Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 30 luglio 2003
Approvazione del regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi. (Deliberazione n. 185/03/CSP).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161, recante: «Revisione dei film e dei lavori teatrali»;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» ed in particolare l'art. 55, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: «Interventi a favore del credito cinematografico»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;
Vista la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992;
Vista la legge 5 novembre 1996, n. 596, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», ed in particolare l'art. 2, comma 4;
Vista la delibera del Consiglio di questa Autorita' n. 9/99/CONS del 16 marzo 1999, recante: «Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee»;
Vista la propria delibera n. 60/01/CSP recante: «Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'art. 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998»;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici»;
Tenuto conto delle risultanze della consultazione pubblica indetta con delibera n. 60/01/CSP ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera;
Presa visione dei verbali delle audizioni tenute dalle strutture competenti di questa Autorita' con le emittenti televisive nazionali, con le associazioni di emittenti televisive locali, con le associazioni di categoria dei produttori cinematografici e di audiovisivi;
Considerato che, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali, rilevano, in generale:
a) l'opportunita' di favorire un impegno comune tra produttori ed emittenti radiotelevisive per la valorizzazione della produzione audiovisiva anche relativamente ai diritti di sfruttamento;
b) le quote di partecipazione agli investimenti nella fase di sviluppo dei progetti e nella fase di realizzazione delle opere;
c) la valorizzazione dell'opera e quindi l'estensione temporale dei diritti connessi e la circolazione effettiva dell'opera medesima;
Considerato che la decorrenza del limite temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 122/1998 per le produzioni audiovisive e' individuabile, nel rispetto dell'autonomia della programmazione, nella prima utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'emittente;
Considerato che, per il compiuto sviluppo del ciclo del prodotto ed anche per consentire ai produttori indipendenti di accedere ai programmi di finanziamento, tale limite non puo' in generale superare i sette anni, fatta eccezione per la documentaristica che per la sua natura scientifica, didattica e culturale, richiede un limite inferiore, quantificabile in cinque anni, anche per consentire una migliore veicolazione del prodotto su altri mercati;
Considerato che il corrispettivo ai produttori indipendenti per le utilizzazioni effettuate prima della scadenza dei suddetti limiti temporali non puo' che essere rimesso all'autonomia dei privati ed alla negoziazione tra le parti, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorita' per quanto concerne le quote di diritti residuali, in particolare riguardo ai tempi, alle peculiarita' delle singole tipologie di produzioni e proporzionalmente alla partecipazione alle fasi di sviluppo e realizzazione dei prodotti;
Considerato, che qualora l'opera audiovisiva non venga trasmessa dall'emittente entro un lasso di tempo ragionevole dalla consegna del prodotto, quantificabile in cinque anni, e' opportuno, ai fini della valorizzazione dell'opera medesima, che i diritti residuali si trasferiscano in capo al produttore dell'opera;
Considerato che l'Autorita' si riserva di rivedere i criteri di cui al presente provvedimento anche alla luce dell'evoluzione del contesto competitivo e del quadro normativo riguardo ai diversi settori di produzione, in particolare in previsione dell'attuazione delle deleghe di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, da parte del Governo;
Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Articolo unico
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente i criteri di attribuzione di quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' resa disponibile nel sito web dell'Autorita', www.agcom.it
Roma, 30 luglio 2003
Il presidente: Cheli Il commissario relatore: Sangiorgi
 
Allegato A
alla delibera n. 185/03/CSP del 30 luglio 2003 REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI QUOTE DI DIRITTI
RESIDUALI DERIVANTI DALLA LIMITAZIONE TEMPORALE DEI DIRITTI DI
UTILIZZAZIONE TELEVISIVA ACQUISITI DAGLI OPERATORI RADIOTELEVISIVI
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 APRILE 1998, N. 122.
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;
b) per Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1, legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attivita' di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
d) per attivita' di produzione audiovisiva: tutte le attivita' di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione per conto terzi, di opere audiovisive, svolte dai produttori indipendenti;
e) per utilizzazione radio-televisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;
f) per quota di diritto residuale: il diritto attribuito ai produttori indipendenti trascorso il limite temporale di utilizzazione radiotelevisiva.
Art. 2.
Produzione audiovisiva
1. Per produzione audiovisiva si intendono:
a) le opere cinematografiche audiovisive, sottoposte al nulla osta della Commissione di revisione cinematografica del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di cui all'art. 1 della legge n. 161/1962;
b) le opere audiovisive e le sequenze di immagini in movimento;
c) gli spettacoli nonche' i programmi di contenuto culturale (esclusi i documentari), musicale, sportivo (esclusa la mera trasmissione di eventi sportivi e quelli a contenuto giornalistico), di intrattenimento (esclusi i giochi televisivi ed i talk show);
d) i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;
e) i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;
f) i cartoni animati intesi come programmi composti da immagini disegnate in movimento.
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive co-prodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore o al 20% del costo complessivo della fase di sviluppo dei progetti o al 10% del costo complessivo della fase di realizzazione.
Art. 3.
Criteri
1. Per le produzioni di cui all'art. 2 la limitazione temporale di cui all'art. 2, comma 4, della legge, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore e' fissata in:
a) 7 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui ai punti a), b), c) e) ed f) del comma 1 del precedente articolo;
b) 5 anni dopo la prima utilizzazione radiotelevisiva per le opere di cui al punto d) del comma 1 del precedente articolo.
2. Le quote di diritti residuali sono oggetto di libera negoziazione tra le parti e vengono attribuite ai produttori indipendenti in misura proporzionale alla effettiva partecipazione alle fasi di sviluppo e di realizzazione delle produzioni di cui all'articolo 2;
3. In caso di produzione audiovisiva in coproduzione, di cui all'art. 2, comma 2, le quote di diritti residuali vengono trasferite ai produttori indipendenti decorso il termine di cinque anni dalla consegna del prodotto, qualora non vi sia stata alcuna utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore radiotelevisivo, salvo che le parti stabiliscano un termine inferiore.
 
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