Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 30 luglio 2003
Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), in Milazzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;
Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima dalla Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), con sede in Milazzo (Messina), rappresentata dal sig. Gaetano Di Francia, suo rappresentante legale;
Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta, compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, comma 20, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;
Visto il verbale in data 3 luglio 2003, relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, comma 20, della legge n. 903/1973 sopra menzionata, con il rappresentante legale della Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC);
Decreta:
Art. 1.
E' data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, integrata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, nei riguardi dei ministri di culto dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC), con sede in Milazzo (Messina), con le modalita' previste dalla legge stessa.
 
Art. 2.
All'atto dell'iscrizione al Fondo di Previdenza per ogni ministro dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC) deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:
a) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero;
b) certificato di nascita. Ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) certificato di cittadinanza italiana, ovvero, dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968;
d) certificato di residenza in italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della sopra citata legge n. 15/1968.
 
Art. 3.
Il rappresentante legale dell'Associazione trasmettera' alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare - un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:
a) al nuove nomine, con complete generalita' dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2.;
b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidita': per cessazione del ministero in seno all'Associazione predetta: per perdita della cittadinanza italiana: per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.
 
Art. 4.
Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 5.
Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell'Associazione «Unione Chiese Bibliche Cristiane» (UCBC) trasmettera' all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei reltivi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidita', la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attivita' di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidita', dichiarazione che l'attivita' medesima risulti con usura, ai sensi del successivo comma 5.
 
Art. 6.
In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, comma 3, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalita' in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Art. 7.
La facolta' di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 580, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, puo' essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.
 
Art. 8.
Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora e' applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello della entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.
 
Art. 9.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Pisanu
 
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