IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti in carcere, ai sensi dell'ex art. 285 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 319, 476, 479, 640 e 640-bis del codice penale, emessa in data 26 giugno 2003, dal G.I.P. della Procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso nei confronti del sig. Antonino Molinaro, consigliere regionale della regione Molise; Vista la comunicazione datata 27 giugno 2003, n. 77/1/9.10903 dell'ufficio territoriale del Governo di Campobasso; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 26 giugno 2003 dalla carica elettiva ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Antonino Molinaro e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Molise a decorrere dal 26 giugno 2003. Roma, 1° agosto 2003 Il Presidente: Berlusconi |