Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 28 luglio 2003
Proroga dell'interdizione all'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca nella zona di tutela biologica istituita nelle acque marine situate al largo del porto di Chioggia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto l'art. 98 del regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2002, con il quale e' stata istituita una zona di tutela biologica delle acque marine situate al largo del porto di Chioggia;
Vista la nota n. 11773 del 28 maggio 2003 con cui la Capitaneria di porto di Chioggia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della riunione della commissione consultiva locale per la pesca marittima di Chioggia tenutasi in data 7 maggio 2003 che si e' espressa all'unanimita' favorevolmente al mantenimento della zona di tutela biologica;
Vista la nota n. 28271 del 9 luglio 2003 con cui la Capitaneria di porto di Venezia ha trasmesso alla scrivente copia del verbale della riunione della commissione consultiva locale per la pesca marittima di Venezia tenutasi in data 23 maggio 2003 che si e' espressa all'unanimita' favorevolmente alla proroga della zona di tutela biologica al largo di Chioggia;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle quattro aree di mare comprese nella zona di tutela biologica istituita con decreto 5 agosto 2002, l'interdizione all'esercizio di qualsiasi attivita' di pesca e' prorogata per un periodo di tre anni.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 28 luglio 2003
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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