Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 giugno 2003
Concessione del trattamento di mobilita' per i lavoratori ex dipendenti della societa' Nuova Cartiera di Arbatax - unita' di Arbatax e della societa' Arbatax 2000 - unita' di Tortoli', della societa' Nostromo - unita' di Porto Salvo di Vibo Valentia, della societa' Manifattura del Matese - unita' di Piedimonte Matese, della societa' Ideal Standard - unita' di Salerno, delle aziende dell'area industriale della Valbasento, della societa' MTV - unita' di Scafati e della societa' Nuova Intesa - unita' di Gagliano Castelferrato.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della sopra richiamata legge n. 223 del 1991;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - prevede, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003;
Considerato che, con gli appositi accordi - che saranno dettagliatamente indicati nel dispositivo del presente provvedimento - intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state individuate le fattispecie, aziendali e territoriali, per le qualisussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione del trattamento di mobilita', senza soluzione di continuita' rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi del gia' richiamato art. 7 della legge n. 223 del 1991, potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere, anche senza soluzione di continuita', la prosecuzione del trattamento di mobilita' entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori coinvolti nelle fattispecie, aziendali e territoriali di cui al capoverso precedente, e per i quali il suddetto trattamento di mobilita' sia terminato essendo scaduta la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 223 del 1991;
Decreta:
Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, in favore di settantotto ex dipendenti della societa' Nuova Cartiera di Arbatax - unita' di Arbatax (Nuoro), e della societa' Arbatax 2000 - unita' di Tortoli' - Arbatax (Nuoro), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 2.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di ottantotto ex dipendenti della societa' Nostromo - unita' di Porto Salvo di Vibo Valentia (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 3.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 30 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 9 aprile 2003, in favore di centotrentanove ex dipendenti della societa' Manifattura del Matese - unita' di Piedimonte Matese (Caserta), i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati ai sopra citati accordi, che unitamente agli elenchi stessi, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 4.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concesione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 gennaio 2003, in favore di trentuno ex dipendenti della societa' Ideal Standard - unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopra citato accordo, che costituiscono entrambi parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 5.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 febbraio 2003, in favore di ventitre ex dipendenti delle aziende dell'area industriale della Valbasento, i cui nominativi sono indicati negli elenchi allegati al sopra citato accordo, che costituisce, unitamente agli elenchi stessi, parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 6.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 29 gennaio 2003, come modificato dal successivo accordo del 25 febbraio 2003, in favore di centotrentuno ex dipendenti della societa' MTV (gia' COPMES) - unita' di Scafati (Salerno), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 7.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata, senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2003, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 27 marzo 2003, come modificato dal successivo accordo del 15 maggio 2003, in favore di ottantotto ex dipendenti della societa' Nuova Intesa - unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato ai sopra citati accordi, che, unitamente all'elenco stesso, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 8.

La concessione del trattamento di mobilita', autorizzata con i precedenti articoli, decorre, per ciascuno degli ex dipendenti indicati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, dalla data di scadenza del trattamento ordinario, secondo la durata prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
Art. 9.

Le concessioni del trattamento di mobilita', disposte con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sono autorizzate nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 12.407.200, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 
Art. 10.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie individuati dall'art. 9, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 255
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone