Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2003, n. 236
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro un anno, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa entro sette anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, emanato in attuazione della predetta disposizione;
Visto l'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 331 del 2000, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati dal comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 215 del 2001, entro un anno dalla data di entrata in vigore di tale decreto legislativo;
Visto l'articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che differisce al 31 luglio 2003 il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 331 del 2000;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante «Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
269 del 17 novembre 2000; si riporta il testo dell'art. 3,
commi 1 e 4:
«Art. 3 (Trasformazione progressiva dello strumento
militare in professionale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta
giorni dalla data di assegnazione del relativo schema,
corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto
legislativo per disciplinare la graduale sostituzione,
entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in
servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con
personale civile del Ministero della difesa. Il decreto
legislativo sara' informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila
unita' dell'organico complessivo delle Forze armate,
secondo un andamento della consistenza del personale in
servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla
tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il
periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma,
in modo da:
1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalita'
di cui all'art. 1;
2) prevedere un rapporto percentuale rispondente
alle esigenze ordinativo funzionali di ciascuna Forza
armata tra le seguenti categorie di personale:
2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490;
2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
2.3) volontari di truppa, parte in servizio
permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire
l'immissione anche in deroga all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle
Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla
leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva
riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai
sensi della lettera a);
c) disciplinare il progressivo raggiungimento
dell'entita' dell'organico delle singole categorie indicate
alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale
in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei
ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze,
ai profili di impiego e alla programmazione delle
assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso
di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con
meno di cinque anni dai limiti di eta' previsti per
ciascuna categoria di personale;
d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione
di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento,
anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea
del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze
armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento
in congedo;
e) nell'ambito del progressivo incremento
dell'entita' dell'organico dei volontari, assicurare per il
triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma
prefissata nella misura massima di 30.506 unita' e
l'immissione in servizio permanente di non piu' di 10.450
volontari ad incremento della consistenza massima fissata
dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma
prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei
carabinieri. In particolare il decreto legislativo:
1) prevede il reclutamento di volontari in ferma
prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia
sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in
funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonche' la
possibilita' di differenziare le modalita' di reclutamento
in relazione alla durata della ferma contratta, di
alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari
in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in
servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive
rafferme biennali;
2) prevede modalita' per consentire, al termine di
una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari
in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio
permanente; in relazione alle esigenze organiche da
soddisfare annualmente;
3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata
di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito
nei ruoli dei volontari in servizio permanente,
costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza
demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e
specializzazioni acquisite durante tale periodo;
4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilita' di
accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al
ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei
carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196, siano incrementate in relazione alla disponibilita' di
personale con i requisiti fissati nel medesimo art. 11 ed
in relazione alle carenze organiche;
5) disciplina le modalita' per favorire
l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente
rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della
lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio previsti per gli interventi indicati al presente
numero:
5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la
formazione professionale, il completamento di cicli di
studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del
lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni
tra il Ministero della difesa e le associazioni delle
imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche
finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle
imprese;
5.2) determinando il numero di posti da riservare
ai militari volontari che cessano dal servizio senza
demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri,
della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei
Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del
Ministero della difesa;
5.3) rideterminando la percentuale della riserva
obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni
civili dello Stato, di cui all'art. 30 della legge
31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958;
5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i
volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi
civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli
iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare,
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazione
di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi
dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei;
6) disciplina, il trattamento giuridico ed
economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed
in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in
servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di
prestazione del servizio volontario;
7) prevede che a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai
commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'art. 2 del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle
previsioni da esso recate;
8) detta norme transitorie e di raccordo volte
anche a tutelare la posizione del personale in servizio o
in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore
della presente legge e ad armonizzare le previsioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;
g) prevedere, al fine di salvaguardare
prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di
truppa, il progressivo affidamento di incarichi
amministrativi e logistici a personale civile del Ministero
della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e
garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche
previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265,
avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di
attivita' di natura logistica attualmente svolte da
personale militare e non connesse al soddisfacimento di
esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;
h) adeguare la normativa che regola il servizio
militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per
le modalita' di chiamata alla leva o alle armi, nonche' per
le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:
1) consentire una gestione unitaria dei giovani
disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo
quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla
disponibilita' dall'art. 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504;
2) indicare espressamente le norme abrogate in
materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le
restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione
della presente legge;
3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il
personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro
cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che
risponde per indice di idoneita' somatico-funzionale o
titolo di studio o precedente occupazione ai profili di
incarico delle Forze armate, prevedendo altresi' che il
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione e sentite le regioni
interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la
fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva,
con particolare riguardo per coloro che non possono essere
impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza,
a causa della dislocazione delle unita' e delle strutture
militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne
il rientro periodico al luogo di residenza;
i) coordinare le norme vigenti in materia di
reclutamento del personale militare femminile;
l) prevedere che, ferme restando le disposizioni
vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi
comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal
1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di
cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa
stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i
contingenti autorizzati a prestare servizio di leva
nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel
Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia
penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
tenendo conto della progressiva contrazione del contingente
di giovani da chiamare alle armi.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle modalita' e dei principi e
criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1.».
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003. Si riporta il
testo dell'art. 31:
«Art. 31 (Differimento di termine). - 1. Il termine
previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 14 novembre
2000, n. 331, per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' differito
fino al 31 luglio 2003.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Gestione delle eccedenze). - 1. Ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dalla tabella A 'allegata al presente decreto e fino alla
data del 31 dicembre 2020, il personale militare in
servizio permanente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni
organiche stabilite per l'anno di riferimento, da
individuarsi con decreto del Ministro della difesa, e'
assorbito attraverso il transito, nei limiti delle
rispettive dotazioni organiche, nei ruoli del personale
civile dell'Amministrazione della difesa nonche' nei ruoli
di altre amministrazioni pubbliche, tenuto conto dei
rispettivi fabbisogni annuali, dei profili di impiego e nel
rispetto della programmazione delle assunzioni di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il
transito dovra' in ogni caso avvenire salvaguardando i
processi di riqualificazione previsti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro e comunque nell'ambito della
quota prevista per l'accesso dall'esterno.
2. La disciplina del transito nei ruoli del personale
civile delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali non economici di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, e' definita con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni e integrazioni, su proposta
del Ministro della difesa, di concetto con il Ministro del
tesoro, del bilancia e della programmazione economica e il
Ministro per la funzione pubblica.
3. Il transito nei ruoli delle amministrazioni di cui
al decreto legislativo n. 29 del 1993 diverse da quelle di
cui al comma 2 avviene, fermi restando i limiti stabiliti
al comma 1, e compatibilmente con i titoli culturali e
professionali necessari, secondo tabelle di corrispondenza
e criteri di priorita' stabiliti con decreto del Ministro
per la funzione. pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il personale eccedente di cui al comma 1 puo'
permanere presso l'Amministrazione della difesa per un
periodo massimo di nove mesi, entro il quale puo' avvenire,
a domanda, il transito di cui ai commi 2 e 3. Al termine di
tale periodo, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2006
qualora sussistano ancora eccedenze, il personale con meno
di cinque anni dai limiti di eta' previsti per ciascuna
categoria di personale viene collocato in ausiliaria. Il
contingente massimo di personale da collocare in ausiliaria
e' stabilito con il decreto di cui all'art. 2, comma 3.
5. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 4
avviene a domanda. Qualora le domande siano insufficienti
viene collocato in tale posizione l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
eta', l'ufficiale o il sottufficiale meno anziano in grado.
Qualora, invece, le domande siano superiori al contingente
massimo di cui al comma 4, viene collocato in tale
posizione l'ufficiale o il sottufficiale anagraficamente
piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale o il
sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Al fine di rispettare il limite massimo degli oneri
di cui alla tabella A allegata alla lege 14 novembre 2000,
n. 331, il personale militare che, dopo la conclusione
delle procedure di cui ai commi da 1 a 5, permanga in
eccedenza e' considerato in servizio ai fini dei successivi
decreti annuali di cui all'art. 2, comma 3.
7. Non e' consentito il transito di cui ai commi 2 e 3
agli ufficiali o ai sottufficiali che abbiano in corsa una
ferma obbligatoria. Gli ufficiali o i sottufficiali
transitati nei ruoli del personale civile
dell'Amministrazione della difesa o nelle altre
amministrazioni sono rispettivamente collocati nella
riserva di complemento e nella riserva.
8. Gli ufficiali ed i sottufficiali transitati nei
ruoli del personale civile dell'Amministrazione della
difesa o nelle altre amministrazioni conservano, ai fini
del trattamento economico, le anzianita' di grado e di
servizio complessivamente maturate nonche', ove piu'
favorevole, il trattamento economico acquisito, mediante
l'attribuzione di assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
retributivi conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale.
9. Il collocamento in ausiliaria per effetto delle
disposizioni del presente articolo e' equiparato a tutti
gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di
eta'. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, per il
reimpiego nell'ambito del comune o della provincia di
residenza presso l'Amministrazione di appartenenza od altra
amministrazione.».



 
Art. 2.
Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il secondo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni vigenti.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Il
servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1°
gennaio 2007. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31
dicembre 2006 sono chiamati a svolgere il servizio di leva,
anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni dello
Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio del
Ministri.».



 
Art. 3.
Inserimento degli articoli 11-bis e 11-ter
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-bis (Sospensione delle attivita' dei consigli di leva) - 1. La data dell'ultima chiamata alla leva e la data di sospensione delle attivita' dei consigli di leva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. Le modalita' di attuazione della sospensione delle attivita' di cui al comma 1 sono determinate con decreto direttoriale della Direzione generale della leva, reclutamento obbligatorio, militarizzazione, mobilitazione civile e corpi ausiliari.
Art. 11-ter (Formazione delle liste di leva) - 1. Ai fini del ripristino del reclutamento obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, i comuni e le autorita' diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attivita' per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
«Art. 2 (Personale militare impegnato nella difesa
nazionale). - 1. Le finalita' di cui all'art. 1 sono
assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in
servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma
volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei
limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.».



 
Art. 4.
Inserimento dell'articolo 14-bis del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) - 1. Il militare di truppa in ferma volontaria, giudicato idoneo al servizio militare incondizionato, ma permanentemente non idoneo agli incarichi, specializzazioni, categorie o specialita' di assegnazione in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, e' impiegato, in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario. Puo' essere ammesso a domanda alle successive rafferme biennali, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 15, comma 2, fino alla definizione dell'eventuale dipendenza delle ferite o lesioni da causa di servizio.
2. Il militare e' prosciolto dalla ferma ovvero dalla rafferma contratta se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio.".
 
Art. 5.
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa.".



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Volontari di truppa in ferma breve e in
rafferma). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai
volontari in ferma breve si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 13 e 14.
2. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari di
truppa in ferma breve di cui all'art. 5, e' consentito
prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale
con tre ulteriori rafferme biennali.
3. Ai fini dell'armonizzazione del trattamento
economico con quello dei volontari in servizio permanente,
al personale volontario in ferma breve o in rafferma e'
corrisposta un'indennita' mensile pari a lire 200.000 volta
anche a compensare l'attivita' effettuata oltre il normale
orario di servizio.
4. Ai volontari di truppa in ferma breve e in rafferma
sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di
stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di
truppa in servizio permanente.
4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi
alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n.
958, ovvero dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge
21 aprile 1999, n. 110, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve
reclutati ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente
collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere
iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai
concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa
in servizio permanente delle Forze armate di cui all'art.
2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999,
n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.
4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis
mantengono lo status di volontario in ferma breve per il
periodo necessario all'espletamento dei tirocini
pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono
immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di
1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno
dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e
nell'ordine risultante dalla stessa.».
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1987.
- Il decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante
«Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di
contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per
compiti umanitari e di protezione militare, nonche'
rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania
e di assistenza ai profughi», come modificato dalla legge
di conversione 18 giugno 1999, n. 186, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1999, n. 144; si riporta il
testo dell'art. 2, commi 3 e 4:
«Art. 2. - 1.-2. (Omissis).
3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in
ferma breve di cui all'art. 7 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilita' di
cui al comma 3 dell'art. 2 dello stesso decreto:
a) al personale volontario in ferma breve delle Forze
armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del
presente decreto, puo' essere prolungata la ferma con
un'ulteriore rafferma biennale;
b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui
il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le
esigenze, a reclutare personale volontario secondo le
modalita' di cui all'art. 13, comma 1, dello stesso
decreto.
4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al
comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'art. 13 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del
1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio
permanente e modalita' analoghe a quelle previste dall'art.
12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di
polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante
norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.



 
Art. 6.
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma e' abrogato l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 18 (Riserve di posti per i volontari in ferma
prefissata e in ferma breve). - 1. Nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti corpi e
nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i
volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono
cosi' determinate:
a) Arma dei carabinieri 70%;
b) Corpo della Guardia di finanza 70%;
c) Corpo militare della Croce rossa 100%;
d) Polizia di Stato 45%;
e) Corpo di polizia penitenziaria 60%;
f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 45%;
g) Corpo forestale dello Stato 45%.
2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano
nei confronti del personale ammesso alle successive
rafferme biennali di cui all'art. 12, comma 1.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con uno o piu' regolamenti, adottati
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati,
mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per
l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con uno o piu' regolamenti, adottati ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' disciplinato l'accesso dei
volontari di truppa in ferma prefissata e in ferma breve,
congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi
di polizia municipale e provinciale, attraverso la
previsione di riserve dei posti annualmente disponibili.
5. Il Ministro della difesa con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, disciplina la riserva di posti da
devolvere ai volontari di truppa in ferma prefissata e
ferma breve, congedati senza demerito, in misura pari al 50
per cento dei posti annualmente messi a concorso nei ruoli
civili del personale non dirigente del Ministero della
difesa.
6. La riserva cui all'art. 39, comma 15, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, fermi restando i
diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione
obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre
1988, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, e
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' elevata al 30% e si
applica ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata
di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati
senza demerito, anche al termine o durante le eventuali
rafferme contratte. I bandi di concorso o comunque i
provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati
dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli
istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei
comuni, debbono recare l'attestazione dei predetti posti
riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni,
aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della
difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei
provvedimenti che prevedono assunzioni di personale
nonche', entro il mese di gennaio di ciascun anno il
prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente
articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui
al presente comma non si cumula con quella prevista dal
comma 1.
7. Qualora la riserva per i volontari di truppa in
ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le
assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni
indicate nei commi 1, 4, 5 e 6 non possa operare
integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni
di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa
ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione
ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui
l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla
graduatoria degli idonei.».



 
Art. 7.
Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "da ammettere annualmente in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "da mantenere annualmente in servizio".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (vedi nota alle
premesse), come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, i
cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi
della normativa vigente, o del congedo;
b) ufficiali piloti di complemento reclutati ai sensi
del titoli II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
2. Il reclutamento degli ufficiali ausiliari di cui
alle lettere c) e d) puo' avvenire solo al fine di
soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
armate connesse alla carenza di professionalita' tecniche
nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
particolari esigenze operative.
3. Il numero massimo delle singole categorie di
ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio e'
fissato con la legge di bilancio, in coerenza con il
processo di trasformazione dello strumento militare in
professionale.».



 
Art. 8.
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti : "due anni e sei mesi";
b) al comma 5, lettera b), le parole: "requisiti fisici ed attitudinali" sono sostituite dalle seguenti: "requisiti psico-fisici e attitudinali";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni.";
d) al comma 6, lettera a), le parole: "della corrispondente Arma o Corpo" sono sostituite dalle seguenti: "del corrispondente ruolo speciale".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata,
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza
possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle
lettere c), e), e g) dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni;
b) non abbiano superato il trentottesimo anno d'eta'
alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni
connesse.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dai
carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso del requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), dell'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta'
alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica ed attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della
Guardia di finanza si accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso del requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e) ed h) dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il trentaduesimo anno d'eta'
alla data indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale.
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti le
tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali
prove di esame, prevedendo, ove necessario programmi
differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti,
nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo
svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi
programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti
ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata.
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli
ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto
29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in
servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per
cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per
armi, specialita' o specializzazioni.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza
armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso sia il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale
della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di
studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di
laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale
ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della Guardia di finanza in
ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo
tecnico-logistico.
7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allievi che non superino gli esami di fine corso
in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla
sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in
tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in
ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda
sessione o che dimostrino di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene
assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la
morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
determinazione del direttore generale del personale
militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
delle accademie.».



 
Art. 9.
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle operazioni di cui al comma 6, lettera b).".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 24 (Stato giuridico ed avanzamento degli
ufficiali in ferma prefissata). - 1. Agli ufficiali in
ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico
previste per gli ufficiali di complemento.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato la ferma, sono collocati in congedo.
3. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano
completato un anno di servizio, possono partecipare, in
relazione al titolo di studio posseduto ai concorsi per il
reclutamento degli ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e
all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli
stessi non abbiano superato il quarantesimo anno d'eta'. Il
servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata costituisce titolo ai fini della formazione
delle graduatorie di merito.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
5. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere
posti in congedo illimitato prima della scadenza della
ferma, venendo collocati nella riserva del complemento, per
gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in
servizio. Il provvedimento e' adottato dal direttore
generale del personale militare su proposta dei superiori
gerarchici competenti ad esprimere giudizi
sull'avanzamento.
5-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata possono
presentare domanda per essere collocati in congedo a
decorrere dal diciottesimo mese di servizio.
L'amministrazione militare d'appartenenza puo' rinviare il
collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per
esigenze di impiego ovvero proroga dell'impiego nelle
operazioni di cui al comma 6, lettera b).
6. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere:
a) ammessi, a domanda, ad una ulteriore ferma
annuale;
b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei
mesi, su proposta del rispettivi Stati maggiori o Comandi
generali e previo consenso degli interessati, per
consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego
nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio
nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il
controllo del territorio nazionale o a bordo di unita'
navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
7. I sottotenenti ed i guardiamarina in ferma
prefissata sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al
grado superiore dai superiori gerarchici al compimento del
secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi
con tale decorrenza.».



 
Art. 10.
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 25, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento). - 1.
In relazione alla necessita' di disporre di adeguate forze
di completamento, con specifico riferimento alle esigenze
correlate con le missioni internazionali ovvero con le
attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di
complemento o in ferma prefissata, su proposta dei
rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo
consenso degli interessati, possono essere richiamati in
servizio con il grado e l'anzianita' posseduta ed ammessi
ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a
domanda dell'interessato per non piu' di una volta, al
termine della quale sono collocati in congedo.
2. Agli ufficiali delle forze di completamento si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli
ufficiali del servizio permanente.
3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le
modalita' previste per gli ufficiali del congedo di cui al
Titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni.
4. Gli ufficiali inferiori delle forze di complemento
possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli
ufficiali di cui all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma
1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano
superato il quarantesimo anno di eta'. Al termine dei
prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono
iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo
dei parigrado in ruolo.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento
degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1
e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
298, sempreche' gli ufficiali interessati non abbiano
superato il trentaquattresimo anno di eta'.
6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi
dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, puo'
essere conferita ai cittadini italiani in possesso di
spiccata professionalita' che diano ampio affidamento di
prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina e'
conferita previo giudizio della Commissione ordinaria
d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo
d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore
o Comandanti generali.
7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di finanza:
a) le modalita' per l'individuazione delle ferme e
della loro eventuale estensione nell'ambito del limite
massimo di cui al comma 1;
b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai
fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli
ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti,
anche relativamente alle rispettive articolazioni interne.
c) le procedure da seguirsi, le modalita' per
l'individuazione delle professionalita' e del grado
conferibile ai sensi del comma 6 gli eventuali ulteriori
requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati
dal titolo II del regio-decreto 16 magio 1932, n. 819.
8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che
siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio
per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in
aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed
attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente
al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni
precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre
indennita' a carattere fisso e continuativo, fatta
eccezione per l'indennita' integrativa speciale, dovute
dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta
corresponsione all''interessato.».



 
Art. 11.
Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, le parole: "Per gli ufficiali ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40 per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le riserve di posti di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 26 (Incentivi per il reclutamento degli ufficiali
ausiliari). - 1. Agli ufficiali ausiliari si applicano le
disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive
modificazioni, nonche' le previsioni della legge 3 maggio
1955, n. 370, e successive modificazioni, in materia di
conservazione del posto di lavoro per i richiamati alle
armi.
2. I periodi di servizio prestati quale ufficiale
ausiliario sono valutati nei pubblici concorsi con un
punteggio incrementale non inferiore a quello che le
commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi
prestati negli impieghi civili presso enti enti pubblici.
Per gli ufficiali ausiliari che abbiano prestato
servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica sono previste riserve di posti fino all'80
per cento del posti annualmente disponibili per la
partecipazione ai concorsi di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
4. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
diciotto mesi di servizio e per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali delle forze di completamento,
che abbiano prestato servizio senza demerito nell'Arma dei
carabinieri sono previste riserve di posti fino all'80 per
cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso al
ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
4-bis. Per gli ufficiali in ferma prefissata che hanno
prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito
nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve fino al 40
per cento dei posti annualmente disponibili per l'accesso
al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art.
7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
5. Le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano
anche agli ufficiali ausiliari, che abbiano prestato
servizio senza demerito.
5-bis. Le riserve di posti di cui all'art. 18, commi 5
e 6, si applicano anche agli ufficiali di complemento in
ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.».
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Si riporta il testo
dell'art. 7:
«Art. 7 (Ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali del ruolo
speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado
di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti,
marescialli capi e marescialli ordinari in servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi
dell'Accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la
qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» e
che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano
compiuto il ventisettesimo anno di eta' e non superato il
quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata
nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa
stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito
unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della
durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene
determinata una nuova anzianita' relativa in base
all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai
sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'art. 65,
secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sostituendo al corso di applicazione il corso
applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi
del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento,
vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale
per effetto delle disposizioni del presente articolo, al
personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai
ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli
ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova
posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla
relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a
disposizioni normative a carattere generale.
5-bis. Il personale femminile che, ai sensi dell'art. 4
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, non possa
frequentare o completare il corso applicativo di cui al
comma 2, lettera b), fermo restando le norme previste dal
decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, e' rinviato al
corso successivo e qualora lo superi con esito favorevole
assume l'anzianita' relativa che sarebbe spettata nel corso
di appartenenza.».



 
Art. 12.
Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo stato di celibe o di vedovo quale requisito per il reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di proscioglimento dal servizio del personale militare ed in particolare:
a) l'articolo 33, primo comma, lettera f), e l'articolo 45 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l'articolo 26, primo comma, lettera e), l'articolo 35 e l'articolo 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio 1954, n. 599;
c) articolo 34, primo comma, lettera f), della legge 3 agosto 1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive modificazioni;
e) l'articolo 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 196;
g) l'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 30 (Modifica e abrogazione di norme). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2002, gli articoli 7, 8, e 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, si applicano
ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma prefissata
con meno di dodici mesi di servizio.
2. Ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma
annuale in servizio alla data del 1° gennaio 2002 da piu'
di dieci mesi, continua ad applicarsi la previgente
normativa in materia di stato giuridico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono abrogati gli
articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 505.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2002, e' abrogato l'art.
3, comma 2, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.
4-bis. Sono abrogate le disposizioni che prevedono lo
stato di celibe o di vedovo quale requisito per il
reclutamento ovvero il matrimonio quale causa di
proscioglimento dal servizio del personale militare e in
particolare:
a) l'art. 33, primo comma, lettera f), e l'art. 45
della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) l'art. 26, primo comma, lettera e), l'art. 35 e
l'art. 40, primo comma, lettera f), della legge 31 luglio
1954, n. 599;
c) art. 34, primo comma, lettera f), della legge
3 agosto 1961, n. 833;
d) la legge 8 agosto 1977, n. 564, e successive
modificazioni;
e) l'art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo
11 maggio 1995, n. 196;
g) l'art. 8, comma 2, lettera c), numero 3), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332.».



 
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