IL RETTORE Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, emanato con decreto rettorale 29 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 luglio 1995, n. 169, e successive modificazioni; Visto, in particolare, l'art. 73 dello statuto di autonomia che dispone in ordine alle modalita' di revisione dello stesso; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 che disciplina il controllo di legittimita' e di merito sugli statuti di autonomia delle universita' da parte del Ministro competente; Vista la proposta di modifica dello statuto di autonomia relativa all'inserimento di un apposito articolo «Istituzione nuove Facolta' e Corsi di studio» formulata dal Senato accademico nella seduta del 25 marzo 2003; Vista la deliberazione del Senato accademico integrato, assunta in data 1° luglio 2003, recante l'approvazione della citata proposta di modifica dello statuto di autonomia; Vista la nota rettorale - prot. 10422/SCS dell'8 luglio 2003 - di trasmissione della proposta di modifica di statuto al ministero competente per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 citata; Vista la nota del 22 luglio 2003, prot. 2531-SAUS Uff. I - con la quale il Ministero competente comunica di non avere osservazioni o rilievi da formulare; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche da apportare allo statuto di autonomia; Decreta: Articolo unico Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi Mediterranea di Reggio Calabria di cui in premessa, e' modificato, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli del successivo Titolo VIII - Disposizioni transitorie, come segue: al Titolo VII - Norme comuni e finali - dopo l'art. 73 (Modifiche di statuto) e' inserito il seguente articolo: «Art. 74 (Istituzione nuove facolta' e corsi di studio). - 1. L'istituzione di nuove facolta' e di nuovi corsi di studio e' deliberata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e nel rispetto della normativa vigente. 2. In caso di istituzione di una nuova facolta', le attribuzioni spettanti al consiglio di facolta' sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, indicati dal senato accademico. 3. Tale comitato durera' in carica sino alla costituzione del consiglio di facolta' nella sua composizione minima e non oltre tre anni.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Reggio Calabria, 24 luglio 2003 Il rettore: Bianchi |