Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 luglio 2003
Riconoscimento dell'acqua minerale «Naiade», in Falciano del Massico, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Vista la domanda in data 12 novembre 1999 con la quale la societa' Naiade S.r.l. con sede in Falciano del Massico, via Trieste n. 5, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Naiade» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Naiade» sito nel comune di Falciano del Massico (Caserta), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda e l'ulteriore documentazione trasmessa con nota del 6 maggio 2003;
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visti i pareri della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 24 ottobre 2002 e del 16 luglio 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dell'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Naiade» che sgorga dalla sorgente omonima nell'ambito del permesso di ricerca «Naiade» sito nel comune di Falciano del Massico (Caserta).
 
Art. 2.
Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Puo' avere effetti diuretici; puo' favorire l'eliminazione urinaria di acido urico».
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunita' europee.
 
Art. 4.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.
Roma, 28 luglio 2003
p. Il direttore generale: Filippetti
 
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