Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2003
Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali»;
Visti, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 concernente «Pagamenti in altra valuta» e l'art. 6 concernente «Incassi in altra valuta»;
Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2002 «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria uropea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001»;
Vista la circolare ministeriale n. 22107 del 15 novembre 2002;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
I pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea e quelli in valuta vengono effettuati per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.
L'individuazione del luogo di pagamento si effettua con riguardo alla domiciliazione bancaria.
Ciascuna unita' amministrativa che effettua pagamenti ai sensi del presente decreto e' dotata di un codice ordinante fornito dall'Ufficio italiano dei cambi.
 
Art. 2.
Elementi da indicare nei titoli di spesa
Le amministrazioni statali, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato emettono, anche in via informatica, titoli di spesa da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi (codice fiscale n. 02450930587) intrattiene con la Banca d'italia, Amministrazione centrale in Roma, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario.
Detti titoli, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria, riportano il codice ordinante nel campo previsto per causale del pagamento e prima della indicazione della stessa.
L'importo dei titoli rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed e' calcolato dalle amministrazioni statali sulla base del cambio di riferimento noto all'atto dell'emissione del titolo di spesa, ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento, senza arrotondamenti ne' troncature. Per i pagamenti disposti con la dicitura «pagamenti in valuta pari ad euro», l'importo da versare e' pari a quello espresso in euro nella richiesta di pagamento (mod. OC).
 
Art. 3.
Richieste di pagamento
Sino a che non siano definite le modalita' operative per l'informatizzazione delle procedure di collegamento tra le amministrazioni statali e l'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 482/2001, le amministrazioni statali inoltrano all'Ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento mediante invio dei modelli OC 83l (allegato A) forniti dall'Ufficio italiano dei cambi. Dette richieste sono accompagnate dalla copia del titolo di spesa emesso per l'accredito del conto E712000000, o da altra idonea documentazione attestante la disposizione di accredito sul conto E712000000 e contenente gli elementi indicati al precedente art. 2.
Il mod. OC 831 deve riportare:
l'indicazione del beneficiario e del relativo indirizzo, oppure il codice del beneficiario fornito dall'Ufficio italiano dei cambi;
il codice ordinante e il relativo indirizzo;
l'indicazione per esteso della banca del beneficiario e, se conosciuto, il codice identificativo della banca stessa;
le coordinate bancarie del conto corrente indicate dal beneficiario;
l'importo spettante al beneficiario;
la relativa causale di pagamento;
le modalita' di pagamento;
gli estremi del titolo di spesa (numero titolo, data del titolo, esercizio finanziario, capitolo, importo) ovvero gli estremi della documentazione attestante la disposizione di accredito sul conto E712000000;
i dati necessari per la compilazione della C.V.S. (Comunicazione Valutaria Statistica), prevista nell'apposito spazio predisposto in calce a detto modello, utilizzando i codici contenuti nella tabella allegata al presente decreto (allegato B).
 
Art. 4.
Titoli di spesa cumulativi
Le amministrazioni statali possono emettere titoli di spesa riferiti a piu' richieste di pagamento. L'importo di detti titoli deve essere pari al totale dei controvalori in euro delle singole somme da riconoscere ai rispettivi beneficiari calcolate secondo le modalita' indicate al precedente art. 2. Tutte le richieste a cui si riferiscono detti titoli devono essere inoltrate contemporaneamente - con modd. OC 831 - all'Ufficio italiano dei cambi. Detti modelli riportano, nel campo relativo all'importo del titolo, l'importo complessivo del titolo seguito dalla dicitura «da utilizzarsi per Euro ...... » e sono accompagnati, oltre che dalla copia del titolo di spesa, da un elenco contenente, per ciascuna richiesta, i seguenti elementi:
codice ordinante;
numero di protocollo;
data di spedizione.
In caso di unico versamento a fronte di piu' operazioni di pagamento l'Ufficio italiano dei cambi verifica l'esatta rispondenza fra l'importo versato e quello risultante dalla somma delle singole operazioni a cui lo stesso si riferisce. L'Ufficio da' esecuzione alle operazioni secondo l'ordine dell'elenco di cui al comma precedente fino a concorrenza dell'importo effettivamente versato, evitando comunque pagamenti parziali riferiti a singole operazioni, e chiede l'integrazione della somma all'amministrazione ordinante.
L'esecuzione delle altre operazioni viene effettuata successivamente al versamento dell'importo mancante.
In caso di eccedenze di versamento, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata in eccesso, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante.
In assenza delle predette indicazioni, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.
 
Art. 5.
Pagamenti in valute inconvertibili e/o intrasferibili
Le amministrazioni dello Stato che devono effettuare pagamenti in valute inconvertibili e/o intrasferibili, inoltrano al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento del tesoro direzione VI specifiche richieste per l'utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti correnti valuta tesoro. Constatata la disponibilita', il dipartimento del tesoro autorizza il prelevamento ai sensi della legge 6 febbraio 1985 n. l5 e ne da' comunicazione al Ministero degli affari esteri. Ove il Ministero dell'economia e delle finanze comunichi la mancata disponibilita' sui conti correnti valuta tesoro, le amministrazioni dello Stato emettono il modello OC83l indicando come valuta di pagamento l'euro o una delle valute quotate dal Sistema europeo di banche centrali.
Nel caso di utilizzo delle disponibilita' esistenti sui conti correnti valuta tesoro, ad operazione effettuata, le amministrazioni dispongono il versamento all'entrata del Ministero degli affari esteri, Capo XII, capitolo 3540 del controvalore in euro della somma prelevata, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto alla data di emissione del titolo di spesa, ed inviano la relativa quietanza alla direzione generale per gli affari amministrativi, bilancio e patrimonio.
L'elenco delle valute inconvertibili e/o intrasferibili, ai fini del presente articolo, e' determinato dal dipartimento del tesoro.
 
Art. 6.
Pagamenti di pensioni e di assegni vitalizi a carico
del bilancio dello Stato
Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli istituti di credito corrispondenti del Ministero dell'economia e delle finanze o le rappresentanze diplomatiche o consolari, e' richiesto con cadenza bimestrale, secondo le modalita' in vigore ed in base agli elenchi descrittivi ed ai supporti informatici inviati dall'amministrazione ordinante.
Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'Ufficio italiano dei cambi gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre al quale si riferiscono. L'Ufficio italiano dei cambi versa detti importi cumulativamente al capo X, capitolo 2368 e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, la relativa quietanza corredata da una distinta dei versamenti effettuati.
Contemporaneamente, gli istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolati restituiscono alla amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito all'Ufficio italiano dei cambi.
 
Art. 7.
Crediti documentari
Le amministrazioni statali inoltrano all'ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento mediante l'invio dei modelli OC718 (allegato C), forniti dall'ufficio italiano dei cambi. Dette richieste debbono essere accompagnate dalla copia del titolo di spesa emesso per l'accredito del conto E712000000, o da altra idonea documentazione attestante l'accredito sul conto E712000000 e contenente gli elementi essenziali indicati al precedente art. 2.
In detta richiesta, oltre agli elementi indicati al precedente art. 2, debbono essere riportati:
codice ordinante e relativo indirizzo;
indicazione del beneficiario e relativo indirizzo, oppure: codice del beneficiario fornito dall'Ufficio italiano dei cambi;
causale del pagamento;
scadenza del credito documentario;
condizioni del credito documentario (revocabile/non revocabile, trasferibile/non trasfenibile, da confermare/da non confermare);
modalita' delle spedizioni o dei pagamenti;
indicazione dettagliata dei documenti richiesti a fronte di utilizzi del credito documentario;
gli estremi del titolo di spesa (numero titolo, data del titolo, esercizio finanziario, capitolo, importo).
I crediti documentati che presentano saldi residui di importo pari o inferiore al controvalore di Euro 10 (dieci) non sono prorogati; l'ufficio italiano dei cambi restituisce i relativi importi, anche cumulativamente, alla amministrazione ordinante secondo le istruzioni impartite dalla medesima.
L'ufficio italiano dei cambi trasmette all'amministrazione ordinante la relativa quietanza corredata da una distinta dei versamenti effettuati. Le stesse modalita' sono seguite per la restituzione dei saldi rimasti inutilizzati.
 
Art. 8.
Esecuzione dei pagamenti
L'ufficio italiano dei cambi, verificato l'avvenuto accreditamento del conto E712000000, esegue i pagamenti entro i cinque giorni lavorativi bancari successivi al riscontro e ne da' conferma all'amministrazione ordinante.
In caso di insufficiente versamento sul conto E712000000 l'ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente all'amministrazione ordinante l'integrazione del versamento iniziale ottenuta la quale da' esecuzione al pagamento. Qualora l'amministrazione ordinante non dovesse ottemperare a quanto richiesto, l'Ufficio italiano dei cambi trattiene l'importo sul conto E712000000; decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla data della richiesta di integrazione l'ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante. In assenza di indicazioni, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.
In caso di mancanza sui modelli OC831 di uno o piu' degli elementi indicati al precedente art. 3, l'ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni all'amministrazione ordinante; decorsi inutilmente 45 giorni l'ufficio italiano dei cambi restituisce all'amministrazione ordinante la richiesta incompleta e la somma eventualmente versata sul conto E712000000, secondo le indicazioni concordate con la amministrazione medesima. In assenza di indicazioni si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.
In caso di eccedenze di versamento l'ufficio italiano dei cambi restituisce la somma versata in eccesso, seguendo le indicazioni della amministrazione ordinante. In assenza di indicazioni si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.
 
Art. 9.
Pagamenti non andati a buon fine
Qualora i pagamenti richiesti non siano andati a buon fine, l'Ufficio italiano dei cambi richiede tempestivamente ulteriori informazioni alla amministrazione ordinante per consentire la riproposizione dell'ordine di pagamento; trascorsi quarantacinque giorni dalla data della richiesta di informazioni, l'Ufficio italiano dei cambi restituisce le somme all'amministrazione ordinante, al netto delle spese trattenute dal corrispondente, calcolate al cambio BCE del giorno di esecuzione dell'operazione, seguendo le indicazioni concordate con l'amministrazione stessa.
In mancanza di indicazioni, l'Ufficio italiano dei cambi versa le somme sul conto acceso presso la Tesoreria centrale, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, direzione VI - Ufficio IX, che, accertatane la destinazione, provvede alla loro attribuzione. Al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento al predetto conto corrente, l'ufficio IX provvede all'incameramento al capo X, capitolo 2368 «Entrate eventuali e diverse» del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo complessivo delle somme per le quali non sia stato possibile accertare la destinazione.
 
Art. 10.
Pagamenti in favore delle amministrazioni statali
I pagamenti in favore delle amministrazioni, statali ai sensi, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001 sono eseguiti di norma a mezzo bonifici bancari o postali per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che provvede alla attribuzione della somma a favore del beneficiario finale.
A tal fine le amministrazioni devono fornire ai debitori esteri tutte le indicazioni necessarie alla corretta attribuzione della somma da acquisire e comunque tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del beneficiario finale; in particolare:
causale del pagamento;
capo, capitolo, eventuale articolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato;
(ovvero) numero della contabilita' speciale e della tesoreria competente secondo i codici di cui all'allegato D;
(ovvero) numero di conto corrente di tesoreria e codice di tesoreria centrale;
(ovvero) indirizzo e generalita' del beneficiario.
Gli elementi suddetti devono essere forniti, a cura dell'ordinante estero, al corrispondente dell'Ufficio italiano dei cambi che effettua l'operazione.
L'Ufficio italiano dei cambi fornisce un elenco dei propri corrispondenti su richiesta delle amministrazioni, le quali provvedono a renderlo noto ai propri debitori all'estero. Le amministrazioni richiedono altresi' ai propri debitori di comunicare l'avvenuto pagamento all'ufficio interessato e all'Ufficio italiano dei cambi.
Le amministrazioni che ricevono assegni bancari o postali in pagamento dei propri crediti provvedono ad apporvi la girata e a trasmetterli all'UIC per l'incasso con apposita lettera riportante tutti gli elementi necessari per la corretta attribuzione della somma.
I relativi eventuali costi di negoziazione sono a carico della amministrazione beneficiaria.
La ricevuta di bonifico e quella del vaglia postale internazionale hanno potere liberatorio nei confronti del versante.
Attribuite le somme pervenute dall'estero, l'Ufficio italiano dei cambi inoltra alle ammnistrazioni statali la relativa quietanza.
La valuta accreditata sui conti correnti dei corrispondenti dell'Ufficio italiano dei cambi in favore delle amministrazioni statali e' convertita al cambio BCE del giorno di esecuzione dell'operazione. Per le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione l'Ufficio italiano dei cambi effettua gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione da dare alle somme. Trascorsi inutilmente 90 dalla data dell'accredito, si attivano le procedure di cui all'art. 9, secondo comma.
 
Art. 11.
Disposizioni transitorie
In attesa dell'istituzione del conto corrente di cui all'art. 9, secondo comma, l'UIC versa le somme relative ai pagamenti di dubbia imputazione sulla contabilita' speciale 3000 - movimentazione fondi con l'estero - intestata al Dipartimento del tesoro.
 
Art. 12.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato A

----> Vedere allegati da pag. 38 a pag. 40 della G.U. <----
 
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