Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 giugno 2003 |
Applicazione del decreto 15 ottobre 1999, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999), avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Visto il parere con il quale il Consiglio di Stato, adunanza della sezione seconda 10 gennaio 2001 - n. 1516/2000, si e' espresso nel senso che il detto decreto puo' trovare applicazione anche per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale e geometra; Ritenuto che l'avviso espresso dal Consiglio di Stato valga anche per gli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, la cui disciplina e' analoga a quella degli altri citati esami di abilitazione; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto 15 ottobre 1999 del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avente ad oggetto «Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni», trova applicazione per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle libere professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico per quanto attiene: ai compensi spettanti ai componenti le commissioni, sia fisso (art. 1, comma 1) che aggiuntivo [art. 1, comma 2: il compenso fisso e' aumentato di 1,29 euro per ogni candidato esaminato in relazione sia alle prove scritte corrette (1,29 euro a candidato) e sia alle prove orali fatte sostenere (1,29 euro a candidato)]; al criterio di quantificazione del compenso fisso in caso di sostituzione (art. 3); all'aggiornamento annuale dei compensi medesimi in relazione al tasso programmato di inflazione (art. 4, comma 1). |
| Art. 2. 1. Ai commissari aggregati, nominati dai presidenti ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale n. 445 del 29 dicembre 1991 («Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale»), il compenso fisso e' dovuto, in relazione a quanto dispone l'art. 8, commi 4 e 5, del citato decreto ministeriale n. 445, in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. Il compenso aggiuntivo e' commisurato, per ogni candidato esaminato per il quale si e' resa necessaria la nomina, alle prove scritte ed orali come da art. 1 del presente decreto. 2. Ai membri aggiunti nominati dai presidenti nelle commissioni in cui l'ordinamento italiano riconosce il bilinguismo (regolamento geometri: art. 8, decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987; regolamento periti industriali: art. 7, decreto ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445; regolamento periti agrari: art. 7, decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168; regolamento agrotecnici: art. 7, decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176; regolamento ex art. 3, legge 8 dicembre 1956, n. 1378 - «esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»: art. 7, decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modifiche ed integrazioni) i compensi fisso ed aggiuntivo sono dovuti nelle misure indicate al precedente comma 1. |
| Art. 3. 1. Gli oneri di cui al presente decreto gravano sui pertinenti capitoli iscritti sotto i centri di responsabilita' a livello regionale e riferiti a «Compensi e indennita' per gli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonche' per gli esami per i corsi speciali». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 10 giugno 2003 Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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