Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 luglio 2003 |
Riconoscimento come organizzazione di produttori del-l'«Associazione produttori pesca San Marco», in Chioggia. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunita' europee relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 concernenti le organizzazioni di produttori; Visto il regolamento (CE) n. 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalita' di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca; Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 2 dicembre 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 15 dicembre 1980 con il quale e' stata riconosciuta, ai fini del regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, successivamente abrogato, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore della pesca costiera locale denominata «Associazione produttori pesca San Marco» Soc. coop. a r.l., con sede in Chioggia; Vista l'istanza in data 8 gennaio 2003 con la quale la suddetta Associazione ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 104/2000, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori anche per le specie elencate nell'istanza suddetta; Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta Associazione; Visti gli atti dai quali risulta che la predetta Associazione svolge, per i prodotti di cui ha richiesto il riconoscimento, un'attivita' economica sufficiente ai sensi del regolamento (CE) n. 2318/2001; Vista la relazione in data 21 febbraio 2003 della Capitaneria di porto di Chioggia nella quale viene espresso parere favorevole all'estensione del riconoscimento della suddetta Associazione come organizzazione di produttori anche per le specie ittiche elencate nell'istanza sopracitata essendo rispettato, per le stesse, il requisito minimo di produzione del 30% in rapporto al quantitativo totale prodotto nel porto di operativita' come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto ii), del suddetto regolamento (CE) 2318/2001; Ritenuto opportuno concedere alla «Associazione produttori pesca San Marco» Soc. coop a r.l., con sede in Chioggia, l'estensione del riconoscimento come organizzazione di produttori per i seguenti prodotti: alaccie, aringhe, lansardi, suri, boghe, palamite, rane pescatrici, tonni, ostriche, granseole; Decreta: Art. 1. E' esteso, ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 articoli 5 e 6, e del regolamento (CE) n. 2318/2001, nonche' a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, il riconoscimento della «Associazione produttori pesca San Marco - Societa' cooperativa a responsabilita' limitata», con sede in Chioggia quale organizzazione di produttori anche per le specie ittiche sopra elencate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2003 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora |
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