Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 maggio 2003
Riconoscimento al prof. Martin Putz di titolo di formazione, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;
Visto il decreto direttoriale datato 1° marzo 2002 (prot. n. 4296) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota datata 26 settembre 2002 dell'Intendenza scolastica tedesca di Bolzano di comunicazione di richiesta di «sospensione» della misura compensativa formulata a quell'ufficio dalla persona interessata;
Vista la nota della persona interessata datata 4 ottobre 2002 di generica segnalazione, non documentata, di un anno di servizio regolare «quale supplente presso un liceo in lingua tedesca»;
Vista la nota della persona interessata datata 21 aprile 2003 di segnalazione di un anno di servizio presso il liceo scientifico di Bressanone a.s. 2002/2003, con nuova domanda di riconoscimento e con richiesta, ai sensi della direttiva 2001/19, di esonero dalla misura compensativa gia' prescritta in quanto compensata dal detto anno di servizio;
Vista la menzionata direttiva per la quale «lo Stato membro ospite, qualora intende esigere che il richiedente compia un tirocinio di adattamento o si sottoponga ad una prova attitudinale, deve prima verificare se le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la differenza sostanziale di cui al primo comma»;
Vista la nota datata 26 maggio 2003 a mezzo della quale l'Intendenza scolastica di Bolzano comunica che la persona interessata ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per l'insegnamento della classe di concorso 94/A (1° settembre 2002-30 giugno 2003), con valutazione positiva dal dirigente scolastico;
Rilevato che gli insegnamenti della classe di concorso 94/A vertono anche sulla disciplina in relazione alla quale e' stata imposta la misura compensativa per la classe di concorso 95/A, per cui di tale esperienza professionale, giunta quasi al termine e che assorbe la verifica relativa alla conoscenza dell'ordinamento scolastico italiano, puo' tenersi conto in relazione ai contenuti della richiamata direttiva;
Ritenuto, quindi, alla luce della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 4 ottobre 2000 e del fatto sopravvenuto in corso (esperienza professionale), che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla attivita' professionale svolta, idoneamente sostitutiva dalla imposta misura compensativa, comprova una formazione che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie», conseguito il 5 settembre 1988 presso l'Universita' di Innsbruck;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Abschlussbestatigung» conseguito in data 16 novembre 1995 presso l'Universita' di Innsbruck;
posseduto da: cognome: Putz; nome: Martin; nato a: Innsbruck (Austria); il 21 marzo 1965; cittadinanza comunitaria (austriaca); comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla esperienza professionale citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 95/A «materie letterarie, latino e greco nel liceo classico in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle localita' ladine».
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 26 maggio 2003
Il direttore generale: Criscuoli
 
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