IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002 - articoli 13 e 14; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo; Atteso che il comune di Bosa con nota prot. 7782 del 17 giugno 2003 ha rappresentato quanto segue: a) per l'anno 2002 e' stata emessa l'ordinanza commissariale n. 280 per l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa dalla diga di Monteleone Roccadoria mediante il rilascio di 500.000 metri cubi di risorsa per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto, b) il rilascio di tale quantitativo di risorsa idrica ha permesso di migliorare l'erogazione dell'acqua sia i termini quantitativi che qualitativi; c) anche per l'anno in corso si rende assolutamente necessario, al fine di garantire analoga distribuzione dell'acqua per uso potabile, il rilascio dalla diga di Monteleone Roccadoria un quantitativo di risorsa idrica pari almeno a quella rilasciata nel 2002; Atteso che, la soluzione avanzata dal comune di Bosa appare l'unica compatibile con l'urgenza di garantire l'approvvigionamento idropotabile della comunita' interessata nei mesi estivi del corrente anno; Riconosciuta la necessita' di garantire l'approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa; Ordina: 1. Per le finalita' di approvvigionamento idropotabile del comune di Bosa, il consorzio di bonifica della Nurra provvedera' al rilascio in alveo, dal 15 luglio al 31 agosto, su indicazione del comune di Bosa medesimo, dalla diga di Monteleone Roccadoria sul Temo, di un quantitativo di risorsa idrica non superiore a 500.000 m3. 2. Le modalita' del rilascio ed il corrispettivo relativo al volume di risorsa effettivamente rilasciato in alveo verranno concordati d'intesa tra il consorzio ed il comune predetti. 3. Sono vietati, nel periodo indicato al precedente punto 1, i prelievi in alveo, salvo quelli gia' autorizzati ad esclusivo uso potabile. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 21 luglio 2003 Il commissario governativo: Pili |