Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2003 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
DISPOSIZIONE 28 luglio 2003
Regolamento generale delle strutture dell'INFN. (Disposizione n. 10003).

IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnlogica;
Visto il regolamento generale dell'INFN;
Visto il regolamento generale delle strutture dell'INFN;
Visto, in particolare, l'art. 5, del regolamento generale delle strutture dell'INFN;
Vista la deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003, con la quale il consiglio direttivo ha apportato modifiche al regolamento generale delle strutture ed istituito, presso la amministrazione centrale dell'INFN, il servizio affari tributari, il servizio coordinamento banche dati ricerca ed il servizio coordinamento programmi Unione europea;
Vista la nota dell'Istituto del 10 giugno 2003, prot. n. 012323, con la quale la deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003, e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota del 3 luglio 2003, prot. n. 742, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere motivi ostativi alla approvazione della anzidetta deliberazione n. 8047 del 30 aprile 2003;
Vista, altresi', la disposizione del presidente dell'INFN n. 9971 del 26 giugno 2003, con la quale cessano, a far data dal 30 giugno 2003, le funzioni ed attivita' della direzione gestione progetto Garr-B presso l'amministrazione centrale dell'INFN, cosi' come previsto con deliberazione del consiglio direttivo n. 6153 del 22 luglio 1998;
Considerato che le modifichea introdotte dalle predette deliberazioni del consiglio direttivo n. 8047 del 30 aprile 2003 e n. 6153 del 22 luglio 1998, richiedeno che venga aggiornato il regolamento generale delle strutture dell'INFN;
Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Dispone che si provveda alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento generale delle strutture dell'INFN, nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante.
La presente disposizione con il relativo allegato, e' inviata al Minsitero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Frascati, 28 luglio 2003
Il presidente: Iarocci
 
Allegato
REGOLAMENTO GENERALE DELLE STRUTTURE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)
Art. 1.
Le strutture
1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'INFN opera con strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'universita', di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.
2. L'Istituto e' articolato nelle seguenti strutture:
sezioni;
laboratori nazionali;
centri nazionali;
amministrazione centrale.
3. Nel presente regolamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento generale dell'Istituto, e' altresi' considerato il servizio di presidenza.
4. I provvedimenti organizzativi delle strutture di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 24, comma 2, lettera a), del regolamento generale dell'Istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente regolamento generale delle strutture.
Art. 2.
Le sezioni
1. Le sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attivita' di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle universita' sulla base di apposite convenzioni. Alle sezioni possono afferire gruppi collegati aventi sede presso universita' o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.
2. Le sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonche' ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unita' funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del regolamento generale dell'istituto e con le procedure ivi previste.
3. Alle unita' funzionali e' preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, puo' essere preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
5. Presso la sezione di Pisa e' istituita l'Unita' Funzionale Virgo. Ad essa e' preposto, con provvedimento del direttore, oltreche' il personale dipendente e non di cui al precedente comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.
L'Unita' Funzionale Virgo puo' articolarsi al suo interno con modalita' analoghe a quelle descritte nel successivo art. 3, comma 4.
Art. 3.
I laboratori nazionali
1. I laboratori nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attivita' di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonche' di svolgere attivita' di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
Ai laboratori nazionali possono afferire gruppi collegati aventi sede presso universita' o centri di ricerca che non siano sede di sezioni dell'Istituto.
2. I laboratori nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonche' ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in divisioni, unita' funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.
3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti divisioni:
divisione ricerca;
divisione tecnica e dei servizi generali;
divisione acceleratori.
Le divisioni si articolano in servizi.
4. Le unita' funzionali ed i servizi possono articolarsi in reparti, qualora trattasi di attivita' tecniche ed in uffici, qualora trattasi di attivita' amministrative.
5. Alle divisioni definite al precedente comma 3, e' preposto, con provvedimento del direttore:
alla divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;
alla divisione tecnica e dei servizi generali ed alla divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.
6. Alle unita' funzionali e' preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
7. Ai servizi, ai reparti ed agli uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, puo' essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
Art. 4.
I centri nazionali
1. I centri nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attivita' dell'Istituto, nonche' di svolgere attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I centri nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonche' ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in unita' funzionali e servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del regolamento generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.
3. Alle unita' funzionali e' preposto, con provvedimento del direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.
4. Ai servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, puo' essere preposto, con provvedimento del direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
Art. 5.
L'amministrazione centrale
1. L'amministrazione centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attivita' amministrativa decentrata; predispone i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.
I dirigenti delle direzioni e dei servizi della amministrazione centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.
2. L'amministrazione centrale dell'INFN e' articolata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del regolamento generale dell'Istituto, in direzioni e servizi.
Le direzioni sono le seguenti:
a) direzione affari generali e ordinamento;
b) direzione affari amministrativi;
c) direzione affari del personale;
d) direzione affari contrattuali e patrimoniali;
i servizi sono i seguenti:
e) servizio affari internazionali;
f) servizio affari legali e contenzioso;
g) servizio affari tributari;
h) servizio coordinamento attivita' di ingegneria;
i) servizio coordinamento banche dati ricerca;
l) servizio coordinamento programmi Unione europea;
m) servizio ispettivo;
n) servizio medicina del lavoro;
o) servizio protezione dalle radiazioni.
Alle direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo.
Ai Servizi e' preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.
3. Il direttore della amministrazione centrale, di cui all'art. 24 del regolamento generale dell'INFN, si avvale di un servizio di direzione posto alle sue dipendenze.
4. L'articolazione in uffici delle direzioni, nonche' le competenze di ciascuna direzione, servizio e ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della struttura di cui all'art. 24, comma 2, lettera a) del regolamento generale dell'Istituto.
Art. 6.
Servizio di presidenza
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento generale dell'INFN, e' istituito il servizio di presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del presidente, della giunta esecutiva e del consiglio direttivo.
2. Il servizio e' alle dirette dipendenze del presidente.
3. Al servizio e' preposto un responsabile. La composizione del servizio verra' definita nel relativo provvedimento organizzativo.
Art. 7.
Norme transitorie e finali
1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle strutture restano in vigore quelli vigenti.
2. Il presente regolamento generale delle strutture sostituisce il vigente ordinamento dei servizi (doc. gen. n. 855/86 - rev. 9, approvato con nota del Ministero della pubblica istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).
Elenco delle Strutture dell'INFN
Sezioni:
sezione di Bari;
sezione di Bologna;
sezione di Cagliari;
sezione di Catania;
sezione di Ferrara;
sezione di Firenze;
sezione di Genova;
sezione di Lecce;
sezione di Milano;
sezione di Napoli;
sezione di Padova;
sezione di Pavia;
sezione di Perugia;
sezione di Pisa;
sezione di Roma;
sezione di Roma II;
sezione di Roma III;
sezione di Torino;
sezione di Trieste.
Laboratori nazionali:
laboratori nazionali di Frascati;
laboratori nazionali del Gran Sasso;
laboratori nazionali di Legnaro;
laboratori nazionali del Sud.
Centri nazionali:
C.N.A.F. - Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie informatiche e telematiche.
Amministrazione Centrale.
 
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