionali di lavoro riferibili al settore, comprensivi degli eventuali contratti integrativi territoriali;
d) il mancato adempimento degli obblighi relativi ai contratti previsti dall'articolo 11.
2. Il provvedimento motivato di sospensione e' adottato previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
3. La sospensione puo' essere accordata anche su istanza dell'impresa se sia stata avviata la procedura di cancellazione per la perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7. A questo fine l'impresa presenta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle procedure di cancellazione, apposita istanza, impegnandosi, entro il periodo di sospensione, a porre rimedio alle cause che hanno determinato la perdita del requisito.
4. Avverso il provvedimento di cui al comma 1, e' facolta' dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
5. Alle imprese cui e' stata sospesa l'iscrizione non e' dato stipulare nuovi contratti durante il periodo di sospensione.
6. La giunta della camera di commercio o la commissione provinciale per l'artigianato nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) ha facolta' di autorizzare, nei confronti delle imprese sospese, la prosecuzione di tutti i contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione, non direttamente interessati dal comportamento omissivo o negligente; nel caso di cui al comma 1, lettera c) la predetta autorizzazione e' data anche a tutela degli interessi dei lavoratori e delle controparti, se il comportamento dell'impresa non risulta determinato da dolo o colpa grave.
7. La sospensione ha la durata di novanta giorni rinnovabili, su istanza dell'impresa, per una sola volta con provvedimento motivato.



Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38,
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro».
- La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, reca: «Divieto di
intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di
lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi».



 
Art. 10.
Cancellazione e reiscrizione
1. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di facchinaggio, da detti registro o albo, se:
a) l'impresa non presenta istanza di sospensione ai sensi dell'articolo 9, quando perde uno o piu' requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto;
b) l'istanza di sospensione non viene accolta;
c) l'impresa non ha rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione allo scadere del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'articolo 9.
2. Il provvedimento motivato di cancellazione e' adottato dal responsabile del procedimento, ovvero dalla commissione provinciale per l'artigianato, previa comunicazione all'impresa e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.
3. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 e' facolta' dell'impresa esperire ricorso alla giunta della camera di commercio, ovvero alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla data della notifica.
4. Per l'impresa non costituita in forma societaria che svolge soltanto attivita' di facchinaggio, la cancellazione di dette attivita' comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.
5. All'impresa che non ricade nella fattispecie descritta al comma 4, e' consentito richiedere la reiscrizione per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, secondo le modalita' previste dal presente decreto, se sono venute meno le cause che hanno comportato la cancellazione di detto esercizio.
 
Art. 11.
Contratti
1. I contratti per la prestazione dei servizi di importo superiore a 50.000 euro all'anno, sono depositati entro trenta giorni dalla loro stipulazione presso la Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezioni del lavoro, competente per territorio a cura del legale rappresentante dell'impresa affidataria. Nel caso di contratti per prestazioni da effettuare in piu' territori, il deposito e' effettuato presso ciascuna Direzione provinciale competente.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si stipula un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso di mezzi e per i danni delle cose da movimentare, riferito allo specifico contratto, pari a un terzo del valore contrattuale, in modo da dare copertura idonea ai rischi.
 
Art. 12.
Vigilanza
1. La camera di commercio esercita la vigilanza sulle attivita' di facchinaggio e di movimentazione delle merci tenendo anche conto delle eventuali violazioni degli obblighi derivanti dal presente regolamento che siano segnalate da tutti i titolari di un interesse giuridicamente rilevante, comprese le associazioni del movimento cooperativo e delle imprese, nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Gli organi preposti alla vigilanza in materia di cooperazione e di lavoro, qualora adottino provvedimenti verso le imprese di facchinaggio e movimentazione merci, potenzialmente rilevanti ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento, ne danno notizia senza ritardo alla camera di commercio competente.
3. Il responsabile del procedimento fornisce, a sua volta, notizia dei provvedimenti previsti agli articoli 9 e 10 divenuti definitivi, agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e, per le societa' cooperative, agli organi preposti alla vigilanza sulle stesse.
 
Art. 13.
Sanzioni
1. Al titolare di impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, o agli amministratori nel caso di societa', ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
2. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, che esercitano le attivita' di cui al presente regolamento, senza l'iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
3. Al titolare dell'impresa individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, a tutti i soci in caso di societa' in nome collettivo, ai soci accomandatari in caso di societa' in accomandita semplice o per azioni, ovvero agli amministratori in ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative, che affida lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2 ad imprese che versano nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 ad euro 1.000.
4. Chiunque stipula contratti per lo svolgimento di attivita' di cui all'articolo 2, o comunque si avvale di tali attivita' a titolo oneroso, con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o con iscrizione sospesa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.500. Se i contratti sono stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 ad euro 25.000.
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2, 3 e 4, l'impresa che stipula un contratto di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui e' inserita e' assimilata all'impresa di facchinaggio non iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
6. I contratti stipulati con imprese di facchinaggio non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, sono nulli.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, all'accertamento delle eventuali violazioni nonche' alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvedono, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.
8. I proventi delle sanzioni previste dal presente articolo sono di spettanza dell'erario.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 13 e 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche
al sistema penale».
«Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per
l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione
tecnica.
Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia
giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in
circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato
il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i
poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere,
quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del
luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere
effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di
accertamento previsti dalle leggi vigenti.».
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La
violazione, quando e' possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
per la violazione stessa.
Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente,
gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
il termine di novanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della
notificazione si applicano le disposizioni previste dalle
leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere
effettuata, con le modalita' previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la
dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e'
obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la
violazione si estingue per la persona nei cui confronti e'
stata omessa la notificazione nel termine prescritto.».



 
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano gia' iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane per le attivita' di facchinaggio, presentano all'ufficio del registro delle imprese o alla commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di centottanta giorni, le attestazioni e gli atti di cui al modello riportato nell'allegato A.
2. Le imprese di cui al comma 1, continuano ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 2 del presente regolamento per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e all'articolo 6.
 
Art. 15.
Monitoraggio
1. Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito delle proprie competenze, puo' svolgere, in collaborazione con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attivita' di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 giugno 2003
Il Ministro
delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 28
 
Allegato A
(art. 4, comma 1) MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA'
ECONOMICO-FINANZIARIA, TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI ONORABILITA', DI
CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 e 7 DEL D.I. ....
Il sottoscritto (cognome).... (nome).... nato a ....(prov.)................. il.................. codice fiscale.... in qualita' di.... dell'impresa.... con sede in....(prov.).......... iscritta presso il Registro imprese di (eventuale) ....al n. (eventuale).... codice fiscale (eventuale) ....n. REA (eventuale)...., ai fini dell'esercizio delle seguenti attivita'.... .... .... di cui all'art. 2 del D.I. .... consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
Dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1) che l'impresa possiede un patrimonio netto (capitale sociale + riserve) pari almeno all'8% del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente *;
2) l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 **;
3) che sono iscritti all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
4) che l'impresa e' in possesso dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa di cui all'art. 6 del D.I..... in quanto
| | il sottoscritto
| | il sig..... nato a.... (prov.)............. il..................... e residente in .... (prov.).............. via ....n........... c.a.p. ............. codice fiscale...., quale:
| | dipendente;
| | familiare collaboratore;
| | socio lavoratore;
| | preposto alla gestione tecnica, e' in possesso di almeno uno dei seguenti titoli professionali:
| | svolgimento di un periodo di esperienza nello specifico campo di attivita' di almeno tre anni, effettuato presso imprese del settore o presso uffici tecnici preposti allo svolgimento di tali attivita' di altre imprese o enti;
| | attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attivita', ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
A tal fine il preposto alla gestione tecnica dichiara quanto segue ***:
Il sottoscritto .... nominato preposto alla gestione tecnica, dichiara, sotto la propria responsabilita', di esplicare tale incarico in modo stabile e continuativo mantenendo un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa, impegnando l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attivita' stessa.
.................................................................
(firma del preposto alla gestione tecnica)
5) che a suo carico non risultano ****:
a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
6) La presente domanda fa parte integrante:
| | del modello .... da presentare al Registro delle imprese;
| | del modello .... da presentare all'Albo delle imprese artigiane.
.......................................
(firma del dichiarante)
Luogo e data..................
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del D.I..... si allegano n. ............... attestati rilasciati da istituti bancari, *****. ---- * Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati; l'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel collegio, da allegarsi al presente modello.
** Per ciascun socio, nel caso di societa' di persone, e per ciascun amministratore, nel caso di societa' di capitali o di societa' cooperative, si dovra' unire una apposita dichiarazione redatta sull'intercalare allegato, sottoscritta dall'interessato.
*** La dichiarazione che segue dovra' essere resa solo nel caso in cui il preposto alla gestione tecnica non coincida con il soggetto che sottoscrive il modello allegato A.
**** Nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, ciascuno dei soggetti nominati sara' tenuto a presentare identica dichiarazione mediante l'intercalare allegato al presente modello. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le societa' in nome collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
***** Le imprese di nuova costituzione esibiscono tale documentazione alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attivita'.
Intercalare
(all'allegato A)
Il sottoscritto ....nato a.... (prov.) ................ codice fiscale.... in qualita' di ....dell'impresa .... sotto la propria responsabilita', consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
Dichiara:
| | l'inesistenza a proprio carico di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480 1;
| | che a suo carico non risultano 2:
a) sentenze penali definitive di condanna o procedimenti penali pendenti nei quali sia gia' stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
b) condanne a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
e) contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le societa' cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142;
f) condanne penali per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
............................................
(firma del dichiarante)
1 Dichiarazione che dovra' essere resa da ciascun socio, nel caso di societa' di persone, e da ciascun amministratore, nel caso di societa' di capitali o di societa' cooperative.
2 Dichiarazione che dovra' essere resa, nel caso in cui il titolare di impresa individuale abbia nominato un institore o un direttore preponendoli all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede, da ciascuno di tali soggetti. Sono tenuti ad identico adempimento tutti i soci, per le societa' in nome collettivo, i soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di societa', ivi comprese le cooperative.
 
Allegato B
(art. 8, comma 2)
Il sottoscritto (cognome).... (nome).... nato a* ....(prov.)*.................... il* ................... codice fiscale*.... in qualita' di*.... dell'impresa*.... con sede in*.... (prov.)*................. iscritta presso il Registro imprese di (eventuale)* ....al n. (eventuale)*.... codice fiscale (eventuale)* .... n. REA (eventuale)* .... fa altresi' istanza di iscrizione dell'impresa, nella seguente fascia di classificazione per volume di affari, realizzato in media nell'ultimo triennio (al netto dell'IVA), nello specifico settore di attivita', secondo le prescrizioni dell'art. 8 del decreto interministeriale....
ISCRIZIONE F VARIAZIONE F
A) imprese attive da almeno due anni:
| | inferiore a 2,5 milioni di euro;
| | da 2,5 a 10 milioni di euro;
| | superiore a 10 milioni di euro.
A tal uopo si allega l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento corredato dall'indicazione dei compensi per gli stessi ricevuti.
I dati sopra indicati saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, unicamente per le finalita' previste dal D.I.....
B) impresa attiva da meno di due anni:
| | impresa di nuova costituzione o con un periodo di attivita' inferiore al biennio indipendentemente dal volume di affari.
Luogo e data, ..........................
.............................................
(firma)
N.B. Il presente modello e' utilizzabile anche per le variazioni delle fasce di classificazione di appartenenza, da comunicarsi a norma dell'art. 8, comma 5, barrando la casella «variazione», indicando la nuova fascia di classificazione, ed allegando la eventuale documentazione richiesta dalla norma.
* Da compilarsi solo in caso di richiesta di variazione della fascia di classificazione.
 
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