Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2003
Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta per l'attivita' svolta nell'anno 2002 ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai Centri di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6, elevandone la misura da L. 25.000 (Euro 12,91) a L. 25.650 (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 novembre 2002 con il quale si e' proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F., applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e l'anno 2001 pari al +2,7 elevandone la misura da Euro 13,25 a Euro 13,61 per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 10,60 a Euro 10,89 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2001 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei Capi del Dipartimento per le politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 13 dicembre 2002, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. per l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2002;
Vista la nota del 10 febbraio 2003, n. 855, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2001 e l'anno 2002 risulta pari a +2,7;
Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione percentuale del +2,7 la misura unitaria del compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita' prestata nell'anno 2002;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di Euro 13,61 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai Centri di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 13,98.
2. Il compenso di Euro 10,89 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 11,18.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.
 
Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e' corrisposto ai Centri di assistenza fiscale, sui compensi loro spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per l'attivita' prestata nell'anno 2002 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2003
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti Il ragioniere generale dello Stato
Grilli Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2003 Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanza, foglio n. 95
 
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