Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2003 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
DELIBERAZIONE 12 giugno 2003 |
Schema di Accordo concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 9, comma 2, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e, in particolare l'art. 240, comma 1, lettera h), che prevede il superamento di un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalita' stabilite dal competente Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Tenuto conto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano intervenute in materia di formazione professionale, in base alle modifiche al titolo V della Costituzione; Ritenuta la necessita' di garantire i requisiti minimi di qualificazione e professionalita' dei soggetti responsabili delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore; Visto lo schema di Accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che recepisce le richieste delle regioni, dell'ANCI e dell'UPI espresse nel corso delle riunioni tecniche tenutesi presso la segreteria della Conferenza; Visto il parere favorevole espresso dai presidenti delle regioni e delle province autonome nell'odierna seduta, con la richiesta di inserire, all'art. 2, comma 3, del testo dell'Accordo, dopo le parole «attestato di idoneita», le parole «o attestato di frequenza con idicazione dell'esito positivo»; Visto l'avviso favorevole espresso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'accoglimento della modifica richiesta; Visto il parere favorevole espresso dall'ANCI e dall'UNCEM nel corso della seduta; Sancisce accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e le province, i comuni e le comunita' montane, per la definizione delle modalita' di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nei seguenti termini; Art. 1. Compiti delle regioni
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, promuovono l'organizzazione, lo svolgimento ed il riconoscimento della validita' dei corsi di formazione previsti dall'art. 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo le modalita' stabilite nel presente accordo, senza oneri a carico dello Stato. |
| Art. 2. Svolgimento e superamento dei corsi
1. Per le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di trenta ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato «A» al presente accordo. 2. Per le operazioni di revisione periodica dei soli motocicli e ciclomotori a due ruote, i corsi di formazione di cui all'art. 1 hanno una durata minima di ventiquattro ore e vertono sulle materie di insegnamento indicate nell'allegato «B» al presente accordo. 3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi ordinamenti ed ai sensi delle norme vigenti in materia di formazione, rilasciano, ai partecipanti in possesso degli altri requisiti previsti dall'art. 240, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, previo superamento di un esame volto all'accertamento della idoneita' professionale dei partecipanti medesimi, un attestato di idoneita' o attestato di frequenza con indicazione dell'esito positivo. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire, in seno alle Commissioni istituite per l'esame di cui al comma 3, la presenza di qualificati esperti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'Unione Province Italiane e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano altresi' ad adottare misure idonee a garantire che la docenza dei corsi di cui ai commi 1 e 2 sia tenuta da qualificati esperti nelle materie di insegnamento. Roma, 12 giugno 2003 Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino |
| Allegato A
Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (durata minima trenta ore).
1° Modulo (durata minima dieci ore) La disciolina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l'autorizzaione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilita'; le attreature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilita'; nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi, documenti di circolazione; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalita' di esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio. 2° Modulo (durata minima quattro ore) Teoria applicata al processo di revisione: introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo); gestione del software della linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti araverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione. 3° Modulo (durata minima otto ore) Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; centrafari; opacimetro; analizzatore gas di scarico. 4° Modulo (durata minima quattro ore) La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualita' documentati; l'organazione aziendale nell'ottica della qualita'; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla clientela; la certificazione. 5° Modulo (durata minima quattro ore) L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: cratteristiche e dimensioni dei locali; sicurezza e salubrita' dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994). |
| Allegato B
Materie di insegnamento relative al corso di formazione professionale per responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori (durata minima ventiquattro ore).
1° Modulo (durata minima otto ore) La disciplina giuridica del servizio di revisione: normativa di riferimento e circolari esplicative; l'autoriazione all'esercizio del servizio di revisione: requisiti e regime delle responsabilita'; le attrezzature di revisione: obblighi, controlli periodici e straordinari; il responsabile tecnico: requisiti, compiti e regime delle responsabilita'; nozioni in materia di classificazione dei veicoli, equipaggiamenti obbligatori e facoltativi e documenti di circolazione, con particolare riguardo ai motocicli ed ai ciclomotori; i controlli tecnici da eseguire sui veicoli e modalita' di esecuzione; i referti delle prove strumentali e dei controlli visivi; le procedure amministrative connesse alle operazioni di revisione; i controlli amministrativi e tecnici sul servizio di revisione; il regime sanzionatorio. 2° Modulo (durata minima quattro ore) Teoria applicata ai processori revisione: introduzione alla strumentazione relativa al processo di revisione (linea collaudo); gestione del software della linea collaudo; interpretazione dei dati ottenuti attraverso le attrezzature diagnostiche; nozioni di meccanismi ed elettronica applicata alle ispezioni visive previste dal processo di revisione. 3° Modulo (durata minima otto ore) Formazione pratica all'uso ed alla interpretazione dei dati e degli strumenti diagnostici: banco di prova freni a rullo e piastre; prova sospensioni; prova giochi degli organi di direzione del veicolo; fonometro per la misura del rumore prodotto dall'impianto di scarico e dall'avvisatore acustico; provafari; contagiri; analizzatore gas di scarico. 4° Modulo (durata minima due ore) La certificazione: ISO 9000 ed i sistemi di qualita' documentati; l'organizzazione aziendale nell'ottica della qualita'; il controllo del processo produttivo; la definizione e la pianificazione delle azioni correttive; l'assistenza alla clientela; la certificazione. 5° Modulo (durata minima due ore) L'ambiente e la sicurezza nei centri di revisione: caratteristiche e dimensioni del locali; sicurezza e salubrita' del luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994). |
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