Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226 |
Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' fra uomo e donna; Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna
1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: "Ministro", che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione: a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi; b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune; c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita'; d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita'; e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna. 3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione disciplina l'esercizio della funzione legislativa, da parte del Governo. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici): "Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi: a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e di pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti; b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attivita' svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parita' e pari opportunita' tra uomo e donna che operano a livello nazionale.". - La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: "Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400", abrogata dal presente decreto legislativo, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148. Nota all'art. 1: -Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (Omissis). 2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.".
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| Art. 2 Durata e composizione della Commissione
1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa e' composta da venticinque componenti di cui: a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale; d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie e sociali; e) tre rappresentanti regionali di pari opportunita' designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. |
| Art. 3 Ufficio di presidenza della Commissione
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza. 2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento. |
| Art. 4 Esperti e consulenti
1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parita' fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche. 3. Nel decreto di conferimento dell'incarico e' determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. 2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo determinato da conferire a magistrati, docenti universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 9 (Personale della presidenza). - 1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi' restando l'applicabiita' degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa. 2. La presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente. 3. In materia di reclutamento del personale di ruolo, il presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parita' di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo. 4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la presidenza stessa. 5. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art. 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle Forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il presidente puo' ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita' politiche. Il restante personale di prestito e' restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della presidenza. 6. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del segretario generale e dei vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione. 7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presidente puo' richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'art. 8.".
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| Art. 5 Segreteria della Commissione
1. Per l'espletamento delle proprie attivita' la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'. |
| Art. 6 Disposizioni transitorie
1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, cessa di operare dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.
Nota all'art. 6: - Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 7 Disposizioni finanziarie
1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui all'articolo 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 7: - Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 8 Disposizioni finali
1. E' abrogata la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. E' abrogato l'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 400 del 1988, come modificato del presente decreto: "Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3.-5. (abrogato). 6. Nei casi in cui un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di un Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento e' nominato con decreto del Presidente del Consigli dei Ministri, su proposta del Ministro interessato. 7. Qualora un Dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento dipende dal segretario generale della presidenza.".
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