Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 17 luglio 2003
Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
Visto l'art. 223-septiesdecies del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, nel testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Tenuto conto della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 30/81 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con particolare riferimento all'inutilita' della nomina del commissario liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno la copertura delle spese di procedura;
Ritenuto che tale concetto, in ossequio al principio di economicita' dell'azione amministrativa, possa essere utilmente ampliato alle procedure il cui ultimo bilancio depositato risale a piu' di cinque anni;
Considerato che, laddove l'ultimo bilancio depositato comprenda fra le poste attive solamente reliquati patrimoniali mobiliari, in considerazione del lasso di tempo intercorso, si puo' ragionevolmente ritenere ormai prescritto, decaduto o comunque inazionabile qualsivoglia diritto o pretesa economica ad esse connessa;
Ravvisata la necessita' di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle societa' cooperative e dei loro consorzi;
Riconosciuta quindi l'opportunita' di fissare i nuovi criteri di cui alle premesse;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dalla data del presente decreto, non si procede alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa' cooperative e dei loro consorzi laddove l'ultimo bilancio depositato annoveri solamente poste attive di natura mobiliare e risalga a piu' di cinque anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione.
 
Art. 2.
Il suddetto criterio si applica anche alle procedure per le quali e' attualmente in corso l'istruttoria per l'emissione del decreto di scioglimento ex art. 2544 e con nomina di commissario liquidatore
Roma, 17 luglio 2003
Il Sottosegretario di Stato: Galati
 
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