Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2003, n. 237 |
Regolamento concernente la revisione delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'articolo 55; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; Visto l'articolo 34, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Revisione delle dotazioni organiche
1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di concorsi e operazioni a premio e manifestazioni di sorte locali, le dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive sono integrate di 40 unita', secondo l'articolazione di cui all'allegato 1, con corrispondente riduzione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, delle dotazioni organiche dell'Agenzia delle entrate e della sezione 1/C dell'elenco del personale inserito nel ruolo speciale provvisorio previsto dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle finanze in data 20 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001. 2. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e' sostituita dall'allegato 2.
Avvertenza: Le note qui pubblicate sono state redatte dell'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministero competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, (supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106 (supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, (supplemento ordinario). - Il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art. 27. (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'art. 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.». - Il testo dell'art. 32 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e' il seguente: «Art. 32 (Agenzia per la proprieta' industriale). - 1. E' istituita l'agenzia per la proprieta' industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprieta' industriale. 3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni. 4. Nell'esercizio delle finzioni a livello periferico, l'agenzia puo' stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione. 5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attivita' demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. - Il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente: «Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: il Ministero dell'economia e delle finanze; il Ministero delle attivita' produttive; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; il Ministero della salute; b) sono soppressi: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il Ministero delle finanze; il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; il Ministero del commercio con l'estero; il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero dell'ambiente; il Ministero dei lavori pubblici; il Ministero dei trasporti e della navigazione; il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanita'; il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Ministero della pubblica istruzione; il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 9. All'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome"». - Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2001, n. 317 (Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181). - Il decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289. - Il testo dell'art. 34, comma 3 e della legge legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario, e' il seguente: «3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, recante: «Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289, e' il seguente: «1. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dal presente regolamento al Ministero delle attivita' produttive, le dotazioni organiche dello stesso sono adeguate in sede di rideterminazione periodica ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a valere sulle risorse finanziarie utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l'esercizio delle funzioni trasferite. Alla copertura delle vacanze derivanti da tale aumento di dotazione organica si provvede prioritariamente attraverso mobilita' volontaria del personale che svolge presso l'Agenzia delle entrate le funzioni oggetto di trasferimento.». - Per il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175 si veda in note alle premesse.
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| Art. 2. Disposizioni finali
1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Marzano, Ministro delle attivita' produttive Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, Attivita' produttive, foglio n. 37 |
| Allegato 1 (art. 1, comma 1)
Incremento delle dotazioni organiche del Ministero delle attivita' produttive
Posizione economica C3 | 19 Posizione economica C2 | 5 TOTALE AREA C | 24 Posizione economica B3 | 16 TOTALE AREA B | 16 TOTALE COMPLESSIVO | 40 |
| Allegato 2 (art. 1, comma 2)
----> Vedere allegato a pag. 15 della G.U. <---- |
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