Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 236 |
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione; Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo; Visto l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3, commi 1 e 4: «Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri direttivi: a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unita' dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da: 1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita' di cui all'art. 1; 2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale: 2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; 2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni; b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a); c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale; d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo; e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo: 1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali; 2) prevede modalita' per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente; in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente; 3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo; 4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed in relazione alle carenze organiche; 5) disciplina le modalita' per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero: 5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese; 5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa; 5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; 5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; 6) disciplina, il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario; 7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate; 8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attivita' di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari; h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da: 1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; 2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge; 3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza; i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile; l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi. 2. (Omissis). 3. (Omissis). 4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.». - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. - La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. Si riporta il testo dell'art. 31: «Art. 31 (Differimento di termine). - 1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito fino al 31 luglio 2003.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. Ai fini del progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti dalla tabella A 'allegata al presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche stabilite per l'anno di riferimento, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, e' assorbito attraverso il transito, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel rispetto della programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il transito dovra' in ogni caso avvenire salvaguardando i processi di riqualificazione previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della quota prevista per l'accesso dall'esterno. 2. La disciplina del transito nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali non economici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e' definita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del tesoro, del bilancia e della programmazione economica e il Ministro per la funzione pubblica. 3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza e criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro per la funzione. pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo' permanere presso l'Amministrazione della difesa per un periodo massimo di nove mesi, entro il quale puo' avvenire, a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006 qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria e' stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma 3. 5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4 avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado. Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado. 6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri di cui alla tabella A allegata alla lege 14 novembre 2000, n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei successivi decreti annuali di cui all'art. 2, comma 3. 7. Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3 agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni sono rispettivamente collocati nella riserva di complemento e nella riserva. 8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini del trattamento economico, le anzianita' di grado e di servizio complessivamente maturate nonche', ove piu' favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle disposizioni del presente articolo e' equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di eta'. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra amministrazione.».
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| Art. 2. Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Il servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti. 2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e' annualmente ripartito, con decreto del Ministro della difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva e' ripristinato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio del Ministri.».
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| Art. 3. Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti: "Art. 11-bis (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari. Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331: «Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da: a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata; d) personale dell'Arma dei carabinieri; e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189; f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non piu' di cinque anni, nei seguenti casi: 1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'art. 78 della Costituzione; 2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.».
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| Art. 4. Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente: "Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio. 2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.". |
| Art. 5. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in rafferma). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14. 2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di truppa in ferma breve di cui all'art. 5, e' consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali. 3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente, al personale volontario in ferma breve o in rafferma e' corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio. 4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio. 4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.». - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987. - Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante «Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonche' rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi», come modificato dalla legge di conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il testo dell'art. 2, commi 3 e 4: «Art. 2. - 1.-2. (Omissis). 3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto: a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale; b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalita' di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto. 4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art. 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.
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| Art. 6. Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono cosi' determinate: a) Arma dei carabinieri 70%; b) Corpo della Guardia di finanza 70%; c) Corpo militare della Croce rossa 100%; d) Polizia di Stato 45%; e) Corpo di polizia penitenziaria 60%; f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%; g) Corpo forestale dello Stato 45%. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti del personale ammesso alle successive rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. 5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplina la riserva di posti da devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50 per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli civili del personale non dirigente del Ministero della difesa. 6. La riserva cui all'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non si cumula con quella prevista dal comma 1. 7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei.».
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| Art. 7. Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "da ammettere annualmente in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "da mantenere annualmente in servizio".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle premesse), come modificato dal presente decreto: «Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo; b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi del titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. 2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare particolari esigenze operative. 3. Il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e' fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il processo di trasformazione dello strumento militare in professionale.».
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| Art. 8. Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti : "due anni e sei mesi"; b) al comma 5, lettera b), le parole: "requisiti fisici ed attitudinali" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti psico-fisici e attitudinali"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni."; d) al comma 6, lettera a), le parole: "della corrispondente Arma o Corpo" sono sostituite dalle seguenti: "del corrispondente ruolo speciale".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), e g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il trentottesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse. 3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dai carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della Guardia di finanza si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso del requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed h) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale. 5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni. 6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico; d) sottotenenti del Corpo della Guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. 8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni 10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.».
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| Art. 9. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali in ferma prefissata). - 1. Agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato la ferma, sono collocati in congedo. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento. 5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b). 6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale o a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio. 7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.».
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| Art. 10. Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1. In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo. 2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente. 3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Gli ufficiali inferiori delle forze di complemento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentaquattresimo anno di eta'. 6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e' conferita previo giudizio della Commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandanti generali. 7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza: a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1; b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne. c) le procedure da seguirsi, le modalita' per l'individuazione delle professionalita' e del grado conferibile ai sensi del comma 6 gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 magio 1932, n. 819. 8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all''interessato.».
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| Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole: "Per gli ufficiali ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,"; b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298."; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari). - 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, nonche' le previsioni della legge 3 maggio 1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle armi. 2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un punteggio incrementale non inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti enti pubblici. Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80 per cento del posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento, che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. 5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato servizio senza demerito. 5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.». - Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo dell'art. 7: «Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventisettesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo. 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b): a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo. 5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale. 5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa frequentare o completare il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso di appartenenza.».
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| Art. 12. Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare: a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599; c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833; d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni; e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196; g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Martino, Ministro della difesa Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 30 (Modifica e abrogazione di norme). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio. 2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu' di dieci mesi, continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'art. 3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. 4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare e in particolare: a) l'art. 33, primo comma, lettera f), e l'art. 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) l'art. 26, primo comma, lettera e), l'art. 35 e l'art. 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599; c) art. 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833; d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni; e) l'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196; g) l'art. 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.».
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