Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |
CIRCOLARE 1 agosto 2003, n. 39 |
Settore Pac Zootecnia - Istruzioni applicative generali campagna 2003 - settore bovini. |
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Al Ministero delle politiche agricole e forestali. Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali Al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI Al Ministero delle politiche agricole e forestali. Direzione generale del Corpo forestale dello Stato Al Corpo forestale dello Stato della regione siciliana Agli assessori regionali agricoltura Agli assessorati province autonome Trento e Bolzano Alle Organizzazioni professionali agricole Ai centri di assistenza agricola (C.A.A.) riconosciuti A tutti i produttori non aderenti ai C.A.A. A tutti gli operatori del settore
QUADRO NORMATIVO
Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, suddivisa rispettivamente per i regimi di premio per i produttori di carni bovine.
- Regolamento (CEE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine - Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione del 28 ottobre 1999, e successive modifiche ed integrazioni, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regimi di premi - Regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione del 21 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce le modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, per quanto riguarda il regime dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001 - Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, che fissa le modalita' di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa alla identificazione e registrazione degli animali - REGOLAMENTO (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio - Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti. - Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi - Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune - Regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno - Legge 7 agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." - D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - DECRETO 27 novembre 2001 - Modalita' di applicazione del Decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici. - DPR 437 del 19 ottobre 2000 Regolamento recante modalita' per la identificazione e registrazione degli animali. - DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola - DECRETO Interministeriale del 31 gennaio 2002 - recante disposizioni in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa - DECRETO Interministeriale del 7 giugno 2002 - recante disposizioni in materia di Anagrafe Zootecnica Bovina e relativo manuale operativo di gestione dell'anagrafe stessa - CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.
SETTORI DI INTERVENTO
La presente circolare contiene le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle domande di premio nel settore Bovini. Il settore di intervento Bovini comprende due linee principali di premio a cui ne sono subordinate altre:
- Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche - premio all'estensivizzazione - premio complementare nazionale alle vacche nutrici/giovenche - premio supplementare alle vacche nutrici/giovenche - Premio alla macellazione - Premio supplementare per aziende ricadenti in particolari categorie; - premio supplementare alle giovenche
Per il settore bovini l'allevatore deve presentare domande distinte a seconda delle diverse linee di premio. In particolare puo' essere presentata:
- per il premio vacche nutrici una sola domanda di premio nel corso della campagna; - per il premio bovini maschi fino ad un massimo di cinque domande per codice aziendale; - per il premio alla macellazione non esiste un numero massimo di domande.
DEFINIZIONI
Il Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:
- "Imprenditore": il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridico conferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si' trova nel territorio della Comunita'; - "azienda": l'insieme delle unita' di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro; - "parcella agricola": una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.
Il Regolamento (CE) N. 1760/2000 fissa, all'art. 2 comma 1, le seguenti definizioni:
- "animale": un bovino quale definito all'articolo 2,paragrafo 2,lettere b) e c),della direttiva 64/432/CEE (2), - "azienda": qualsiasi stabilimento,costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento, situati nel territorio di uno Stato membro, - "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali,su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o su un mercato, - "autorita' competente": l'autorita' centrale o le autorita' di uno Stato membro responsabili o incaricate dell'esecuzione dei controlli veterinari e dell'applicazione del presente titolo o, per il controllo dei premi, le autorita' incaricate dell'esecuzione del regolamento (CEE) n. 3508/92.
Il Regolamento (CE) N. 2419/2001 fissa, all'art. 2 comrna 1, le seguenti ulteriori definizioni:
- "sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 - "marchio auricolare": il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali ai sensi dell'articolo 3, lettera a), e dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "banca di dati informatizzata": la banca di dati elettronica creata in conformita' dell'articolo 3, lettera b), e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "passaporto per gli animali)): il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c), e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "registro": il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, o all'articolo 3, lettera d), e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini": gli elementi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1760/2000 - "codice di identificazione": il codice di identificazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Inoltre nel sopracitato Regolamento, all'art. 3, si prescrive che:
"Ai fini di' un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato." "gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l'identita' degli imprenditori che presentino una domanda di aiuto nell'ambito del sistema integrato".
Il D.P.R. 503 del 1 dicembre 1999, istituisce l'Anagrafe delle Aziende Agricole:
- "anagrafe delle aziende agricole": e' il sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli che presentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato - "codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)": codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattenga rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione il legale rappresentante e' obbligato a indicare il CUAA dell'azienda. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato e' tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA. - "unita' tecnico-economiche (UTE)": A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economica di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".
Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti definizioni, che si riportano quale pronto riferimento:
- "irregolarita'": qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti; - "domanda di aiuto per superficie": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), punto iii), del regolamento (CEE) n. 3508/92, comprendente la dichiarazione di' ogni altro uso della superficie, in particolare la dichiarazione di superficie foraggiera ai fini delle domande di aiuto per animale; - "domanda di aiuto per animale": una domanda per il versamento di aiuti nel quadro dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punti i)e ii), del regolamento (CEE) n. 3508/92; - "regimi di aiuto per i bovini": i regimi di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n.3508/92; - "bovini oggetto di una domanda": i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "bovini che non sono oggetto di domanda": i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili a un aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini; - "periodo dl detenzione": periodo nel corso del quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtu' delle seguenti disposizioni: - articolo 5 e articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione,in relazione al premio speciale per i bovini maschi, - articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 in relazione al premio per le vacche nutrici, - articolo 37 del regolamento (CE) n. 2342/1 999 in relazione al premio alla macellazione, - "uso": l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura - "superficie determinata": la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti - "animale accertato": l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti - "periodo di erogazione del premio": periodo a cui si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione.
CENTRI AUTORIZZATI Dl ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
A partire dalla campagna 2003 sono diventati operativi i Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D.Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni: ..." Il CAA ha, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati". L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
"Il CAA e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato esclusivo, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
a) fornire al CAA dati completi e veritieri; b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attivita' affidate; c) consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto."
I CAA si impegnano ad assicurare ai produttori agricoli che hanno conferito loro mandato esclusivo, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi limitatamente alle attivita' demandate alle medesime in esecuzione delle convenzioni stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei confronti degli imprenditori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90. Si rammenta che ai sensi della deliberazione AGEA numero 115 del 12 maggio 2003 relativa all'Adozione del Regolamento di attuazione della Legge 9 agosto 1990 ,concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 8 luglio 2003, e con specifico riferimento all'art. 4 - comma 5 (comunicazioni relative al procedimento) "per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento e al provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari".
ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
Per garantire un costante miglioramento in termini di ammissibilita' delle richieste di premio, attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande, sono state impartite dall'AGEA specifiche disposizioni, con la circolare AGEA n. 35 del 24 aprile 2001, affinche' ogni produttore sia univocamente identificato ed, a corredo dell'atto amministrativo, inoltrato all'Amministrazione, disponga di tutta la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. Sulla base di' tali premesse detta documentazione costituisce parte integrante del "fascicolo del produttore". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in cui il produttore presenti domanda per la prima volta: se invece il fascicolo aziendale risulta gia' costituito in una delle campagne precedenti o per altri settori, e' necessario che i produttori, a fronte di eventuali variazioni intervenute, lo integrino aggiornandolo con la documentazione necessaria. La suddetta circolare AGEA. stabilisce la tipologia della certificazione e/o documentazione che ciascun produttore deve presentare a corredo della propria domanda. I produttori che si servono dei CAA, a cui hanno conferito il mandato esclusivo, costituiscono il proprio fascicolo, con l'obbligo di aggiornare la documentazione necessaria, affidando la conservazione del fascicolo al CAA stesso. I CAA rappresentano, inoltre, per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il tramite per il provvedimento finale, in quanto hanno l'obbligo di trasmettere tutte le comunicazioni intercorrenti tra i produttori e l'Amministrazione. Gli altri produttori, invece, devono costituire il fascicolo ed inviarlo all'Amministrazione, avendo cura di integrarlo con la documentazione necessaria laddove subentrino variazioni nella compagine aziendale. I documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale sono:
I. a livello aziendale
a) persone fisiche
1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'; 2) copia del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o copia del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche rilasciata per via telematica); 3) in alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione dell'esonero ai sensi dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n. 633; 4) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);
b) persone giuridiche
1) copia di un documento d'identita' in corso di validita' del rappresentante legale; 2) copia del certificato di attribuzione CF/partita IVA o certificazione CCIAA; 3) mandato esclusivo al CAA (qualora il produttore abbia conferito mandato);
Qualora la documentazione di cui ai punti a) e b) non risulti presente nel fascicolo aziendale, l'Amministrazione non procede al pagamento dei premi. Inoltre, vengono riconfermati i documenti gia' previsti nella disposizione 4 agosto 2000 pubblicata sulla G.U. num.193 del 19 agosto 2000 che vengono di seguito riportati in dettaglio.
1) Per il premio speciale bovini maschi e per il premio vacche nutrici: a) copia del registro aziendale; b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio; c) qualora la resa lattiera per produrre il quantitativo di riferimento sia superiore a quella prevista per l'italia dalla normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale di detta resa; d) copia del documento attestante l'impermeabilita' del bacino rilasciata dall'Autorita' Amministrativa territorialmente competente.
2) Per il premio supplementare alle vacche nutrici: a) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda e dei capi richiesti a premio.
3) Per il premio all'estensivizzazione, fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione prevista nel settore seminativi, (Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003), ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densita': a) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove e' ubicata l'azienda; b) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio; c) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove e' ubicata l'azienda.
4) Per il premio alla macellazione o alla esportazione: a) originale dell'attestato di macellazione laddove la macellazione e' avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati verso Paesi terzi; c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al macello o verso Paesi terzi; d) copia dell'estratto del registro di stalla aggiornato al momento della presentazione della domanda su supporto cartaceo o su supporto magnetico, corredato, quest'ultimo, dal prospetto riepilogativo dei dati ivi contenuti; e) copia dei passaporti degli animali macellati o estratto dello stato di carico e scarico dei bovini dell'azienda, prodotto e convalidato dal servizio veterinario competente per territorio di ubicazione dell'azienda; f) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne dell'azienda e degli animali richiesti a premio. Tale documentazione e' necessaria ai fini della richiesta del premio supplementare alle giovenche figlie di vacche nutrici di aziende iscritte ai libri genealogici di razza da carne.
Nel caso in cui il produttore abbia conferito mandato ad un CAA in regime di convenzione con l'Anagrafe Bovina Nazionale, la seguente documentazione: a) copia del registro aziendale b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio; c) copia del modello 4; d) copia del modello 7;
puo' essere sostituita, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, dalla stampa del Registro di Stalla estratto dall'Anagrafe Bovina ed aggiornato alla data di presentazione della domanda di premio, a condizione che contenga le medesime informazioni. Detta stampa deve riportare il timbro del CAA e la firma del Responsabile. Considerato che ai fini' dei regimi di premio speciale bovini maschi, di mantenimento vacche nutrici ed estensivizzazione ad esclusione dei casi previsti dall'art. 12 del reg. CE 1254/99, e' necessario aver dichiarato le superfici foraggiere nell'ambito della domanda di aiuto alle superfici, devono essere inseriti nel fascicolo del produttore i documenti previsti dalla Circolare AGEA n. 23 del 24 aprile 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. num. 92 del 6 Giugno 2003 a cui si fa rimando. Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.1 Termini di presentazione
La domanda deve essere redatta sul modulo prefincato messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA il cui fac-simiie e' riportato nell'allegato 1 alla presente circolare. Tale domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati. I produttori che hanno conferito mandato esclusivo al CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare la domanda cartacea nei propri locali appositamente predisposti a tale fine. I periodi di presentazione delle domande di premio all'AGEA, fissate dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono i seguenti: a) Premio speciale bovini maschi e di mantenimento alle vacche nutrici/giovenche - domande di premio bovini maschi: dal 1 marzo al 30 novembre; - domande di premio vacche nutrici: dal 15 maggio al 15 ottobre.
b) Premio alla macellazione
o domande di premio macellazione l'esportazione: dal l° marzo al 28 febbraio dell'anno successivo alla macellazione dei capi; fermo restando tale scadenza, la domanda va presentata entro 6 mesi dall'avvenuta macellazione dei capi oggetto della richiesta di premio. Per tutte le domande di premio e' consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario per la presentazione in ritardo. La ritardata presentazione della domanda entro tale periodo di tolleranza determina una sanzione dell'1% per ogni giorno feriale di ritardo, da applicare in fase di erogazione del premio. Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati sono nulle, L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P.R. 403/98, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per l'acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvedera' a conformarsi alle disposizioni del DPR n. 252 del 3 giugno 1998 recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia. Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda di aiuto puo' essere revocata in tutto o in parte in qualsiasi momento. Tuttavia, qualora l'autorita' competente abbia gia' informato l'imprenditore circa le irregolarita' riscontrate nella domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarita', non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarita'". Le comunicazioni relative, complete dei CUAA dell'azienda interessata, e del numero della domanda oggetto di revoca, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - Ufficio Prodotti Animali - Revoca Domanda - via Palestro, 81 -00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, direttamente all'indirizzo dei produttore risultante nella domanda. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma. Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrale, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati i quali provvederanno ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi e comunque al massimo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda di premio. Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AGEA predisporra' un provvedimento di chiusura dei procedimento amministrativo che comunichera' direttamente all'interessato o per tramite dei CAA.
1.2 Finalita' di presentazione della domanda E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se si tratta di: 1. domanda iniziale; 2. domanda di rettifica
Nei casi di domanda di rettifica e' assolutamente necessario indicare, nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, il numero della domanda precedentemente presentata, nel corso della stessa campagna di premio che si intende rettificare. La domanda di rettifica sostituisce completamente la domanda rettificata, sia in termini di impegni assunti che di determinazione del periodo di detenzione obbligatorio per gli animali oggetto di premio.
1.2.1 Modifiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 2419/2001 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44 E' possibile presentare una istanza di modifica ai sensi dell'art. 44 del Reg. (9 CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'autorita' competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarita' riscontrate dall'autorita' competente nella sua domanda. Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Analogamente alla domanda iniziale, la domanda di modifica ai sensi dell'art. 44, deve pervenire, completa della documentazione richiesta, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati. L'Amministrazione, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalita' operative per la presentazione delle domande di modifica, redatte ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001: 1. Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento dei numero di capi oggetto di premio. Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia possibile risalirvi, non sara' possibile procedere all'erogazione del pagamento del premio per animali.
Art. 48 - Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il produttore agricolo puo' presentare, anche al di fuori dei termini temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione. Le comunicazioni relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 48 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero della domanda, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA, - Ufficio Prodotti Animali - Cause di forza maggiore - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 dei Reg. (CE) n. 2419/2001. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: a) decesso del titolare: 1. copia del certificato di morte del richiedente; 2. scrittura notarile indicante linea ereditaria o, in alternativa: - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a: - documento di identita' in corso di validita' del nuovo richiedente;
3. nel caso di coeredi: - delega di tutti i coeredi al richiedente; - documento di identita' in corso di validita' di tutti i deleganti; - certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario. Oppure dichiarazione sostitutiva di possesso della P. IVA, unitamente a documento di identita' in corso di validita'. b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore: certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attivita' professionale. c) calamita' naturale: provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione del luogo interessato o, in alternativa: certificato rilasciato da autorita' pubbliche (VV.FF, Vigili urbani, ASL, ecc.) eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali. d) epizoozia: - provvedimento dell'autorita' competente (autorita' veterinarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali interessati all'evento. e) distruzione fortuita: - provvedimento dell'autorita' competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento. La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti a). b), c), d) ed e) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto d) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco degli animali della specie bovina interessati da epizozia. Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante. unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "diminuzioni per circostanze naturali ai sensi dell'art. 41 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero della domanda, oggetto di modifica, devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA. - Ufficio Prodotti Animali - Circostanze naturali - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto Previsto dal l'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001
Art. 41 - Circostanze naturali Nel caso in cui il produttore non possa assolvere l'impegno di detenzione degli animali oggetto di una domanda di aiuto per motivi riconducibili all'impatto di circostanze naturali non si' applicano le sanzioni previste all'art. 38. E' indispensabile pero' che il produttore ne abbia dato comunicazione all'Agea entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali. Ai sensi dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001 vengono riconosciute le seguenti circostanze: - decesso di un animale a seguito di malattia; - decesso dell'animale dovuto ad incidente per cause non imputabili al produttore. Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "diminuzioni per circostanze naturali ai sensi dell'art. 41 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero della domanda, oggetto di modiFica. devono essere depositate. direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R. presso l'AGEA. Ufficio Prodotti Animali - Circostanze naturali - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE)n. 2419/2001
Art. 37 - Sostituzioni Le vacche nutrici e le giovenche oggetto di una domanda di aiuto possono essere sostituite nel periodo di detenzione entro il termine di 20 giorni a decorrere dall'evento che ha reso necessaria la sostituzione. L'autorita' a cui era stata presentata la domanda di premio deve essere informata entro un termine di 10 giorni lavorativi successivi alla sostituzione. Le comunicazioni compresa la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "sostituzioni di vacche nutrici o giovenche" ai sensi dell'art. 37 reg. (CE) 2419/2001" ed al CUAA dell'azienda interessata, nonche' il numero della domanda, oggetto di modifica. devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA. Ufficio Prodotti Animali - Sostituzioni di vacche nutrici - via Palestro, 81 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 48 del Reg. (CE) n. 2419/2001. Modifiche legate alla titolarita' dei diritti individuali Le comunicazioni di variazione possono riferirsi anche ad eventuali variazioni intervenute in merito alla titolarita' dei diritti individuali. Tali comunicazioni, redatte sui moduli prefincati messi gratuitamente a disposizione da AGEA, devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla relativa documentazione. Tali dichiarazioni di variazione di titolarita' dei diritti individuali devono essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi probante o meno.
Art. 50 - Cessione di azienda Nei casi previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga ai termini temporali gia' elencati, e' consentito al produttore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalita' da un altro produttore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto e nel corso del periodo per il quale sussiste l'obbligo di detenzione degli animali oggetto della richiesta di premio, la presentazione di' una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento a "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento del premio. L'istanza verra' presa in carico dall'amministrazione che, a seguito di uno specifico esame, provvedera' a verificarne l'ammissibilita' al premio animali. Tali istanze e la relativa documentazione probante dovranno essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA. - via Palestro, 81 - Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Reg. (CE) n. 2419/2001. La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute, viene di seguito riportata: a. copia dell'atto di vendita, di donazione o di affitto dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati; b. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente i. o, in alternativa: 1. dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a 2. documento di identita' in corso di validita'; c. copia della domanda di premio del richiedente; d. copia del certificato di attribuzione del codice aziendale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI QUOTA E DELLE NOTIFICHE DI TRASFERIMENTO DI QUOTA
1.3 Termini di presentazione La richiesta di quota e la notifica di trasferimento, che per brevita' sono individuati quali "documenti" devono essere redatte sui moduli prefincati messi gratuitamente a disposizione dall'AGEA., i cui facsimile sono riportati negli allegati II e III alla presente circolare. Tali "documenti", compilati in ogni parte e completi della documentazione richiesta, devono pervenire in originale, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta distribuita contemporaneamente alla modulistica, all'Agea, via Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati. I produttori che hanno conferito mandato esclusivo al CAA usufruiscono della modulistica necessaria alla compilazione dei "documenti" presso il CAA stesso, che ha l'obbligo di protocollare ed archiviare i "documenti" cartacei nei propri locali appositamente predisposti a tale fine. Le date di presentazione dei "documenti" all'AGEA, stabilite dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali sono: Premio vacche nutrici: - richieste di quota individuale 15 ottobre; - notifica dei trasferimenti di quota: 15 ottobre.
I "documenti" pervenuti oltre i termini sopra indicati sono irricevibili. L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione ne' per eventuali disguidi postali in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. Per l'autenticita' della sottoscrizione si fa riferimento alle norme stabilite dal D.P,R. 403/98, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative. Per i produttori che non hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA provvede a comunicare le irregolarita' o l'incompletezze sanabili riscontrate nei "documenti", direttamente all'indirizzo del produttore risultante in essi. Le risposte dei produttori dovranno pervenire, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, presso l'AGEA, via Palestro, 81, 00185 Roma. Per i produttori che hanno conferito mandato esclusivo ad un CAA, l'AGEA provvede, di volta in volta, a comunicare le irregolarita' o incompletezze sanabili riscontrate, gli strumenti ed i dati necessari, direttamente ai CAA interessati, i quali provvedono ad effettuare le debite correzioni nei tempi compatibili con le determinazioni dell'Amministrazione per la chiusura dei procedimenti amministrativi.
REGIME SEMPLIFICATO Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001, l'AGEA ha determinato il numero degli ettari e dei capi/diritti animali sulla base delle condizioni di miglior favore per il produttore per il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto di vincolo nel corso del periodo 2002-2005, in funzione delle quantita' nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002 per il suddetto regime. Per l'attuazione del Regime Semplificato si fa riferimento ad apposita circolare esplicativa, fermo restando che l'adesione al regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata - ove non espressamente revocata - anche per le campagne successive e comunque fino al 2005.
CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO Ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti". 1.4 Controlli amministrativi L'AGEA sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli artt. 15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le richieste di premio in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria, effettuando in particolare: a) verifiche incrociate relative agli animali dichiarati onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso piu' di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di' animali; b) verifiche incrociate per mezzo della banca di dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilita' all'aiuto. Inoltre, occorre accertare che la domanda di premio per animali: - sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta; - sia stata firmata dal titolare della domanda; - sia pervenuta all'AGEA. entro i termini previsti; - sia ritenuta ammissibile; - che, nei casi previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra il numero di animali richiesti a premio e la quota individuale.
1.4.1 Controlli formali I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare la verifica: - della data di ricezione della domanda; - della presenza della firma del richiedente; - della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validita' (i cui dati di riferimento devono essere trascritti nel frontespizio del modulo di domanda); - della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente); - della corretta indicazione della finalita' di presentazione; - della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale; - della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste; - per le aziende la cui richiesta di premio e' superiore ai 15 UBA deve essere verificata la presenza della domanda di aiuto superfici;
Sottoscrizione della domanda La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta l'annullabilita' della domanda.
Documento di riconoscimento Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000 la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita' alla data di deposito della stessa. I dati di riferimento del documento devono essere obbligatoriamente trascritti nel frontespizio del modulo di domanda. L'assenza del documento di identita' richiesto comporta il mancato pagamento dell'aiuto richiesto. L'assenza del documento viene verificata da Agea solo per i produttori in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.
Controlli anagrafici Il produttore, nella domanda di pagamento, deve indicare obbligatoriamente la Partita IVA e il Codice Fiscale. I soggetti esenti dall'obbligo di tenuta della Partita IVA devono inoltre dichiarare la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa vigente. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
1.4.1.1.1 Produttore L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice fiscale (CUAA) e della partita IVA del dichiarante. Qualora entrambe non fossero indicate oppure risultassero errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene considerata irregolare e non si procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita (se si tratta di persona fisica). Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto, nel caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.
1.4.1.1.2 Rappresentante legale Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno, in particolare, controllate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto. Occorre prestare attenzione alla corretta indicazione della data di nascita. Nel caso di errata indicazione, l'Amministrazione non potra' procedere al pagamento dell'aiuto. I dati di domicilio devono essere, in ogni caso, correttamente indicati nella domanda.
Certificato antimafia La normativa nazionale in vigore prevede che, affinche' l'AGEA possa erogare l'aiuto a favore dei produttori che richiedono un pagamento superiore ai 154.937 Euro, debba essere rilasciato all'AGEA. stessa, dalla prefettura di competenza, un certificato antimafia avente data di rilascio non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell'aiuto (L. 575 del 31/05/65, art. 10 comma 3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2: Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4). Il produttore che richiede un pagamento superiore a 154.937 Euro e' tenuto a presentare, direttamente o per il tramite del CAA mandatario, all'AGEA. il certificato camerale, con data di rilascio non anteriore al 1° aprile 2003. Qualora il produttore sia esente dalla certificazione in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies comma 8 della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss., e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
Modalita' di pagamento Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere il pagamento. Per ottenere con certezza e piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. E' necessario che il conto sia intestato al richiedente. I codici ABI e CAB sono riportati nell'estratto conto inviato periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni. L'utilizzo di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere con maggiore celerita' l'aiuto richiesto, evitando cosi anche il rischio di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi nell'incasso delle somme spettanti. Se non viene indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB ovvero i riferimenti del c/c postale risultino assenti o errati, l'Amministrazione provvede ad attribuire in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile".
1.4.2 Controlli sugli animali richiesti a premio Sui singoli capi richiesti a premio vengono effettuati specifici controlli, a seconda della tipologia di animale e della richiesta di premio effettuata.
Premio speciale bovini maschi Relativamente alle richieste di premio speciale bovini maschi, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi. - verifica della identificazione e registrazione presso la BDN (vedi par. 1.5.3.1); - rispetto dei requisiti relativi all'eta', alla data di presentazione della domanda in AGEA: - per i maschi interi e i castrati della prima fascia, eta' compresa;tra i 7 e i 19 mesi; - per la seconda fascia dei castrati, almeno 20 mesi di eta'; - detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno 2 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all' AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa fascia di eta'.
Premio vacche nutrici Per quanto riguarda le richieste di premio vacche nutrici, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi. - essere identificata e registrata presso la BDN (vedi par.1.5.3.1); - avere partorito almeno una volta per le vacche nutrici, avere almeno 8 mesi di eta' alla data di presentazione della domanda in AGEA e non avere partorito, per le giovenche; - detenzione obbligatoria presso l'azienda per almeno 6 mesi dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di premio all' AGEA; - non aver gia' richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere a razze specializzate da carne diverse da quelle indicate nell'allegato 2, od ottenute da un incrocio con una di tali razze; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne;. - Verifica della titolarita' della quota e del numero di diritti individuali posseduti; - Verifica del rispetto delle percentuali minima e massima di giovenche secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle politiche Agricole e Forestali.
Premio supplementare vacche nutrici L'art. 28 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 prevede come integrazione al premio vacche nutrici un premio supplementare per i capi iscritti ai libri genealogici italianli da carne e appartenenti ad aziende anch'esse iscritte ai medesimi libri. Per la verifica di tali requisiti i dati comunicati dai produttori sono riscontrati presso la banca dati detenuta dall'Associazione Italiana Allevatori.
Premio per l'estensivizzazione Il produttore che intende beneficiare di questo ulteriore regime di premio deve presentare la richiesta nell'ambito della dichiarazione di aiuto superfici specificando la fascia di densita' in cui ricade la sua azienda: 1. Densita' inferiore a 1,4 UBA/Ha; 2. Densita' tra 1,4 e 1,8 UBA/Ha.
Il premio e' riconosciuto per i capi che beneficiano del premio speciale e/o per vacca nutrice. L'art. 20 del decreto ministeriale 27 novembre 2002 specifica le modalita' di calcolo del coefficiente di densita' aziendale compresa la fattispecie di coprire la superficie foraggiera dichiarata con almeno il 50% di pascolo.
Premio alla macellazione Rispetto alle richieste di premio alla macellazione, i controlli per l'ammissibilita' al premio riguardano i seguenti elementi: - verifica della identificazione, registrazione e macellazione presso la BDN; - detenzione del capo presso L' azienda per almeno 2 mesi terminati meno di 1 mese prima dell'avvenuta macellazione; - macellazione entro un mese dall'avvenuta uscita di stalla; - rispetto dei requisiti relativi all' eta' alla data di presentazione della domanda in AGEA: - per i vitelli eta' superiore ad un mese ed inferiore a 7 mesi con peso carcassa inferiore a 160 kg; - per tori, manzi, vacche e giovenche eta' uguale o superiore a 8 mesi;
Premio supplementare alla macellazione Il produttore che intende beneficiare dei premi supplementari come integrazione al premio alla macellazione deve farne esplicita richiesta sull'apposita domanda premio. Il premio e' riconosciuto per i capi maschi con almeno 8 mesi di eta' e per le giovenche, nate ed allevate in Italia, figlie di vacche nutrici iscritte ai libri genealogici, per entrambe le tipologie di animali deve essere verificata un periodo di detenzione di almeno 5 mesi. L'art. 29 del DM 27/11/2001 prevede, per i capi maschi macellati, ulteriori integrazioni al premio da riconoscere per le seguenti categorie: - Capi che rientrano nel sistema di controllo di cui all'articolo 10 del reg. CE 2081/92 (IGP) oppure per i capi appartenenti ad allevamenti condotti ai sensi del reg. CE 1804/99 in materia di agricoltura biologica, o che aderiscono ad appositi disciplinari di produzione approvati con apposite leggi regionali; - Produttori singoli od appartenenti ad Organizzazioni che operino sulla base di disciplinari riconosciuti ai sensi del reg. CE 1760/2000 da almeno 5 mesi antecedenti il giorno di presentazione della domanda a condizione che rechino almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 12 del DM 30 agosto 2000.
1.4.3 Controlli incrociati con altre banche dati
Anagrafe zootecnica nazionale La normativa comunitaria prevede la verifica di ammissibilita' di tutti i capi richiesti per i diversi regimi di premio presso l'Anagrafe Zootecnica Nazionale. - In particolare per le richieste relative a bovini maschi e vacche nutrici viene riscontrata innanzitutto l'iscrizione dell'azienda in anagrafe e per i singoli capi si verifica l'iscrizione degli stessi in Anagrafe, della loro presenza nel periodo interessato presso l'azienda che richiede il premio e del rispetto delle condizioni di ammissibilita' formale degli stessi (eta', sesso, razza, ecc.); - Per le richieste relative al premio alla macellazione oltre a riscontrare l'iscrizione dell'azienda in anagrafe si verifica l'iscrizione e la permanenza dei capi nel periodo interessato presso l'azienda che richiede il premio e inoltre anche la verifica dell'avvenuta macellazione rispetto agli elementi dichiarati in domanda (stabilimento di macellazione, data di macellazione, peso della carcassa, numero ecc.);
Determinazione del coefficiente di densita' aziendale e incroci con altre banche dati settoriali. Al fine della determinazione del coefficiente di densita' aziendale (rapporto fra animali e superfici valide utilizzate a foraggio) e della conseguente individuazione del limite massimo di capi pagabili, vengono eseguiti per le singole aziende incroci con altri settori di intervento e precisamente: - Settore seminativi per il riscontro delle superfici foraggiere; - Settore ovini per la verifica del numero di capi richiesti a premio; - Settore Lattiero caseario per la verifica della esistenza ed eventuale consistenza della quota latte.
Il risultato di questi incroci consente la determinazione del coefficiente di densita' aziendale sulla base dei seguenti elementi: - Numero di capi richiesti a premio, per quanto concerne gli ovicaprini, i bovini maschi, le vacche nutrici e le giovenche; - Numero di vacche da latte, determinate in funzione della resa e del quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore al 1 aprile 2003.
Per ogni tipologia di animale, applicando il relativo coefficiente di conversione devono essere determinate le UBA corrispondenti. Tali UBA devono essere poi rapportate alla superficie foraggiera ammissibile. L'Agea provvede ad erogare il premio per le quantita' consentite dal coefficiente di densita' aziendale. Qualora il coefficiente calcolato risulti superiore al limite ammesso (1,9 UBA/ha), si abbatte il numero di capi ammessi nel seguente ordine: bovini maschi, vacche da latte fino al raggiungimento del limite consentito.
1.5 Controlli sull'ammissibilita' del pagamento
1.5.1 Base di calcolo Il Reg. CE 2419/2001, prevede che la verifica sull'ammissibilita' venga effettuata sulla totalita' delle richieste effettuate dalla singola azienda nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini e non piu' sulle singole domande di premio. L'art. 36 in particolare fissa i criteri per l'individuazione della base di calcolo, prevedendo in particolare l'applicazione di limiti individuali laddove la normativa li preveda e tenendo in considerazione i casi eccezionali previsti dall'art. 48.
1.5.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso Ai fini della verifica di cui all'art. 38 del reg. CE 2419/2001, per ciascuna azienda vengono confrontati i 2 valori, ottenuti sommando i capi di tutte le domande di premio presentate dall'azienda nella campagna per il settore bovini: - numero dei capi dichiarati, eventualmente riportato al massimo dei capi pagabili, in presenza dei limiti derivanti dalla superficie foraggiera disponibile (1) dalla quota individuale per vacche nutrici e dalle percentuali minima e massima di giovenche previste dal DM MIPAF del 27/11/2001; - numero dei capi determinati, pari al numero dei capi privi di anomalie amministrative per le domande non inserite nel campione di controlli in campo, ed al numero dei capi riscontrati a controllo per le domande inserite nel campione di controlli in loco; tale numero viene eventualmente diminuito del numero di controlli negativi sui capi richiesti a premio nei 12 mesi precedenti, rilevato all'atto del controllo in loco.
Qualora si riscontrino delle differenze fra tali elementi, l'importo del premio viene ridotto in una misura percentuale variabile a seconda del livello di scostamento determinato, come di seguito specificato:
scostamento abbattimento del premio fino a 3 capi percentuale corrispondente, all' eccedenza Oltre 3 capi fino al 10% percentuale corrispondente, all' eccedenza 10 - 20% percentuale doppia all' eccedenza 20 - 50% esclusione dal premio oltre il 50% esclusione dal premio + recupero (1) Conformemente a quanto previsto al punto 3 dell'art. 34 del reg. CE 2419/2001, viene applicata una riduzione percentuale sulla superficie foraggiera dichiarata ai fini del calcolo del coefficiente di densita' aziendale solamente qualora tale dichiarazione avrebbe dato luogo alla concessione di un importo superiore rispetto a quanto spettante a fronte della superficie determinata.
1.5.3 Mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione dei bovini non oggetto di domanda di aiuto Per le aziende sottoposte a controllo in loco per le quali siano stati rilevati casi di mancato rispetto delle disposizioni relative all'identificazione e registrazione per bovini non oggetto di domanda di aiuto, viene applicata una ulteriore riduzione dell'importo da liquidare, calcolata secondo quanto previsto all'art. 39 del regolamento CE 2419/2001.
1.5.4 Inadempienze intenzionali Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra gli animali dichiarati e il numero di animali determinati in conformita' all'articolo 36 derivino da "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE) 2419/2001 art. 38 par. 4, non e' concesso alcun aiuto per la campagna in corso. Inoltre, quando la differenza e' superiore al 20 %, l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verra' detratto, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto per i bovini, in virtu' delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.
1.5.5 Ripetizione dell'indebito In conformita' a quanto disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n. 2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse. Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato puo' effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 896 del 23.12.1986. Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari al tasso legale vigente al momento della notifica al produttore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione. La restituzione dell'indebito puo' avvenire con due modalita' diverse: 1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario; 2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.
Nel primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate. Nel secondo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il momento in cui e' stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione. L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorita' competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato e' superiore a dieci anni.
1.5.6 Sospensioni L'Amministrazione si riserva di sospendere dal pagamento le domande di aiuto dei produttori, previa comunicazione scritta ai medesimi, qualora vengano riscontrate delle irregolarita' che comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso in cui siano notificati indebiti percepimenti ovvero pendenti procedimenti penali a carico dei medesimi per precedenti indebiti percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001 del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001, provvedera' a riavviare i procedimenti sospesi a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
1.6 Controlli a campione delle dichiarazioni Oltre ai controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno effettuati dei controlli in loco presso le aziende. Tali controlli sono effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura, basato su analisi dei rischi, I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
1.7 Controlli nelle aziende e nelle strutture di macellazione
1.7.1 Obiettivi (art. 25 del Reg. (CE) 2419/01) L'Agea, nel corso dei periodi di detenzione degli animali per il premio speciale bovini maschi e per le vacche nutrici, programma l'espletamento dei sopralluoghi in azienda attenendosi a quanto disposto dall'art. 24 del Reg. (CE) 2419/2001 ivi compresi i controlli relativi all'ottenimento del premio all'estensivizzazione e del premio alla macellazione, e provvede ad effettuare i relativi pagamenti dopo l'espletamento dei controlli stessi, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 33 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Al momento del controllo in azienda/unita' produttiva, la verifica riguardera' sia la totalita' dei capi presenti, per l'accertamento della loro idoneita' ai sensi del Reg. (CE) 1760/2000, sia l'accertamento dei capi dichiarati nella domanda di premio. Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo redatta secondo quanto previsto dall'art. 20 del Reg. (CE) 2419/2001. Le finalita' principali dei controlli sono: - Identificare e verificare che gli animali presenti in azienda, soggetti a premio e non, sono riportati sul registro aziendale e registrati nella banca dati d'identificazione e registrazione degli animali; - effettuare un riscontro sulla veridicita' degli stessi dati mediante confronto con documenti giustificativi (Es. fatture, attestati di macellazione, certificati veterinari, passaporti ecc.) relativamente agli animali per i quali e' stata presentata domanda nei dodici mesi che precedono il controllo; - valutare l'ammissibilita' all'aiuto degli animali in azienda; - verificare la presenza dei marchi auricolari identificativi per ciascun animale in azienda; - verificare la corretta tenuta dei documenti richiesti dalla normativa vigente per ciascun animale; - verifica delle superfici foraggere nel caso in cui il numero degli animali dichiarati in domanda prevede tale controllo nonche' nel caso di richiesta di premio per l'estensivizzazione.
Controlli fuori periodo di detenzione obbligatoria. Per quanto riguarda i controlli svolti fuori dal periodo di detenzione obbligatoria, occorre effettuare un'accurata verifica del: - registro aziendale, con relative variazioni sulla consistenza, date di entrata ed uscita degli animali (nascite, morti, compravendite). A tal proposito il produttore ha l'obbligo di tenere aggiornato il registro con tutte le movimentazioni relative all'intero numero di animali presenti in azienda; - passaporti di ciascun animale presente in azienda; - documenti fiscali (fatture ecc.); - documentazione sanitaria (moduli per trasferimento, modello 4, certificazione sanitaria di eventuale morte in azienda degli animali inseriti nei moduli di cui sopra); - eventuale denuncia di furto di animali; - documenti di notifica, inoltrati all'Agea, con comunicazione di diminuzione del numero di animali nella vita della mandria.
Il preavviso Ai sensi del Reg. (CE) 2419/2001, i controlli in loco devono essere effettuati senza alcun obbligo di preavviso all'azienda. Tuttavia e' ammesso in alcuni casi, salvaguardando sempre le finalita' della verifica, un preavviso che non ecceda le quarantotto ore che precedono la verifica. Nel caso di irreperibilita' del produttore o chi per esso, e' previsto un preavviso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma di convocazione indirizzati alla sede legale.
Il registro aziendale (art. 7 del Reg. (CE) 1760/2000) Particolare importanza riveste la presenza del registro aziendale sul quale vengono registrate le informazioni relative alla vita della mandria. L'assenza del predetto registro comporta l'esclusione di tutti i premi per i bovini. Nel caso in cui durante il controllo in loco si riscontrano difformita' tra l'identificazione dei bovini e i dati riportati sul registro di stalla si applicano le sanzioni previste dagli artt. 38 e 39 del Reg. (CE) 2419/2001. Constatazione degli animali (art. 25 del Reg. (CE) 2419/2001). La constatazione degli animali prevede la verifica della presenza in azienda di tutti i capi dichiarati in domanda e, per i bovini, la verifica e' svolta anche sui capi per i quali non e' stato richiesto l'aiuto. In particolare deve essere verificato: a) conteggio di tutti i capi presenti in azienda; b) verifica dell'ammissibilita' a domanda di premio.
A tal proposito si evidenzia che i controlli devono prevedere per:
Bovini maschi - essere identificati e registrati; - rispetto dei requisiti relativi all'eta' alla data di presentazione della domanda; - detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo stabilito dall'AGEA competente; - non aver gia' chiesto il premio per quella fascia di eta'.
Vacche nutrici e giovenche - essere identificate e registrate; aver partorito almeno una volta per le - vacche nutrici, avere almeno otto mesi di eta' e non aver partorito - alla data di presentazione all'AGEA per le giovenche; - detenzione obbligatoria presso l'azienda da un periodo di tempo - stabilito dall'AGEA competente; - non aver richiesto il premio per la stessa campagna; - appartenere a razze diverse da quelle indicate nell'allegato due od ottenuto da un incrocio con una di esse; - appartenere ad una mandria destinata all'allevamento di vitelli per la produzione di carne; - verifica di eventuali sostituzioni
Il rispetto delle percentuali relative alle giovenche e' verificato dall'AGEA ai sensi del D.M. n. 5 del 27/11/01. E' necessario accertare l'avvenuta notifica da parte del produttore dell'eventuale spostamento degli animali nei termini fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.
Diminuzione di capi per circostanze naturali Nei casi di diminuzione dei capi per circostanze naturali deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA, pena la non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 37 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Diminuzione dei capi per cause di forza maggiore. Nei casi di diminuzione per cause di forza maggiore deve essere verificata la notifica effettuata all'AGEA compresa la relativa documentazione probatoria, pena la non eleggibilita' a domanda di premio, come disciplinato dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
Sostituzione delle vacche nutrici e delle giovenche La sostituzione di vacca nutrice o giovenca puo' essere effettuata con l'obbligo di notifica all'AGEA nei tempi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.
Spostamento degli animali. In caso di necessita' l'allevatore puo' spostare gli animali in altro luogo comunicandolo all'AGEA entro i termini indicati dalla comunitaria e nazionale.
Ubicazione dell'azienda. Qualora sussistano dubbi legati all'ubicazione dell'azienda, occorre approfondire il controllo servendosi di documenti catastali atti ad identificare con certezza la corrispondenza tra ubicazione dichiarata ed ubicazione riscontrata in loco. Qualora gli animali soggetti a premio siano stati trasferiti in localita' diversa da quella indicata in domanda, occorre verificare la presentazione dell'apposita domanda di trasferimento all'AGEA ed agli altri organismi territoriali.
1.7.2 Controlli in loco presso le strutture di macellazione
Obiettivi I principali obiettivi del controllo presso gli stabilimenti di macellazione sono i seguenti: - verificare che i capi macellati per i quali e' stato richiesto il premio, siano riportati sul registro di macellazione e registrati nella banca dati di identificazione e di registrazione dei bovini - verificare la presenza dei modelli previsti dal DM del 7/6/2002 e la congruenza dei dati riportati sugli stessi con quelli rilevati dal registro di macellazione - verificare l'ammissibilita' all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata.
Il registro di macellazione Il controllo e' basato soprattutto sulle informazioni contenute nel registro di macellazione, in cui vi eannotato: - numero identificativo e di macellazione di ciascun capo; - peso della carcassa di ogni capo; - data di macellazione; - codice aziendale o del paese estero di provenienza del capo, se importato;
Tale registro puo' essere presente o creato ex novo, secondo le disposizioni dall'art. 24 del D.M. del 27/11/01. Se presente in forma di supporto magnetico, il controllore puo' richiederne la stampa. Una volta svolto il controllo, la prima riga del registro va barrata con apposizione di timbro e firma del controllore.
Documenti di trasporto degli animali Negli impianti di macellazione devono essere conservate copie dei documenti sanitari degli animali macellati sottoposti a premio, ed il controllore deve verificarne la congruenza con i dati riportati nel registro di macellazione.
Presentazione delle carcasse Per verificare l'ammissibilita' all'aiuto delle carcasse presentate alla pesata, l'art. 23 del DM 25 maggio 2000 prevede: - che quella di vitello va presentata dopo lo scuoiamento, eviscerazione e dissanguamento, privata della testa e dei piedi, con il fegato, i rognoni ed il relativo grasso; - il peso puo' essere a caldo e a freddo, in quest'ultimo caso bisogna applicare una diminuzione del peso pari al 2%; - in caso di non conformita' della carcassa vanno applicati aumenti al peso stesso (3,5 kg fegato, 0,5 kg rognoni, 3,5 kg grassi dei rognoni).
1.8 Rispetto dei requisiti ambientali Il regolamento CE n. 1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce Norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune delegando gli Stati membri a stabilire le misure in materia di protezione ambientale che essi reputino appropriate. Il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 novembre 2001 stabilisce all'art. 18 che i pagamenti dei premi sono riconosciuti ai produttori che soddisfino i requisiti previsti in materia di protezione ambientale di cui all'art. 1 del DM 15 settembre 2000 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del Reg. CE 1259/99.
TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le sole finalita' previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla Legge n. 675/96. La diffusione dei suddetti dati e' consentita con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1.9 Partecipazione al procedimento AGEA provvedera' ad inviare apposita comunicazione, in tempo utile per consentire la correzione e la successiva liquidazione entro il 30 giugno 2004, in via telematica o informatizzata, o ai produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del servizio postale, le cui domande di premio bovini riferite alla campagna 2003 presentino incompletezze o irregolarita' e la cui rimozione richieda un intervento di correzione. La documentazione atta a sanare tali anomalie dovra' pervenire all'AGEA entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione. Qualora la documentazione richiesta non venga prodotta entro il termine di cui sopra, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti. Si ribadisce che per tutte le aziende sottoposte a controllo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara' effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli oggettivi alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.
1.10 Provvedimento definitivo L'AGEA comunichera', utilizzando modalita' informatizzate e telematiche, il provvedimento definitivo a saldo e relativo alle domande di aiuto ai mandatari, con effetto di adempimento nei confronti dei mandanti. L'AGEA informera' i richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente. Le suddette comunicazioni saranno inviate dall'Amministrazione entro il termine ultimo stabilito per i pagamenti dalla regolamentazione comunitaria.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validita', all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sara' deferita, ai sensi del D.M. n. 743 del 1 luglio 2002, pubblicato su G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguira' le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge.
Roma, 1 agosto 2003
Il titolare dell'ufficio monocratico GULINELLI |
| ALLEGATI
1.11 FAC SIMILE DELLA DOMANDA
ALLEGATI: - fac simile del modulo di domanda di premio bovini maschi e vacche nutrici campagna 2003; - fac simile deI modulo di richiesta quota vacche nutrici campagna 2003; - fac simile del modulo di trasferimento quota vacche nutrici campagna 2003; - fac simile del modulo di domanda di premio macellazione campagna 2003;
----> Vedere modelli da pag. 131 a pag. 140 della G.U. <---- |
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