Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003 |
Iscrizione della denominazione «Molise» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che, con regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, la denominazione «MoIise» riferita ai grassi, e' iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Molise», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano; Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Molise», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1257/2003 del 15 luglio 2003. I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Molise» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Roma, 29 luglio 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «MOLISE» Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta «Molise» e' riservata agli oli extra vergine di oliva prodotti nella zona definita nel successivo art. 3 e che rispondono ai requisiti ed alle condizioni stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e indicati nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. Varieta' di olivo Per la produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise» e' ottenuta dalle varieta' di olivo presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di: Aurina (o Licinia), Gentile di Larino, Oliva nera di Colletorto e Leccino; il restante 20% e' costituito congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti varieta' autoctone: Paesana bianca, Sperone di gallo, Olivastro e Rosciola. Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise», comprende i territori dei comuni: Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Voltumo, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo idonei ad ottenere un prodotto con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare. Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta «Molise», sono quelle tipiche delle zone di produzione, di cui all'art. 3. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura degli stessi oliveti sono quelli capaci di valorizzare al meglio le caratteristiche qualitative degli oli. Le olive devono essere sane, indenni da danni da attacchi parassitari e da quelli derivanti da avverse condizioni climatiche. La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura, che varia in funzione dell'andamento stagionale. Tale fase, tradizionalmente individuata nella zona di produzione come momento ideale per la raccolta, deve essere necessariamente rispettata, in quanto e' questa che unita alle caratteristiche pedoclimatiche della regione, che conferisce all'olio del Molise quella tipicita' peculiare, che lo contraddistingue. La raccolta delle drupe deve essere effettuata per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. E' vietato l'uso di prodotti cascolanti. Le olive cadute a terra precedentemente la raccolta non sono utilizzate per la produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Molise». Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Pertanto, le olive dopo la raccolta dovranno essere riposte in contenitori rigidi, forati e sovrapponibili per consentire un'adeguata aerazione. Le olive devono essere raccolte e molite entro 48 ore. La sosta delle drupe in oleificio deve avvenire in contenitori rigidi e sistemati in locali ben aerati, freschi e lontano da fonti di odori sgradevoli. Art. 5. Produzioni e rese La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati e intensivi, destinata alla produzione degli oli a denominazione di origine protetta «Molise», non dovra' superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali o promiscui invece, la quantita' totale di olive prodotte non dovra' essere superiore a 60 quintali per ettaro e quella media per pianta non superiore a 60 Kg. La resa massima delle olive in olio non dovra' essere superiore al 20%. Art. 6. Modalita' di oleificazione Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli, di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura, a prescindere dal sistema di estrazione adottato, dovra' essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 °C e per tempi compatibili ai sistemi di lavorazione. Le operazioni di oleificazione delle olive, indirizzate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise», sono effettuate in impianti di molitura posti nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Art. 7. Caratteristiche al consumo All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta «Molise» risponde alle seguenti caratteristiche: caratteristiche organolettiche: colore: giallo-verde; odore: fruttato, da leggero a medio; sapore: fruttato, delicato sentore di amaro e di piccante; valore del panel test maggiore o uguale a 6,5; caratteristiche fisico-chimiche, all'atto dell'imbottigliamento: acidita' libera minore o uguale a 0,50%; numero di perossidi minore o uguale a 10 meq di O2/Kg; K232 minore o uguale a 2.00; acido oleico: 70 - 80%; polifenoli totali (*) > 100 mg/Kg; (*) espressi in acido caffeico. Art. 8. Designazione e presentazione Alla denominazione di origine protetta «Molise» e' vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. E' tuttavia consentito l'uso di menzioni geografiche aggiuntive veritiere, come nomi storico-geografici, nomi di comuni, di frazioni, di tenute, di fattorie e di aziende, purche' non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene descritta la denominazione di origine protetta «Molise». L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Molise» prodotto nella zona di cui all'art. 3 deve essere immesso al consumo in recipienti e/o bottiglie di capacita' non superiore a 5 litri. Le operazioni di confezionamento degli oli a denominazione di origine protetta «Molise» sono effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione: «Molise» la dicitura «denominazione di origine protetta» ed inoltre la dicitura «olio confezionato dal produttore all'origine» ovvero «olio confezionato nella zona di produzione». Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio Domanda di registrazione - art. 5 D.O.P. (X) I.G.P. ( ) Numero nazionale del fascicolo 9/2000 1. Servizio competente dello Stato membro: nome: Ministero delle politiche agricole e forestali; indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma; recapito telefonico: 06/4819968, fax 06/420131226; e-mail: qualita@politicheagricole.it 2. Associazione richiedente; 2.1 Nome: a) Associazione molisana produttori olivicoli A.M.P.O.; b) Associazione provinciale produttori olivicoli A.Pro.Pr.Ol; c) Associazione interprovinciale produttori olivicoli molisani A.I.P.O.M.; d) Associazione molisana olivicoltori A.M.O.; e) Associazione produttori olivicoli Ass.Pr.Ol.; 2.2 Indirizzo: a) via Zurlo n. 20 - 86100 Campobasso; b) via D'Amato n. 15 - 86100 Campobasso; c) via Veneto n. 64 - 86100 Campobasso; d) via Veneto n. 84 - 86100 Campobasso; e) loc. Nunziatella - 86019 Isernia. 2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( ). 3. Tipo di prodotto: classe 1.5 - grassi olio extravergine di oliva. 4 Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2). 4.1 Nome: Molise. 4.2 Descrizione: olio extravegine di oliva con le seguenti caratteristiche: colore: giallo-verde; odore: fruttato, da leggero a medio; sapore: fruttato con delicato sentore di amaro e di piccante; valore minimo al panel test: maggiore o uguale a 6,5; acidita' libera: minore o uguale a 0,50%; numero di perossidi: < = 10 meq di O2/Kg; K232: < = 2.00; acido oleico: 70 - 80%; polifenoli totali (espressi in acido caffeico): > 100 mg/kg. 4.3 Zona geografica: la zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extravergine di oliva «Molise» e' compreso all'interno dei confini amministrativi della regione Molise e comprende i territori dei seguenti comuni: Acquaviva Collecroce, Agnone, Bagnoli del Trigno, Baranello, Belmonte del Sannio, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Cantalupo nel Sannio, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Colle d'Anchise, Colletorto, Colli al Volturno, Conca Casale, Duronia, Ferrazzano, Filignano, Forli' del Sannio, Fornelli, Fossalto, Frosolone, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Isernia, Larino, Limosano, Longano, Lucito, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Miranda, Molise, Monacilioni, Montagano, Montaquila, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montenero Valcocchiara, Monteroduni, Montorio nei Frentani, Morrone nel Sannio, Oratino, Palata, Pesche, Pescolanciano, Petacciato, Petrella Tifernina, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pietracatella, Pietracupa, Pizzone Poggio Sannita, Portocannone, Pozzilli, Provvidenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, Rocchetta al Volturno, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, Santa Croce di Magliano, Sant'Agapito, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elena Sannita, Sant'Elia a Pianisi, Santa Maria del Molise Scapoli, Sepino, Sesto Campano, Spinete, Tavenna, Termoli, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo. 4.4 Prova dell'origine: la rinomanza e la notorieta' dell'olio del Molise sono state affermate sin da tempi remoti da diversi autori. Catone il Prisco nel Trattato «De re rustica» cita le regole praticate a Venafro per la vendita delle olive. Plinio in «De Oleo» parla degli olivi «Liciniani» introdotti nel venafrano da Licino e dell'ottimo olio ricavato dai suoi frutti; la varieta' Liciniana e' ancora coltivata nella zona di Venafro ed e' nota con il nome di Aurina. Orazio nelle sue Satire, menzionate da Eugenio Solza nell'opera «L'arte del convito nella Roma antica», consiglia l'olio di Venafro come ingrediente indispensabile per la preparazione di due salse. Giovanni Presta nella sua «Memoria intorno ai sessantadue saggi diversi di olio presentati alla Maesta' Ferdinando IV», parlando del miglior olio al tempo dei Romani, ricorda che l'olio di Venafro «era riserbato ai piu' delicati, ai piu' schifiltosi, ai piu' ricchi». Nel territorio di Larino, ovunque gli scavi abbiano riportato alla luce ville di epoca romana, si sono rintracciati grandi orci interrati in cantine, testimonianza di una produzione abbondante di olio. Anche Cicerone, nella «Pro Cluentio» loda la laboriosita' dei Larinati e la fertilita' della loro terra. D'altronde il territorio ben si adatta alla coltivazione dell'olivo che, nel corso dei secoli, si e' specializzata caratterizzandosi in alcune varieta' che sono il vanto di interi territori e che sono legati alla zona geografica in cui si sono distinte; oltre alla gia' citata «Aurina» ricordiamo la celebre «Gentile di Larino», la «Rosciola» e la «Oliva nera di Colletorto». Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche le operazioni di imbottigliamento sono effettuate nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Molise», garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. Le olive provengono da oliveti situati nella zona di produzione e a tal fine i produttori iscrivono i propri oliveti in un elenco attivato ed aggiornato per questo scopo. Le operazioni di estrazioni dell'olio, di confezionamento ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito dello stesso territorio delimitato, da impianti ritenuti idonei ed iscritti in un elenco apposito. La struttura di controllo verifica che siano soddisfatti i requisiti tecnici richiamati dal disciplinare di produzione per l'iscrizione agli elenchi e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi soggetti della filiera con lo scopo di identificare in modo adeguato i singoli lotti di prodotto ed assicurare la rintracciabilita'. 4.5 Metodo di ottenimento: l'olio extravergine di oliva «Molise» e' ottenuto dalle varieta' di olivo, presenti negli oliveti congiuntamente o disgiuntamente, per almeno l'80% di Aurina, Gentile di Larino, Oliva Nera di Colletorto e Leccino. Il restante 20% e' costituito da altre varieta' autoctone presenti negli oliveti della zona di produzione tra i quali «Paesana Bianca», «Sperone di Gallo», «Olivastro» e «Rosciola». La raccolta delle olive deve essere effettuata durante la fase dell'invaiatura per brucatura e/o con mezzi manuali tradizionali o con mezzi meccanizzati, utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. E' vietato l'uso di cascolanti. Dopo la raccolta, le olive devono essere riposte in contenitori rigidi, forati. Le olive devono essere molite entro 48 ore dalla raccolta. La produzione massima di olive non deve superare i 120 quintali per ettaro. Nel caso di oliveti tradizionali, la quantita' totale di olive prodotte non deve superare i 60 quintali per ettaro e non deve essere superiore a 60 Kg per pianta. Per la oleificazione sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici tali da garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazioni. La gramolatura deve essere effettuata con acqua termoregolata alla temperatura massima di 25 °C. La resa massima delle olive in olio non deve essere superiore al 20%. 4.5 Legame: l'olivo assume una grande importanza per la regione Molise; la coltura si estende su tutto il territorio sia in coltura specializzata che consociate e risulta altamente concentrata nei territori collinari (75%) ed in minima parte nelle aree pianeggianti (25%). Il territorio della regione Molise, come citato in precedenza, ha caratterizzato, nel corso dei secoli, alcune varieta' di olive che sono ancora oggi estesamente coltivate e che sono famose per la pregiata qualita' dell'olio che si ottiene e che presentano caratteristiche chimico-fisiche pressoche' simili; questo e' dovuto al fatto che nella regione, la piattaforma varietale e' il risultato di complesse evoluzioni e selezioni naturali che hanno portato all'affermazione di quelle varieta', oggi esistenti, che sono riuscite piu' delle altre ad adattarsi alle condizioni pedoclimatiche della zona ottenendo i migliori risultati produttivi e qualitativi. Gli aspetti sopra indicati sono emersi anche dai risultati degli studi e delle analisi effettuate sugli oli del Molise dalla Universita' degli studi del Molise. Ad eccezione della zona costiera, che e' costituita da fertili zone pianeggianti, il territorio molisano e' caratterizzato da territori di bassa ed alta collina, la cui natura pedologica, nel suo complesso, e' essenzialmente calcarea. Tale aspetto, unitamente ad un clima particolarmente mite durante tutte le fasi della fruttificazione dell'olivo, determinano un andamento uniforme del ciclo della fruttificazione che comprende il periodo che va dalla differenziazione delle gemme fiorifere alla maturazione fisiologica del frutto. La regione e' ubicata nella parte centro - meridionale dell'Italia e si affaccia a nord - est, per un breve tratto, sul mare Adriatico. Il clima della regione e' tipicamente mediterraneo con una piovosita' che si aggira intorno ai 750/1000 mm annui, concentrati nel periodo autunno - invernale per circa il 60%, nel periodo primaverile per il 30%, mentre nel periodo estivo per il restante 10%. La temperatura media annuale si aggira mediamente intorno al 14 °C. L'idrologia superficiale del territorio e' caratterizzata dal fiume Biferno e, oltre che da numerosi piccoli torrenti stagionali, da due grossi invasi artificiali le cui acque vengono utilizzate sia per scopi irrigui che per scopi civili ed industriali. La coltivazione dell'olivo contraddistingue diversi territori della regione e monopolizza l'attivita' di tanti imprenditori agricoli che fondano la loro attivita' sulle caratteristiche qualitative dell'olio che ottengono, nella tradizione, nella tenacia e nella operosa creativita'. La raccolta, effettuata alla maturazione fisiologica del frutto, in anticipo e durante la fase di invaiatura per tutte le varieta' di olivo e per tutto il territorio delimitato, consente di evitare i rigori invernali e di ottenere una materia prima (olive) integra, fisiologicamente matura e con il naturale (nativo) patrimonio aromatico intatto; questi elementi conferiscono all'olio «Molise» quelle caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono e lo identificano. 4.6 Struttura di controllo: nome: E.R.S.A.M. - Ente regionale di sviluppo agricolo; indirizzo: via Giambattista Vico n. 4 - 86100 Campobasso. 4.7 Etichettatura: l'olio extravergine di olive deve essere immesso al consumo in recipienti di capacita' non superiore a litri 5. Il nome della denominazione deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. 4.8 Condizioni nazionali. (Parte riservata alla Commissione). |
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