Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 giugno 2003
Iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;
Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Vista la direttiva 2002/37/CE della Commissione del 3 maggio 2002, concernente l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/37/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/37/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofumesate si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto:
Ritenuto che tale periodo non debba essere superiore a diciotto mesi dalla data di adozione della direttiva 2002/37/CE, conformemente a quanto disposto nel caso di decisioni comunitarie di non iscrizione di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. La sostanza attiva etofumesate e' iscritta, fino al 28 febbraio 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 agosto 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva indicata nell'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate presentano al Ministero della salute, nei termini fissati dalla direttiva 2002/37/CE, in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza etofumesate, non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 31 agosto 2003.
4. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1° marzo 2003 risultino gia' inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 28 febbraio 2006 per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 28 febbraio 2007, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.
 
Art. 4.
1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti etofumesate, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto, e' consentita fino al 2 novembre 2003.
2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2 comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 28 febbraio 2008.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti etofumesate, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 5 giugno 2003
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 277
 
Allegato
Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
e' aggiunta, in fine tabella, la seguente sostanza:

----> Vedere tabella a pag. 21 della G.U. <----

(1) Ulteriori dettagli sull'identita' e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.
 
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