Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2003, n. 223
Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2003, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001.».
- L'art. 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B, della
citata legge, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche,
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2000/77/CE e' pubblicata in GUCE legge
n. 333 del 29 dicembre 2000.
- La direttiva 95/53/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
265 dell'8 novembre 1995.
- La direttiva 2001/46/CE e' pubblicata in GUCE legge
n. 234 del 1° settembre 2001.
- La direttiva 70/524/CEE e' pubblicata in GUCE legge
n. 270 del 14 dicembre 1970.
- La direttiva 96/25/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
125 del 23 maggio 1996.
- La direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in GUCE legge
n. 115 del 4 maggio 1999.
- Il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, reca:
«Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE
relative all'organizzazione dei controlli veterinari su
prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e
introdotti nella Comunita' europea».
- Il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460,
reca: «Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale».
- Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, reca:
«Attuazione delta direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia
di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti
provenienti da Paesi terzi».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «controllo ufficiale nel settore dell'alimentazione animale», di seguito denominato «controllo», le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni; al decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985 e successive modificazioni; all'ordinanza del Ministro della sanita' 28 luglio 1994, e successive modificazioni, alla decisione della Commissione europea 2000/766/CE, e successive modificazioni; al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni; al decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998, n. 241, e successive modificazioni, agli obblighi derivati dalle direttive 1999/29/CE e 2002/32/CE, al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, alla decisione della Commissione europea 91/516/CE, e successive modifiche, nonche' le attivita' svolte dalle autorita' competenti per verificare il rispetto delle norme che saranno emanate in recepimento della normativa comunitaria in materia di alimentazione animale;
b) «controllo documentale», la verifica dei documenti che devono scortare il prodotto e di qualsiasi altra informazione fornita in merito al prodotto;
c) «controllo d'identita», la verifica, mediante ispezione visiva, della corrispondenza tra il prodotto e la documentazione relativa;
d) «controllo fisico», il controllo del prodotto con l'eventuale prelievo di campioni ed analisi di laboratorio;
e) «prodotto destinato all'alimentazione animale o prodotto»: l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
f) «stabilimento», qualsiasi impresa di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che e' detentrice dello stesso in una fase intermedia prima della commercializzazione o che immette in commercio tale prodotto;
g) «immissione in circolazione»: la detenzione di prodotti destinati all'alimentazione animale per la vendita, ivi compresa l'offerta, o altre forme di trasferimenti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e le altre forme di trasferimento.
2. Per le altre definizioni inerenti al settore dell'alimentazione animale valgono quelle previste dalla normativa specifica.



Note all'art. 2:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi».
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
13 novembre 1985, reca: «Prodotti di origine minerale e
chimico industriali impiegati nell'alimentazione degli
animali».
- L'ordinanza del Ministro della sanita' 28 luglio,
1994, reca: «Misure di protezione per quanto riguarda
l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione,
con la dieta, di proteine derivate da mammiferi».
- La direttiva 2000/766/CE e' pubblicata in GUCE legge
n. 306 del 7 dicembre 2000.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, reca:
«Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali».
- Il decreto del Ministro della sanita' 11 maggio 1998,
n. 241, reca: «Regolamento recante norme di attuazione
delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- Per la direttiva 1999/29/CE vedi note alle premesse.
- La direttiva 2002/32/CE e' pubblicata in GUCE legge
n. 140 del 30 maggio 2002.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, reca: «Regolamento di attuazione delle
direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di
additivi nell'alimentazione degli animali».
- La decisione della Commissione europea 91/516/CE e'
pubblicata in GUCE legge n. 281 del 9 ottobre 1991.



 
Art. 3.
Finalita' e fasi dei controlli
1. I controlli, cosi' come definiti dall'articolo 2, sono di norma effettuati senza preavviso:
a) con regolarita';
b) in caso di sospetto di non conformita' del prodotto, per campione ed in maniera non discriminatoria;
c) commisuratamente agli obiettivi individuati nel programma di cui all'articolo 17.
2. I controlli riguardano tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti l'immissione in commercio, la commercializzazione inclusa l'importazione, l'utilizzazione dei prodotti ivi compresa quella delle sostanze vietate in alimentazione animale.
3. L'autorita' preposta al controllo individua, in relazione alla propria specifica competenza, la fase o le fasi di cui al comma 2, sulle quali effettuare il controllo medesimo.
4. I controlli vengono espletati anche sui prodotti destinati all'esportazione.
 
Art. 4.
Piani operativi di emergenza
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, conclude ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, accordi concernenti i piani operativi di emergenza in cui sono illustrate le azioni da intraprendere senza indugio qualora si constati che un prodotto destinato all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o per l'ambiente e in cui sono precisati competenze, responsabilita' e circuiti di trasmissione delle informazioni. Tali piani sono aggiornati, secondo la necessita', in funzione dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e alla luce delle esperienze acquisite anche tramite eventuali simulazioni.
2. I piani di cui al comma 1 e le relative modifiche vengono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-citta'
ed autonomie locali.»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».



 
Art. 5.
Controlli all'importazione
1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Re-golamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, previa acquisizione di idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienico-sanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, di origine vegetale e di origine minerale, gli additivi e le premiscele di additivi destinati all'alimentazione animale, nonche' della certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali, rilasciata dai servizi fitosanitari regionali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, ricadenti nel regime fitosanitario di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 e successive modificazioni.
2. L'attestazione di cui al comma l deve accompagnare i prodotti a prescindere dalla destinazione doganale ricevuta.
3. I documenti commerciali recano un riferimento all'attestazione di cui al comma 1.
4. Se i prodotti provenienti da Paesi terzi non sono immessi in libera pratica nel territorio nazionale, la competente autorita' doganale e' tenuta a fornire all'importatore un documento indicante la natura e i risultati dei controlli effettuati, conforme al modello tipo previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale del Ministero delle finanze in data 6 maggio 1999.
5. I documenti commerciali devono recare il riferimento alla documentazione di cui al comma 4.



Note all'art. 5:
- Il Regolamento (CEE) n. 2913/92 e' pubblicato in GUCE
legge n. 302 del 19 ottobre 1992.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, reca:
«Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti
vegetali».
- Il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, reca:
«Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
direttoriale del Ministero delle finanze in data 6 maggio
1999, recante: «Attuazione della direttiva 98/68/CE della
Commissione del 10 settembre 1993 che stabilisce il modello
di documento di cui all'art. 9, paragrafo 1, della
direttiva 95/53 del Consiglio nonche' talune modalita'
relative ai controlli, all'entrata nella Comunita', di
alimenti per animali provenienti da Paesi terzi»:
«2. Tale documento deve essere redatto in una delle
lingue della Comunita' conformemente al modello indicato
nell'allegato A della direttiva 98/68/CE della Commissione
del 10 settembre 1998.».



 
Art. 6.
Punti di entrata
1. I punti di entrata per i prodotti di cui all'articolo 5, comma 1 destinati all'alimentazione animale sono quelli indicati nell'elenco redatto e pubblicato a cura dell'Unione europea.
2. Gli importatori comunicano alle autorita' veterinarie incaricate dei controlli al punto di entrata prescelto, con almeno un giorno lavorativo di anticipo, la quantita', la natura e la destinazione dei prodotti. Tale comunicazione e' effettuata per i prodotti vegetali o di origine vegetale anche agli uffici fitosanitari per l'espletamento di controlli coordinati, secondo le rispettive competenze.
3. Ciascuna partita di prodotti destinati all'alimentazione animale e' sottoposta, presso il PIF, ai controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale che certifica la conformita' del prodotto alle norme igienico-sanitarie rilasciando l'allegato B di cui alla decisione 93/13/CEE, e successive modifiche. A tale certificato si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
4. Con decreto del Ministro della salute possono essere modificati i punti di entrata di cui al comma 1.



Note all'art. 6:
- La decisione 93/13/CEE pubblicata in GUCE legge n.
009 del 15 gennaio 1993.
- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
vedi note alle premesse. L'art. 5 del citato decreto, cosi'
recita:
«Art. 5 (Certificazione attestante il controllo). - 1.
Ultimati i controlli, il veterinario ufficiale rilascia un
certificato conforme al modello di cui all'allegato B alla
decisione 93/13/CEE, e successive modifiche, che ne attesta
i risultati;
2. Il certificato di cui al comma 1 deve accompagnare
la partita:
a) finche' essa rimane sotto sorveglianza doganale;
in tal caso, il certificato deve fare riferimento al
documento doganale;
b) in caso di importazione, fino al primo
stabilimento o al primo centro od organismo di
destinazione, come definiti dal decreto legislativo
30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche;
3. Quando la partita viene frazionata, le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ciascuna parte
utilizzando per le parti occorrenti, copie conformi del
certificato.».



 
Art. 7.
Controlli veterinari
1. Le autorita' veterinarie di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identita' ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificare:
a) l'origine del prodotto;
b) la natura del prodotto;
c) la destinazione successiva, in particolare, nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria;
d) che le indicazioni che recano corrispondono ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale;
e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario;
f) che i prodotti soddisfano le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile.
2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorita' di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformita' ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.
3. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.
4. Alle spese per l'effettuazione dei controlli di cui al presente articolo si provvede applicando le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, fatta eccezione per i prodotti di origine vegetale, di origine minerale, gli additivi e le premiscele di additivi, per i quali le tariffe per l'effettuazione dei controlli sono stabilite sulla base del costo effettivo del servizio integrando il decreto del Ministro della sanita' in data 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi
note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80,
vedi note alle premesse.
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
14 febbraio 1991, reca: «Determinazione delle tariffe e dei
diritti spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a
richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati.».



 
Art. 8.
Controlli fitosanitari
1. Le autorita' dei servizi fitosanitari regionali di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono ciascuna partita di vegetali e prodotti vegetali ai controlli di cui agli articoli 51 e seguenti del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996 e successive modificazioni.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, vedi note
all'art. 5. L'art. 51, del citato, decreto, cosi' recita:
«Art. 51. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci
indicati nell'allegato V parte B, e nell'allegato IV,
provenienti dai paesi terzi, anche se contenuti nei pacchi
postali, possono essere introdotti nel territorio della
Repubblica italiana solo attraverso i punti di entrata di
confine esterni elencati nell'allegato VIlI del presente
decreto, ove devono essere effettuati i controlli
fitosanitari di cui all'articolo 36.
I vegetali, di cui al comma precedente, diretti al
nostro paese ma transitanti sul territorio di altri paesi
membri, devono essere visitati presso i punti di entrata
esterni ricadenti nei paesi membri anzidetti.
Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i controlli
fitosanitari possono essere effettuati presso uno degli
aeroporti elencati nell'allegato VIII, anche nel caso non
sia il primo punto di sbarco, a condizione che eventuali
spostamenti avvengano sotto vincolo doganale.».



 
Art. 9.
Provvedimenti conseguenti
all'accertamento di non conformita'
1. Qualora dai controlli dei prodotti risulti la loro non conformita' ai requisiti, prescritti dalla normativa specifica, in relazione alla difformita' accertata, l'autorita' di controllo di cui all'articolo 5, comma 1:
a) ne vieta l'introduzione o l'immissione in libera pratica e ne ordina la spedizione al di fuori del territorio comunitario;
b) ne dispone la distruzione per motivi di polizia sanitaria, di salubrita' o di protezione fitosanitaria.
2. Su richiesta dell'importatore o suo rappresentante, l'autorita' di cui all'articolo 5, comma 1, puo', in deroga al comma 1, lettera a), consentire che si proceda ad una delle seguenti operazioni:
a) l'adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
b) l'eventuale neutralizzazione della nocivita';
c) la riutilizzazione dei prodotti ad altri fini.
3. Nel caso in cui vengono applicate le misure di cui al comma 1, lettera a), l'autorita' di controllo provvede ad informare immediatamente il Ministero della salute e gli altri Stati membri del rifiuto dei prodotti indicando, altresi', le infrazioni accertate. Il Ministero della salute ne informa immediatamente la Commissione europea.
4. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante.
5. Per quanto concerne i rapporti con gli uffici doganali e la movimentazione dei prodotti si applicano le disposizioni, rispettivamente, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996.



Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, vedi
note alle premesse.
- Per il decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali in data 31 gennaio 1996, vedi note
all'art. 5.



 
Art. 10.
Articolazione dei controlli
1. L'ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali, per quanto di competenza, assicurano sul territorio nazionale:
a) controlli all'origine, cioe' presso gli stabilimenti, al fine di verificare, che gli stessi operino in conformita' alla normativa vigente e che i prodotti ivi fabbricati o detenuti in una fase intermedia, o messi in commercio, rispondano ai requisiti di legge; in caso di sospetto di inosservanza ai suddetti obblighi di legge, dispongono i controlli suppletivi e, qualora il sospetto sia fondato, mettono in atto le misure restrittive ritenute piu' idonee;
b) controlli a destinazione, da espletarsi per campione e in modo non discriminatorio:
1) nei luoghi di destinazione finale, siano essi magazzini di stoccaggio, esercizi di vendita all'ingrosso o al minuto, stabilimenti produttivi che utilizzano materie prime o altre sostanze da impiegarsi in alimentazione animale, al fine di verificare, mediante controlli a campione ed eventualmente con prelevamento ed analisi di laboratorio, la conformita' dei prodotti alle specifiche disposizioni normative in materia;
2) durante il trasporto dei prodotti sul territorio nazionale, sia che lo stesso sia considerato territorio di transito che di destinazione finale;
c) controlli sui luoghi di produzione agricola, in cui sono fabbricati o utilizzati i prodotti, per procedere a controlli mirati volti ad acquisire ogni utile informazione circa la natura e l'origine dei prodotti stessi.
2. Gli assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome assicurano il necessario coordinamento delle attivita' di competenza regionale.
3. Nel caso dei controlli disposti nel luogo di cui al comma 1, lettera b), qualora sia constatata la non conformita' dei prodotti alle disposizioni normative disciplinanti le specifiche materie, le aziende sanitarie locali segnalano all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari territorialmente competenti tali difformita'.
4. L'ispettorato centrale repressione frodi e le aziende sanitarie locali adottano le misure piu' adeguate al caso, imponendo al destinatario o ad altra figura commerciale autorizzata, sulla base degli accertamenti svolti dagli organismi competenti, una delle seguenti operazioni:
a) adeguamento dei prodotti alle specifiche disposizioni di legge entro un termine stabilito;
b) eventuale neutralizzazione della nocivita';
c) utilizzazione per altri fini;
d) rinvio nel Paese d'origine, previa informazione alla autorita' competente dello Stato membro dove ha sede lo stabilimento d'origine;
e) distruzione dei prodotti.
5. Ove il destinatario richieda all'azienda sanitaria locale il rinvio dei prodotti al Paese d'origine si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
6. Le spese relative alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 sono a carico dello speditore, del destinatario o di ogni altra figura commerciale autorizzata.
7. Alle spese relative ai controlli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
«Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE
relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni
animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili
negli scambi intracomunitari».
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale.».



 
Art. 11.
Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
1. Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 10, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 10, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
3. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione europea lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.
 
Art. 12.
Obblighi di comunicazione
1. Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, informa immediatamente il Ministero della salute, le autorita' sanitarie e, se del caso, quelle ambientali competenti per territorio, nel caso in cui dispone di informazioni che inducono a ritenere che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale supera i limiti massimi previsti dall'allegato 11, parte A, della direttiva 1999/29/CE, o non e' conforme alle disposizioni del presente decreto e presenta, a causa di tale non conformita', un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente. Il titolare dello stabilimento, direttamente o per il tramite del responsabile dello stabilimento, e' tenuto, inoltre, a fornire tutte le informazioni che consentono di identificare con precisione il prodotto o la partita in questione, una descrizione completa del rischio che esso presenta e tutte le indicazioni disponibili che risultano utili ai fini della rintracciabilita' del prodotto, nonche' ad adottare gli interventi necessari per prevenire rischi per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare dello stabilimento che ometta di adempiere agli obblighi di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000,00 a Euro 10.000,00.
3. Agli stessi obblighi di informazione di cui al comma 1 e' tenuto il personale dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali deputato alla sorveglianza e al controllo, nonche' i responsabili dei laboratori di cui all'articolo 16, comma 2.



Note all'art. 12:
- Per la direttiva 1999/29/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 13.
Valutazione del rischio e conseguenti misure
1. Nel caso in cui le autorita' sanitarie territorialmente competenti dispongono di informazioni che indicano, sulla scorta degli elementi disponibili di valutazione dei rischi, che una partita di prodotti destinati all'alimentazione animale presenta un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, verificano le informazioni ricevute e, se del caso, prendono le misure necessarie a garantire che la partita non venga utilizzata. Esse, in particolare, assoggettano la partita a vincolo sanitario e provvedono:
a) ad accertare la natura del pericolo e, se necessario, il livello delle sostanze indesiderabili;
b) a verificare la probabile origine delle sostanze indesiderabili o del pericolo, per precisare la valutazione dei rischi;
c) nel caso di rischio per l'ambiente, ad informare le autorita' ambientali competenti per territorio.
2. La valutazione di cui al comma 1 puo' essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare, che possono contenere sostanze indesiderabili, prendendo in considerazione l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili in altri prodotti destinati all'alimentazione animale e l'eventuale riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dell'alimentazione animale.
3. Se l'esistenza di un rischio grave e' confermata sulla base di quanto stabilito ai commi 1 e 2, le autorita' competenti pongono in essere tutte le misure idonee a garantire che la destinazione finale della partita contenente sostanze indesiderabili, ivi inclusi l'eventuale decontaminazione o altre operazioni di neutralizzazione della nocivita', ritrattamento o distruzione, non possa avere effetti nocivi per la salute umana o la salute degli animali o per l'ambiente; in tale caso, si applica il comma 5 dell'articolo 10.
4. Nel caso in cui il pericolo della presenza di sostanze indesiderabili interessa altre partite o la catena alimentare, le autorita' competenti procedono all'identificazione di altre partite di prodotti ritenuti pericolosi sottoponendole al controllo necessario, all'identificazione degli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi, ai quali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.



Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca:
«Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica, tireostatica e delle sostanze (b)-agoniste nelle
produzioni di animali e le misure di controllo su talune
sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro
prodotti».



 
Art. 14.
Ricorso al sistema di allerta
1. Se le autorita' competenti per territorio constatano che un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione nel territorio nazionale o comunitario o che un prodotto, proveniente da un Paese terzo, introdotto nel territorio comunitario ai fini dell'immissione in circolazione in uno o piu' Stati membri, supera i limiti massimi contemplati dall'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE o non e' conforme a una delle disposizioni del presente decreto e presenta, a motivo di tale non conformita', un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente informano immediatamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ed il Ministero della salute che provvede ad attivare, tramite il sistema rapido di allerta, la Commissione europea.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 forniscono al Ministero della salute gli elementi sufficienti per identificare, rintracciare e controllare i prodotti in questione e, se necessario, gli animali vivi con essi alimentati, e indicano le misure cautelative previste o gia' adottate, nonche' le informazioni relative alla cessazione della situazione di rischio.



Note all'art. 14:
- Per la direttiva 1999/29/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 15.
Modalita' dei controlli
1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il piu' possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo e' tenuto all'osservanza del segreto professionale. Tale disposizione non deve recare pregiudizio alla possibilita' per le autorita' competenti di procedere alla diffusione di informazioni quando cio' e' necessario per prevenire un rischio grave per la salute umana, degli animali e dell'ambiente.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, le autorita' nazionali competenti, nel caso di ispezioni in loco, assicurano piena assistenza e collaborazione agli esperti della Commissione europea.
 
Art. 16.
Disposizioni in caso di controllo analitico
1. Nel caso in cui si proceda al campionamento dei prodotti per la successiva analisi, e' necessario attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di campionamento e metodiche analitiche ufficiali. In particolare:
a) il campionamento dei prodotti di cui al comma 1 per la successiva analisi e' effettuato con le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 15 giugno 1978;
b) gli accertamenti analitici sono effettuati in conformita' a quanto previsto dalle metodiche comunitarie di riferimento;
c) in assenza di metodi di analisi di riferimento comunitari, gli accertamenti analitici possono essere espletati adottando norme internazionali e nazionali scientificamente riconosciute.
2. Gli accertamenti analitici sono espletati dai laboratori dell'ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, da altri laboratori pubblici operanti per il servizio sanitario nazionale, dai laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane, ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Al controllo analitico si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.



Note all'art. 16:
- Il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste in data 20 aprile 1978; reca: «Modalita' di
prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli
alimenti per gli animali».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche
al sistema penale».



 
Art. 17.
Programma coordinato di controllo
1. Le modalita' ed i criteri uniformi da adottare per il programma coordinato di controllo sono quelli di cui al decreto dei Ministri delle politiche agricole e della sanita' in data 14 ottobre 1999.



Note all'art. 17:
- Il decreto dei Ministri delle politiche agricole e
della sanita' in data 14 ottobre 1999, reca: «Programma
coordinato di controllo nel settore dell'alimentazione
animale».



 
Art. 18.
Comunicazioni
1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e la Commissione europea.
2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alla Commissione europea una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'articolo 17 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo.
3. Nella relazione dovranno essere specificati:
a) criteri di elaborazione del programma;
b) numero e natura dei controlli effettuati;
c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate;
d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.
 
Art. 19.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 19:
- Per il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460,
vedi note alle premesse.
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Le Regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per le direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE, vedi note
alle premesse.



 
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