Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2003
Determinazione delle procedure per i pagamenti da e per l'estero del Ministero degli affari esteri, in attuazione dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482;
Visto in particolare l'art. 7, comma 3;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Visto il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002;
Sentito il Ministero degli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
I pagamenti e gli incassi del Ministero degli affari esteri in euro nei paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 2.
Emissione titoli di spesa
Il Ministero degli affari esteri per i propri pagamenti relativi a ordinativi diretti e a ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette, per l'importo globale dei pagamenti da eseguire, titoli di spesa anche in via informatica da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.
L'importo dei titoli di cui al comma 1 rappresenta l'ammontare in euro della somma da riconoscere ai creditori, ovvero per i pagamenti in valuta il controvalore in euro della somma da riconoscere ai creditori ed e' calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 - sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, senza arrotondamenti; ovvero rappresenta, per i pagamenti in valuta pari a euro, l'importo in euro della corrispondente somma da trasferire calcolato al cambio applicato dall'Ufficio italiano dei cambi.
Il titolo di spesa emesso per l'accreditamento sul conto E712000000 deve riportare, nel campo riservato alla causale, prima dell'indicazione della stessa, il codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi e la dicitura «pagamenti di cui all'elenco allegato a favore della prima delle sedi estere beneficiarie seguita dalla locuzione "ed altri"».
Le procedure per la trasmissione degli elenchi di pagamento sono realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, l'Ufficio italiano dei cambi e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 3.
Elementi da indicare nelle richieste di pagamento
Il Ministero degli affari esteri invia all'Ufficio italiano dei cambi, anche in via telematica, l'elenco degli ordinativi diretti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, ovvero l'elenco delle rimesse da effettuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 15/1985, indicando:
il codice ordinante secondo la codifica dell'Ufficio italiano dei cambi;
il codice identificativo della sede all'estero comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa;
il codice indicativo della banca e indicazione per esteso della stessa;
le coordinate bancarie del conto corrente indicate dal creditore;
la causale valutaria;
gli estremi di riferimento del mandato;
l'importo spettante al beneficiario, la relativa causale di versamento nonche' il capitolo di imputazione;
le modalita' di pagamento e gli altri estremi necessari.
Ciascun elenco deve essere accompagnato da copia del titolo di spesa emesso e deve riportare il totale degli importi ricompresi nell'elenco, il numero di protocollo e la data di spedizione.
Ogni pagamento effettuato sulla base del predetto elenco ha valore di ordine di rimessa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 15/1985, ovvero di ordinativo diretto ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della medesima legge n. 15/1985.
Il Ministero degli affari esteri concorda con l'Ufficio italiano dei cambi le modalita' tecniche di invio dell'elenco in via telematica e/o cartacea e fornisce, in fase di prima applicazione, l'elenco delle coordinate bancarie connesse al codice della sede comprensivo del codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero, in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa.
In caso di mancanza, incompletezza o incongruenza degli elementi indicati nel primo comma del presente articolo, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri ulteriori informazioni. Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme mediante versamento al conto corrente di tesoreria centrale n. 20711 per le operazioni disposte da tutti i Centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
Il Ministero degli affari esteri provvede al successivo versamento all'entrata entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento.
Per le altre operazioni l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:
al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);
al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilita' diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).
L'Ufficio italiano dei cambi da' notizia al Centro di responsabilita' interessato dell'avvenuto versamento e trasmette la relativa quietanza, corredata da una eventuale distinta.
 
Art. 4.
Esecuzione dei pagamenti
L'Ufficio italiano dei cambi esegue i pagamenti nei cinque giorni bancari lavorativi successivi alla verifica del versamento sul conto E712000000.
In caso di unico versamento a fronte di piu' operazioni di pagamento, l'Ufficio italiano dei cambi verifica l'esatta rispondenza tra l'importo versato e quello risultante dalla somma delle singole operazioni a cui lo stesso si riferisce. In caso di difformita' da' esecuzione alle prime operazioni, secondo l'ordine fissato nell'elenco, fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato evitando comunque pagamenti parziali riferiti a singole operazioni, e chiede l'integrazione delle somme. L'esecuzione delle altre operazioni viene effettuata successivamente al versamento dell'importo necessario.
In caso di eccedenze si attivano le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del presente decreto. L'Ufficio italiano dei cambi da' notizia dell'avvenuta esecuzione del trasferimento richiesto sia al beneficiario, mediante copia del messaggio inviato, sia al competente Centro di responsabilita' mediante invio del modello CAO (Comunicazione amministrazione ordinante) che riepiloga la data di trasferimento, l'importo trasferito e la sede del beneficiario.
Il Ministero degli affari esteri concorda altresi' con l'Ufficio italiano dei cambi le modalita' tecniche per l'invio di tali informazioni su supporto informatico.
 
Art. 5.
Pagamenti non andati a buon fine
Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni al Ministero degli affari esteri, per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento ovvero per conoscere l'eventuale altro beneficiario a cui accreditare l'importo.
Decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni l'Ufficio italiano dei cambi restituisce al Ministero degli affari esteri le somme, al netto delle spese trattenute dal corrispondente estero e al cambio del giorno dell'operazione, seguendo le procedure di cui all'art. 3, commi 5 e 6, del presente decreto.
 
Art. 6.
Finanziamenti mediante prelievo
da conti correnti valuta tesoro
Per i pagamenti di cui al presente decreto il Ministero degli affari esteri, constatata la disponibilita' sui conti correnti valuta tesoro, inoltra al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri specifiche richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro indicando, oltre agli elementi previsti dall'art. 6 della legge n. 15/1985, la giacenza constatata e la data dell'ultimo prelevamento effettuato.
La relativa autorizzazione dovra' essere concessa entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione, anche via fax, della richiesta trasmessa dal Ministero degli affari esteri.
Ad operazione effettuata il Ministero degli affari esteri dispone il versamento all'entrata del controvalore in euro della somma prelevata, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ovvero sulla base dei cambi di riferimento fissi previsti dall'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, mediante imputazione sul relativo capitolo di spesa.
Fermo restando l'invio della situazione trimestrale di cui all'art. 5 della legge n. 15/1985, le sedi all'estero trasmettono mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e, per conoscenza, all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri comunicazioni relative ai movimenti effettuati.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle richieste di autorizzazione al prelievo dai conti correnti valuta tesoro accesi presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi aderenti all'Unione monetaria europea.
Nel caso di pagamenti da effettuare nelle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ove non vi sia disponibilita' sui conti correnti valuta tesoro il Ministero degli affari esteri emette il finanziamento in euro o in una delle valute quotate dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC).
L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ai fini del presente articolo, e' determinato dal Dipartimento del tesoro.
 
Art. 7.
Incassi
Fermo restando quanto disposto dalla legge n. 15/1985 in materia di entrate erariali, i pagamenti in favore del Ministero degli affari esteri di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 sono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, previa acquisizione dei seguenti elementi:
indicazione dell'ordinante estero;
motivo del pagamento;
indicazione della imputazione delle somme: Capo e capitolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato, ovvero numero di conto corrente di tesoreria e codice della tesoreria centrale.
Gli elementi suddetti devono essere riportati nella causale di versamento e forniti dal Ministero degli affari esteri alle proprie sedi all'estero che provvedono a comunicarli al corrispondente estero dell'Ufficio italiano dei cambi che effettua l'operazione. In fase di prima applicazione l'Ufficio italiano dei cambi fornisce al Ministero degli affari esteri l'elenco dei propri corrispondenti esteri.
Le quietanze di versamento sono inviate dall'Ufficio italiano dei cambi all'ufficio amministrativo interessato.
Per le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione l'Ufficio italiano dei cambi effettua gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione da dare alle somme. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data dell'accredito, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme:
al Capo X, capitolo 3518, art. 3, per le operazioni disposte dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.);
al Capo XII, capitolo 3540, per le operazioni disposte dai Centri di responsabilita' diversi dalla Direzione generale Cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).
I bonifici per trasferimenti in Italia delle disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti valuta tesoro devono indicare nella causale di versamento la dicitura «trasferimento giacenze conto corrente valuta tesoro», le relative somme sono versate dall'Ufficio italiano dei cambi sull'apposito conto corrente di tesoreria n. 20711 intestato al Ministero degli affari esteri, che ne acquisisce la quietanza.
 
Art. 8.
Chiusura dei conti di tesoreria
I conti di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 15/1985 non potranno piu' essere utilizzati dall'entrata in vigore del presente decreto e cesseranno di operare appena saranno stati definiti tutti i rapporti finanziari e le operazioni contabili posti in essere con la procedura di cui all'art. 1 della citata legge n. 15/1985.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone