Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 3306). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria; Considerato che la penetrazione di acqua marina nelle falde acquifere del cuneo salino ha determinato la impossibilita' di utilizzo delle risorse idriche ad usi civici nel territorio del comune di Reggio Calabria, con conseguente grave pregiudizio per la popolazione e possibili rischi per la salute pubblica, anche in considerazione dell'avvento della stagione estiva; Considerato altresi' che la situazione emergenziale in atto in detto ambito territoriale insiste in un contesto reso gia' estremamente critico dallo stato di degrado in cui versa il complessivo sistema di approvvigionamento idrico, con particolare riferimento al cattivo stato di conservazione delle reti di distribuzione; Ravvisata, quindi, la necessita' di adottare misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate al superamento della situazione di emergenza ed al ritorno alle normali condizioni di vita; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Calabria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria e' nominato commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione degli interventi urgenti necessari a garantire la quantita' e la qualita' della risorsa idrica per gli usi umani nel territorio del medesimo comune. 2. Il Commissario delegato, provvede in particolare: a) alla progettazione ed alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di un sistema di dissalazione per la rimozione dalla falde acquifere del contenuto salino, nonche' di tutte le opere strumentali ed accessorie di collegamento ai serbatoi esistenti nonche' di presidio igienico-sanitario; b) alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riparazione sulle reti di distribuzione, strettamente necessari al superamento dell'emergenza di cui alla presente ordinanza; |
| Art. 2. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Reggio Calabria, degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di societa' a totale capitale pubblico. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a societa' di ingegneria nonche' a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di rispettiva competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato, od il soggetto attuatore, sulla base decreto-legge specifiche direttive ed indicazioni fornite dal medesimo commissario delegato, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. |
| Art. 4. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 30 novembre 1950, n. 996; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302. |
| Art. 5. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di 7,5 milioni di euro, a valere sull'Unita' previsionale di base 1.2.3.5 «Programmi di tutela ambientale, capitolo 7082 residui 2002». 2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, qualora necessario, dei fondi che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dall'Accordo di programma quadro in via di stipula tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Calabria. 4. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento, delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio comunale. |
| Art. 6. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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