Gazzetta n. 197 del 26 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 agosto 2003
Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare la crisi idrica ed il conseguente fenomeno siccitoso verificatisi nelle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3307).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccita', con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali»;
Vista la legge 18 maggio 1985, n. 183, ed, in particolare, l'art. 4 della medesima, ove allo Stato e' devoluto ogni atto di indirizzo o coordinamento nel settore disciplinato dalla medesima legge;
Considerato che la persistenza di condizioni meteoclimatiche avverse ha contribuito a rendere piu' gravosa la situazione di deficit idrico, in particolar modo nei territori delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, aggravando la crisi di approvvigionamento, trasporto e distribuzione delle acque gia' in atto;
Considerato che la persistente situazione di siccita' determina gravi ripercussioni nel settore idropotabile, in quello irriguo ed in quello per la produzione di energia elettrica, anche in aree densamente popolate del Paese;
Considerato che il citato fenomeno siccitoso causa gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale delle predette regioni;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di provvedere tempestivamente a porre in essere tutti gli interventi immediati ed urgenti finalizzati a ripristinare le normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Su proposta del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. I presidenti delle regioni Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono nominati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, commissari delegati, al fine di assumere i primi interventi, di carattere immediato ed urgente finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto. A tale scopo i commissari delegati regionali provvedono, altresi', ove necessario, a disporre per la modificazione temporanea della destinazione delle risorse idriche, in ordine all'originaria assegnazione d'uso delle stesse, e, se del caso, anche imponendo nuovo livelli idrici di regolazione dei bacini sia naturali che artificiali.
2. I commissari delegati possono, qualora strettamente necessario, derogare ai piani regionali di sviluppo rurale anche autorizzando, in considerazione della persistente situazione di carenza idrica, il differimento degli impegni assunti dalle imprese sulla base dei predetti piani regionali.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, qualora ricadenti nel bacino del fiume Po, si applicano i principi guida e le procedure di concertazione gia' previste dal protocollo di intesa stipulato il 18 luglio 2003 e finalizzato alla gestione unitaria del bilancio idrico del bacino idrografico del Po. I commissari delegati possono provvedere al coinvolgimento degli altri Enti pubblici territoriali non interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2003, ma ritenuti necessari per realizzare ogni utile sinergia finalizzata al piu' proficuo utilizzo delle risorse disponibili nell'ottica di fronteggiare adeguatamente ogni possibile grave pregiudizio degli interessi nazionali.
2. L'autorita' di bacino del fiume Po opera, per il bacino del predetto fiume, quale organo tecnico-scientifico di supporto dei commissari delegati di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 e 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nei limiti strettamente necessari a dare attuazione alla presente ordinanza;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48, 49 e 191, comma 3;
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 38;
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, art. 19;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 14, 14-quater, 16 e 17;
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, articoli 4, comma 17; 6, comma 5; 9; 10, comma 1-quater; 14; 16; 17; 19; 20; 21; 23; 24; 25; 28; 29; 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente connesse all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
decreto del Ministro dell'ambiente 24 gennaio 1996;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17, 21 e 23;
legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, articoli 18, 19 e 20;
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438 e successive modifiche ed integrazioni, art. 1-septies;
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, art. 1;
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 80, comma 59, come modificato dall'art. 1-bis, comma 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, art. 5-bis;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga, ed in particolare:
legge regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza;
legge regione Emilia Romagna 25 febbraio 2000, n. 9, articoli 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 19 e 28;
legge regione Emilia Romagna 15 novembre 2001, n. 40, articoli 57, 58 e 59;
regolamento regione Emilia Romagna 14 marzo 2001, n. 6, articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17;
legge regione Emilia Romagna 21 aprile 1999, n. 3, capo IV;
regolamento regione Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle disposizioni della presente ordinanza;
legge regione Veneto 4 febbraio 1980, n. 6, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 16 agosto 1984, n. 58, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 27 novembre 1984, n. 42, e successive modificazioni;
legge regione Veneto 9 agosto 1988, n. 41;
legge regione Veneto 29 novembre 2001, n. 30, e successive modificazioni;
legge regione Piemonte 21 marzo 1984, n. 18;
legge regione Piemonte 9 agosto 1989, n. 45;
legge regione Piemonte 23 gennaio 1984, n. 8.
 
Art. 4.
1. Alfine del finanziamento degli interventi di competenza previsti dalla presente ordinanza, in relazione ad un fabbisogno complessivamente determinato in Euro 15.000.000,00, i commissari delegati regionali definiscono d'intesa tra loro un piano di assegnazione delle risorse, coerente con le diverse esigenze, alla cui approvazione provvede il capo del dipartimento della protezione civile.
2. Al relativo onere si provvede quanto a complessivi Euro 7.500.000,00 utilizzando le somme assegnate alle rispettive regioni ai sensi dell'art. 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, e quanto a Euro 7.500.000,00 a valere sulle risorse derivanti dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui ai commi precedenti potranno istituirsi apposite contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni - Commissari delegati.
 
Art. 5.
1. Ad eccezione delle obbligazioni direttamente assunte, il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 agosto 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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