IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la nota in data 18 agosto 2003 del presidente della regione Toscana, con la quale viene rappresentata la gravita' della situazione determinatasi nel territorio del comune di Pistoia a causa delle condizioni meteoclimatiche particolarmente siccitose, con conseguente grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico; Considerata, in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare opere di adduzione della risorsa idrica nelle zone interessate dall'emergenza in esame, prelevandola dall'acquedotto Firenze-Prato, con procedure di assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente; Considerato che il perdurare della situazione di siccita' e della conseguente emergenza idrica compromettono la vita sociale, economica e produttiva nonche' comportano grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Tenuto conto che per la gravita' della situazione determinatasi e' necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza; D'intesa con la regione Toscana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 agosto 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 agosto 2003 Il Presidente: Berlusconi |