Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 7 agosto 2003 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano". |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto dirigenziale 8 agosto 1996 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "San Gimignano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal consorzio della denominazione San Gimignano, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" approvato con decreto dirigenziale 8 agosto 1996; Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Toscana; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" formulati dal comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano", ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano", approvato con decreto dirigenziale 8 agosto 1996 e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003. |
| Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve - le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "San Gimignano" entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 3. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2003 Il direttore generale: Abate |
| Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "San Gimignano" Art. 1. Denominazione e vini La denominazione di origine controllata "San Gimignano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah, "San Gimignano" pinot nero, "San Gimignano" vinsanto, "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice. Art. 2. Base ampelografica I vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: "San Gimignano" rosso: sangiovese min: 70%; possono concorrere le uve dei vitigni cabernet sauvignon, merlot, sirah, pinot nero da soli o congiuntamente: max 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino, le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" sangiovese: sangiovese min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" cabernet sauvignon: cabernet sauvignon min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" merlot: merlot min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" sirah: sirah min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" pinot nero: pinot nero min: 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 15%. "San Gimignano" vinsanto: trebbiano toscano min: 30%; puo' concorrere la malvasia del chianti per un massimo del 50%; puo' concorrere la vernaccia di San Gimignano per un massimo del 20%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 10%. "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice: sangiovese min: 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Siena per un massimo del 50%. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" ricade nella provincia di Siena e comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio amministrativo del comune di San Gimignano. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere quelle normali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare. I vigneti devono trovarsi su terreni collinari, di buona esposizione e situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni posti nei fondo valle scarsamente esposti alla luce solare o scarsamente arieggiati ed i terreni umidi. 4.2. Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a quattromila. 4.3. Forme di allevamento. Le forme di allevamento ammesse sono: capovolto toscano semplice o doppio. Gouyot e cordone speronato. 4.4. Irrigazione e forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.5. Resa ad ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
===================================================================== | | Titolo alcoolometrico | Produzione uva | volumico naturale Tipologia | tonn./ha | minimo %vol ===================================================================== "San Gimignano" | | rosso.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | sangiovese.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | cabernet | | sauvignon.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | merlot.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | syrah.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" pinot | | nero.... | 8 | 12 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | vinsanto.... | 10 | 10 --------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | vinsanto occhio di | | pernice | 10 | 10
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione ivi compresi la conservazione, l'invecchiamento, l'affinamento, e l'appassimento delle uve, devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni di San Gimignano, Poggibonsi e Colle Val d'Elsa tutti in provincia di Siena. E' consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate fuori zona di produzione delle uve, previa richiesta di autorizzazione rilasciata dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale tutela vini Vini D.O. e IGT se, alla data del decreto ministeriale 8 agosto 1996 (decreto di riconoscimento della d.o.c. "San Gimignano"), abbiano da almeno un quinquennio le strutture aziendali in prossimita' del confine della zona di vinificazione sopra delimitata; comunque non oltre 5 km in linea d'aria dal confine stesso ed eseguano le operazioni nelle proprie cantine con uve provenienti da vigneti situati nell'ambito della zona di produzione dei quali siano proprietari o conduttori. E' consentito che le operazioni di affinamento in bottiglia possano essere effettuate nel territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. 5.2. Zona di imbottigliamento. L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine "San Gimignano" deve avvenire nell'ambito del territorio amministrativo delle provincie di Siena e Firenze. 5.3. Arricchimento. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. 5.4. Elaborazione. Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. Le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 27%. E' permesso l'impiego della ventilazione forzata o convogliata con esclusione di impianti di essiccazione. L'ammostamento delle uve per le tipologie "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice e' consentito a partire dal 1° dicembre dell'anno di raccolta delle uve e dovra' essere effettuato entro il 31 marzo dell'anno seguente. 5.5. Resa uva/vino.
==================================================================== | | Produzione massima Tipologia | Resa uva/vino | di vino Hl/ettaro ==================================================================== "San Gimignano" | | rosso.... | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | sangiovese | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | cabernet sauvignon.... | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | merlot.... | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" | | syrah.... | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- "San Gimignano" pinot | | nero | 70% | 56 -------------------------------------------------------------------- | 35% con riferimento | |all'uva al giusto grado| | di maturazione ed al | "San Gimignano" | vino giunto al terzo | vinsanto.... |anno di invecchiamento | 35 -------------------------------------------------------------------- | 35% con riferimento | |all'uva al giusto grado| "San Gimignano" | di maturazione ed al | vinsanto occhio di | vino giunto al terzo | pernice.... |anno di invecchiamento | 35
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, per le tipologie rosso, sangiovese, cabernet sauvignon, merlot, syrah, pinot nero e 38% per le tipologie vinsanto, vinsanto occhio di pernice, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla doc, oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita. 5.6. Immissione al consumo. L'immissione al consumo delle tipologie "San Gimignano" rosso, "San Gimignano" sangiovese, "San Gimignano" cabernet sauvignon, "San Gimignano" merlot, "San Gimignano" syrah, "San Gimignano" pinot nero, puo' avvenire solo dopo affinamento di quindici mesi di cui almeno sette in fusti di legno ed almeno tre in bottiglia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia. Le operazioni di affinamento in bottiglia possono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Siena e Firenze. L'immissione al consumo per i vini a denominazione di origine controllata "San Gimignano" vinsanto e "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice non puo' avvenire prima che siano trascorsi tre anni di invecchiamento obbligatorio e quattro mesi di affinamento in bottiglia a partire dal 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve. La fermentazione e l'elaborazione del prodotto dovranno essere effettuate esclusivamente in botti di legno della capacita' massima di 250 litri Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "San Gimignano" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con note violacee tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso, delicato; sapore: asciutto, armonico, di buon corpo, giustamente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" sangiovese: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati dopo lungo invecchiamento; odore: vinoso, intenso ed elegante; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4 g/l. "San Gimignano" cabernet sauvignon: colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati dopo l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico, speziato; sapore: pieno ed armonico, asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" merlot: colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso con sentore di piccoli frutti; sapore: secco, armonico e pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" pinot nero: colore: rosso rubino; odore: intenso, vinoso con possibili note di agrumi; sapore: secco, pieno, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" syrah: colore: rosso vermiglio; odore: caratteristico, elegante, con note di frutti di bosco; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; residuo zuccherino massimo: 4,0 g/l. "San Gimignano" vinsanto: colore: dal giallo carico al dorato; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, armonico, vellutato, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l; "San Gimignano" vinsanto occhio di pernice: colore: dal rosa intenso al rosa pallido; odore: delicato, caldo, caratteristico; sapore: morbido, rotondo, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol di cui almeno il 14,50% vol svolti; acidita' totale minima: 4 g/l; estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l; acidita' volatile massima: 1,6 g/l. In relazione al passaggio in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno. Art. 7 Etichettatura, designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, fattorie, dalle quali provengono le uve e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.4. Vigna. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita alle condizioni previste dalle legge. 7.5. Annata. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. Art. 8. Confezionamento 8.1. Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a cinque litri di forma borgognotta e di colore scuro ad eccezione delle due tipologie di «Vin Santo» per le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri. 8.2. Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero naturale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie «Vin Santo» e' ammessa la chiusura con tappo a vite. |
|
|
|