Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 226
Trasformazione della Commissione nazionale per la parita' in Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137, con il quale il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o piu' decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parita' e pari opportunita' fra uomo e donna;
Vista la legge 22 giugno 1990, n. 164;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasformazione della Commissione nazionale
per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna

1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: "Ministro", che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione: a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche
normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di
discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle
donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari
opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi,
documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della
predisposizione degli atti normativi; b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di
verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari
opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e
sociale e di segnalare le iniziative opportune; c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di
attuazione delle politiche di pari opportunita'; d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a
specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del
Dipartimento per le pari opportunita'; e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari
opportunita' fra uomo e donna.
3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione disciplina l'esercizio
della funzione legislativa, da parte del Governo.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 6 luglio
2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche' di enti pubblici):
"Art. 13 (Delega per il riordino delle disposizioni in
tema di parita' e pari opportunita). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di
parita' e pari opportunita' tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di
competenze generali in materia di parita' e di pari
opportunita' tra uomo e donna che operano a livello
nazionale e le relative funzioni anche mediante
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri la funzione di coordinamento delle attivita'
svolte da tutti gli organismi titolari di competenze
generali in materia di parita' e pari opportunita' tra uomo
e donna che operano a livello nazionale.".
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante: "Norme
sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al
comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400",
abrogata dal presente decreto legislativo, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n. 148.
Nota all'art. 1:
-Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (Omissis).
2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
19, e' istituita una apposita commissione. La composizione
e i compiti di detta commissione sono stabiliti per
legge.".



 
Art. 2
Durata e composizione della Commissione

1. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro e dura in carica due anni. Essa e' composta da venticinque componenti di cui: a) undici prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti
delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale; b) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; c) quattro prescelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali
e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul
piano nazionale; d) tre prescelti fra le donne che si siano particolarmente distinte,
per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie
e sociali; e) tre rappresentanti regionali di pari opportunita' designati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.
 
Art. 3
Ufficio di presidenza della Commissione

1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.
2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.
 
Art. 4
Esperti e consulenti

1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parita' fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.
3. Nel decreto di conferimento dell'incarico e' determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 29 (Consulenti e comitati di consulenza). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di
consulenti e costituire comitati di consulenza, di ricerca
o di studio su specifiche questioni.
2. Per tali attivita' si provvede con incarichi a tempo
determinato da conferire a magistrati, docenti
universitari, avvocati dello Stato, dirigenti e altri
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti
pubblici, anche economici, delle aziende a prevalente
partecipazione pubblica o anche ad esperti estranei
all'amministrazione dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 9 (Personale della presidenza). - 1. Gli
incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti
secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, relativi,
rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta
collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando
l'applicabilita', per gli incarichi di direzione di
dipartimento, dell'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n.
400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresi'
restando l'applicabiita' degli articoli 18, comma 3, e 31,
comma 4, della legge stessa.
2. La presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro
di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i
limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di
prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche,
ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di
comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni
disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale
proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti
a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle
funzioni individuate come di diretta collaborazione; di
consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo
criteri e limiti fissati dal Presidente.
3. In materia di reclutamento del personale di ruolo,
il presidente, con proprio decreto, puo' istituire, in
misura non superiore al 20 per cento dei posti disponibili,
una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a
parita' di qualifica, del personale di altre
amministrazioni in servizio presso la presidenza ed in
possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati
nel tempo.
4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della
presidenza e' disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato,
in conformita' delle norme del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del
comparto di contrattazione per la presidenza. Tale regime
si applica, relativamente al trattamento economico
accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli
appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione
collettiva, al personale che presso la presidenza ricopre
incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in
servizio presso la presidenza stessa.
5. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il
contingente del personale di prestito, ai sensi dell'art.
11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le
corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in
bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il
personale delle Forze di polizia, per le esigenze
temporanee di cui all'art. 39, comma 22, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, nonche' per il personale di
prestito utilizzabile nelle strutture di diretta
collaborazione. Il presidente puo' ripartire per aree
funzionali, in relazione alle esigenze ed alle
disponibilita' finanziarie, i contingenti del personale di
prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un
nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di
utilizzazione del personale estraneo e del personale di
prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorita'
politiche. Il restante personale di prestito e' restituito
entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva
proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte
sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti
preposti alle strutture della presidenza.
6. Il presidente, con proprio decreto, stabilisce il
trattamento economico del segretario generale e dei
vicesegretari generali, nonche' i compensi da corrispondere
ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla
pubblica amministrazione.
7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli
di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la
disciplina di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e quella di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presidente puo' richiedere
il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
sui decreti di cui all'art. 8.".



 
Art. 5
Segreteria della Commissione

1. Per l'espletamento delle proprie attivita' la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunita'.
 
Art. 6
Disposizioni transitorie

1. La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, cessa di operare dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna di cui all'articolo 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 7:
- Per i riferimenti della legge n. 164 del 1990, si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
Disposizioni finali

1. E' abrogata la legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. E' abrogato l'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari
opportunita' Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 400
del 1988, come modificato del presente decreto:
"Art. 21 (Uffici e dipartimenti). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3.-5. (abrogato).
6. Nei casi in cui un Dipartimento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
un Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento e'
nominato con decreto del Presidente del Consigli dei
Ministri, su proposta del Ministro interessato.
7. Qualora un Dipartimento non venga affidato ad un
Ministro senza portafoglio, il capo del Dipartimento
dipende dal segretario generale della presidenza.".



 
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