Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario)
LEGGE 11 agosto 2003, n. 232
Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attivita' d'intelligence italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attivita' d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, e' prorogato fino alla fine della XIV legislatura.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 7 maggio 2002, n. 90
(Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
concernente il «dossier Mitrokhin» e l'attivita'
d'intelligence italiana), e' il seguente:
«Art. 1 (Istituzione e compiti). - 1. E' istituita, ai
sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare d'inchiesta, con il compito di accertare la
veridicita' delle informazioni contenute nel cosiddetto
dossier Mitrokhin sull'attivita' spionistica svolta dal KGB
nel territorio nazionale e le eventuali implicazioni e
responsabilita' di natura politica o amministrativa.
2. Compito principale della Commissione e' di
accertare:
a) ogni aspetto relativo all'acquisizione e alla
disponibilita' del dossier Mitrokhin;
b) se le informazioni sulle persone citate nel
dossier Mitrokhin erano gia' note e se le persone erano
conosciute da chi prese la decisione di non procedere;
c) lo stato attuale delle persone citate nel dossier
e, con riferimento ai dipendenti e ai collaboratori a
qualunque titolo delle pubbliche amministrazioni, qualora
la loro attivita' fosse nota, quali funzioni ad essi erano
attribuite e quali iniziative da essi furono poste in
essere, fatto salvo il divieto di indagare o sindacare
circa opinioni politiche, azioni derivanti da opinioni
politiche non costituenti reato o aspetti della vita
privata di detti soggetti;
d) le attivita' svolte dagli organi di intelligence
italiani, ovvero i modi e le procedure di ricevimento,
trasmissione interna, e quindi esterna, dei documenti del
dossier. Se tali procedure furono quelle ordinarie ovvero,
in caso di procedure diverse, se furono seguite le
modalita' adottate per altri casi precedenti;
e) quando e con quali modalita' il Governo fu
informato del dossier e dei suoi contenuti e si decise di
rendere pubblico il documento;
f) se furono prese dagli organi di intelligence
decisioni senza consultare il Governo;
g) che le informazioni trasmesse non abbiano subito
modificazioni;
h) le attivita' di finanziamento dirette ed indirette
del KGB a partiti politici italiani, a correnti di partito
e ad organi di informazione in Italia;
i) le operazioni commerciali e finanziarie svolte fra
l'Italia e i Paesi dell'Est europeo finalizzate al
finanziamento illecito del Partito comunista italiano al di
fuori di ogni controllo;
l) le attivita' svolte dal KGB e in particolare dagli
uffici di Roma;
m) se vi furono complicita', protezione, coperture,
di natura politica o da parte della pubblica
amministrazione, sulle attivita' del KGB in Italia;
n) i risultati raggiunti nella ricerca di materiale
bellico e di depositi clandestini di armi e apparati di
ricetrasmissione connessi alle attivita' del KGB relative
all'Italia;
o) se gli organi di intelligence stiano ancora
svolgendo indagini in merito ai contenuti del dossier,
p) se il dossier reso pubblico in Italia contenga le
medesime informazioni trasmesse dalle istituzioni
britanniche;
q) se esistono documenti all'estero che si renda
necessario acquisire.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici
mesi dalla sua costituzione presentando al Parlamento una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati
dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.



 
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2124):
Presentato dal sen. Guzzanti ed altri, il 20 marzo
2003.
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 1° aprile 2003 con pareri delle
commissioni: 2ª 3ª e 4ª.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il
13, 15, 27 maggio 2003.
Esaminato in aula l'11 e 24 giugno 2003 e approvato il
25 giugno 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4103):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 giugno 2003 con pareri delle
commissioni III e IV.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il
1°, 2, 3, 8, 15, 17 luglio 2003.
Esaminato in aula il 21 luglio 2003 ed approvato il 31
luglio 2003.
 
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