Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 31 luglio 2003
Istituzione e tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Considerata la necessita' di prevedere l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, al fine di dare una tutela maggiore al patrimonio delle citate denominazioni di origine e indicazioni geografiche;
Acquisito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT, istituito ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 164/1992;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 24 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori, di seguito denominato «albo», dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT), di seguito indicate anche con la dicitura «denominazione di origine» o con la sigla «DO».
2. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «imbottigliamento» il condizionamento del prodotto, per fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri;
b) per «imbottigliatore»: la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, che procede o fa procedere per conto proprio all'imbottigliamento.
 
Art. 2.
Istituzione albo
1. Per ciascuna DO e' istituito l'albo presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui ambito territoriale provinciale ricade la zona di produzione delle uve della rispettiva DO, di seguito denominata «Camera di commercio responsabile dell'albo». I dati relativi a ciascun albo sono inseriti nel SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.
2. Qualora la zona di produzione di cui al comma 1 ricada in due o piu' province, l'albo e' istituito presso la camera di commercio nel cui ambito provinciale ricade l'area di maggior produzione.
3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto il Ministero provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco delle camere di commercio responsabili della tenuta dell'albo di ciascuna DO e successivamente provvedera' a pubblicare gli eventuali aggiornamenti a tale elenco.
4. L'albo, per ciascuna impresa imbottigliatrice, contiene i seguenti elementi:
a) numero e data di iscrizione;
b) ragione sociale e sede legale;
c) ubicazione dello stabilimento.
5. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per procedere all'imbottigliamento delle partite di vino della relativa DO ai fini della successiva commercializzazione.
 
Art. 3.
Iscrizione all'albo
1. Ai fini dell'iscrizione all'albo della specifica DO, l'impresa imbottigliatrice deve presentare tramite la camera di commercio presso la quale ha sede lo stabilimento di imbottigliamento, una domanda indirizzata alla camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo.
2. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento e' ubicato all'estero inoltrano l'istanza di iscrizione all'albo direttamente alla camera di commercio responsabile della tenuta dello stesso.
3. Nella richiesta di iscrizione all'albo l'impresa imbottigliatrice dichiara, producendo la relativa documentazione, anche con autocertificazione ai sensi della vigente normativa:
a) le generalita' del soggetto che presenta l'istanza;
b) il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio economico e amministrativo (REA) della competente camera di commercio, o, nel caso di imprese il cui stabilimento ricade al di fuori della provincia nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione delle uve, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA della camera di commercio ove e' ubicato lo stabilimento;
c) l'ubicazione dello stabilimento di imbottigliamento;
d) che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attivita' commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
e) la conformita' dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative e di attuazione, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari. Qualora l'imbottigliamento sia effettuato utilizzando attrezzature mobili, noleggiate o messe a disposizione da parte di terzi, l'impresa imbottigliatrice dovra' produrre specifica dichiarazione, indicando gli estremi della ditta fornitrice delle citate attrezzature mobili, fermo restando che le stesse attrezzature devono risultare conformi alle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed attuative;
f) posizione ICRF, ovvero codice che identifica lo stabilimento nel sistema informativo dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. Fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai disciplinari di produzione delle specifiche DO in materia di delimitazione della zona di imbottigliamento, le imprese imbottigliatrici con stabilimento ubicato all'estero per l'iscrizione all'albo devono fornire la documentazione di cui al comma 3, tenendo conto della normativa vigente in materia nei rispettivi Paesi.
5. Qualora l'impresa imbottigliatrice possieda piu' stabilimenti e/o intenda iscriversi a due o piu' albi di vini DO dei quali e' responsabile la stessa camera di commercio puo' presentare un'unica richiesta di iscrizione, indicando rispettivamente l'ubicazione e le altre condizioni prescritte per ciascun stabilimento e le singole DO per le quali intende operare l'imbottigliamento.
6. Il provvedimento d'iscrizione nell'albo e' adottato dal dirigente della camera di commercio responsabile della tenuta dell'albo.
 
Art. 4.
Gestione dell'albo e adempimenti
delle imprese imbottigliatrici
1. Per ciascuna DO l'impresa imbottigliatrice e' soggetta all'obbligo di allegare al registro di imbottigliamento, tenuto e preventivamente vidimato ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, il certificato di iscrizione all'albo e di annotare nello stesso registro, in colonne separate per le differenti DO, per ogni partita imbottigliata, distintamente per le eventuali tipologie della DO, i seguenti elementi:
a) quantitativo di prodotto, numero e capacita' dei recipienti utilizzati e numero del lotto della partita imbottigliata;
b) per i vini DOCG e DOC, la provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneita' all'esame chimico-fisico ed organolettico di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;
c) per i vini DOCG, i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati;
d) per i vini IGT, gli estremi del documento di accompagnamento o gli estremi della denuncia di produzione delle uve.
2. Entro il termine previsto dalla normativa comunitaria e nazionale per la dichiarazione annuale delle giacenze delle produzioni vitivinicole l'impresa imbottigliatrice comunica alla competente camera di commercio, anche per via informatica, i quantitativi della produzione imbottigliata della relativa DO nell'anno precedente e i Paesi di destinazione. Per i vini DOCG dovranno essere indicati i quantitativi e gli estremi alfanumerici dei contrassegni di Stato utilizzati.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono utilizzate anche ai fini dell'aggiornamento del REA.
4. Le variazioni delle posizioni di iscrizione all'albo dovranno essere richieste entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che determina la variazione stessa con le modalita' di cui all'art. 3.
 
Art. 5.
Cancellazione e sospensione dall'albo
1. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, lettere d), e), nonche' l'assoggettamento a sanzioni nei casi previsti dall'art. 9, comma 4, dall'art. 28, commi 1, 2, 3 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 164/1992 comportano la cancellazione dall'albo, disposta dal dirigente di cui al all'art. 3, comma 6.
2. L'inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del presente decreto, comportano la sospensione dell'iscrizione all'albo, disposta dal dirigente di cui all'art. 3, comma 6, fino al momento della relativa regolarizzazione.
Per consentire il controllo delle conseguenze dell'inadempienza, la sospensione avra' durata minima di un mese, pena la cancellazione dell'albo, la regolarizzazione dovra' avvenire entro un anno dall'accertamento.
3. Gli effetti di cui al precedente comma 1 non pregiudicano la possibilita' di nuova iscrizione all'albo per i soggetti che abbiano beneficiato del provvedimento di riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del C.P.
 
Art. 6.
Pubblicita' albo e controlli
1. L'albo e' pubblico; gli elementi costitutivi di cui all'art. 2, comma 4, sono messi a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Sono altresi' messe a disposizione le informazioni di cui all'art. 4, (anche) mediante accesso informatico, a favore delle amministrazioni pubbliche interessate, anche territoriali, ivi compresi gli organi di controllo e il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO, nonche' nei confronti dei consorzi di tutela e dei consigli interprofessionali della relativa DO incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali di svolgere funzioni di vigilanza e le attivita' di cui all'art. 21 della legge n. 164/1992, anche ai sensi dell'art. 19, commi 1 e 3, della medesima legge n. 164/1992, ai fini dell'espletamento delle attivita' di controllo e di vigilanza cui sono preposti ai sensi di legge, per specifici ambiti di competenza, i predetti enti ed organismi.
 
Art. 7.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. In via di prima applicazione del presente decreto il termine ultimo per l'iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate scadra' sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 31 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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