Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 31 luglio 2003, n. 230 |
Ulteriore finanziamento della sessione riservata di esami per l'abilitazione o l'idoneita' all'insegnamento nella scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che gli stanziamenti autorizzati dalla normativa in materia si sono rivelati insufficienti rispetto al numero di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti, hanno partecipato alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento; Considerato che l'insufficienza dei finanziamenti non ha reso possibile la corresponsione dei compensi spettanti a tutto il personale impegnato nella sessione riservata, sia per la docenza nei corsi, sia nelle commissioni dei relativi esami finali, ingenerando un diffuso contenzioso, con numerose sentenze di condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute ed alla corresponsione dei relativi interessi legali, con pignoramenti di beni dello Stato; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di destinare alla copertura del maggiore fabbisogno di spesa un finanziamento aggiuntivo, ad evitare ulteriori sentenze di condanna dell'Amministrazione con conseguenti aggravi di spese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per la copertura del maggior fabbisogno derivante dall'espletamento della sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' autorizzata la maggiore spesa di 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e di 19,317 milioni di euro per l'anno 2004. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a 34,083 milioni di euro per l'anno 2003 e quanto a 19,317 milioni di euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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