IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, in particolare l'art. 16, comma 1; Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Visto lo statuto di autonomia dell'Ateneo di Teramo emanato con decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto rettorale n. 211 del 1° luglio 2003, con cui lo statuto dell'Universita' di Teramo veniva modificato nella parte riguardante le tabelle 2 e 3 ad esso allegate; Visto che il senato accademico integrato, nella seduta del 19 giugno 2003, ha approvato le proposte di modifica dello statuto stesso; Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente i rilievi formulati ai sensi della legge n. 168/1989; Preso atto della nota n. 6623 del 25 luglio 2003, relativa all'ottemperanza ai rilievi espressi dal MIUR; Valutato ogni opportuno elemento; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Teramo, a seguito delle modifiche apportate, risulta sostituito come segue: TITOLO I Norme Generali Art. 25. 1. L'Universita' puo' altresi' conferire lauree ad honorem a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline delle strutture didattiche presso le quali tale titolo viene conferito. 2. I consigli dei corsi di laurea specialistica possono proporre il conferimento rispettivamente della laurea specialistica ad honorem, specificandone la motivazione. La proposta del consiglio del corso di studio deve essere approvata dal consiglio di facolta', con il voto unanime dei presenti. 3. La delibera della struttura conferente deve essere approvata dal senato accademico con il voto unanime dei presenti. TITOLO II Capo I Organi dell'Universita' Art. 40. 1. Il rettore emana lo statuto, i regolamenti e le loro rispettive modifiche secondo le norme stabilite nel presente statuto. 2. Il rettore, previa conforme delibera del senato accademico, dispone la disattivazione del dipartimento, sempre che su cio' vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori ufficiali del dipartimento interessato. TITOLO II Capo II Organi collegiali - Sezione II Art. 49. 1. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, dai presidi di facolta' e da altrettanti rappresentanti delle strutture di ricerca, eletti tra i direttori dei dipartimenti dai professori e dai ricercatori in servizio nell'ateneo. Per l'elezione dei rappresentanti delle strutture di ricerca, l'elettorato attivo e passivo e' suddiviso, secondo la rispettiva assegnazione, in tanti collegi quante sono le facolta' esistenti nell'ateneo. Nell'ipotesi in cui, per effetto di cause sopravvenute, venga meno un rappresentante delle strutture di ricerca, si procede a nuova elezione all'interno del collegio che lo ha espresso. 2. Il pro-rettore vicario e il direttore amministrativo partecipano alle sedute con voto consultivo. 3. Alle sedute del senato accademico partecipa con voto consultivo un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, che e' eletto dal personale stesso, dura in carica due anni ed e' consecutivamente rieleggibile una sola volta; il voto e' deliberativo nelle materie di cui al comma 5 dell'art. 50. 4. Partecipano altresi' al senato accademico il presidente del consiglio degli studenti e tanti suoi membri, purche' di diversa facolta', quanti ne occorrono a formare una rappresentanza, compreso il presidente, pari ad un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore. 5. In caso di assenza o di impedimento del rettore, di un preside o di un direttore, subentra nella funzione il pro-rettore vicario, il vice-preside, e il vice-direttore. TITOLO II Capo II Organi collegiali - Sezione II Art. 53. 1. Il senato accademico elegge nel suo seno tre membri, di cui uno studente, che assolvono i compiti di commissione elettorale centrale. 2. Le funzioni di presidente della commissione sono attribuite dal senato accademico. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile dell'ufficio elettorale centrale. 3. Il presidente della commissione elettorale centrale proclama l'esito delle votazioni mediante pubblicazioni all'albo dell'Ateneo. TITOLO II Capo II Organi collegiali - Sezione III Art. 57. 1. Il consiglio di amministrazione e' composto di diritto dal rettore, che lo presiede, il pro- rettore vicario e dal direttore amministrativo. 2. In caso di assenza o di impedimento del rettore, subentra nella funzione il pro-rettore vicario. 3. Compongono inoltre il consiglio di amministrazione i seguenti membri: a) un professore di ruolo in rappresentanza di ciascuna facolta', eletto dai professori afferenti alla stessa; b) un ricercatore confermato in rappresentanza di ciascuna facolta', eletto dai ricercatori afferente alla stessa; c) due rappresentanti del personale non docente; d) un rappresentante del governo designato dal MIUR; e) un rappresentante della regione designato secondo il rispettivo ordinamento; f) un rappresentante della provincia designato secondo il rispettivo ordinamento; g) un rappresentante del comune designato secondo il rispettivo ordinamento; h) una rappresentanza degli studenti, formata da tanti membri quanto ne occorrono a raggiungere il numero di un quinto dei componenti del consiglio di amministrazione, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore; i) eventuali rappresentanti, in misura non superiore a due, di enti o privati che concorrano al mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a Euro 516.456,90, designati dal senato accademico. La misura del contributo puo' essere elevata con successivi decreti rettorali su parere obbligatorio del senato accademico. 4. Le funzioni di segretario sono assunte dal direttore amministrativo. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate da un funzionario indicato dal direttore amministrativo. 5. I membri di cui alle lettere a), b), c), h), sono eletti secondo le norme del regolamento elettorale di Ateneo. 6. Dell'assenza delle rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g), i), del precedente terzo comma non si tiene conto ai fini della validita' delle sedute. 7. I singoli membri possono essere rieletti o rinominati per non piu' di due mandati consecutivi. 8. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio. 9. Possono altresi' assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione gli esperti chiamati di volta in volta a relazionare o ad esprimere pareri su singole questioni. TITOLO II Capo II Organi collegiali - Sezione V Art. 66. 1. Il consiglio degli studenti garantisce l'autonoma partecipazione degli studenti alla organizzazione dell'Ateneo ed e' organo consultivo del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 2. Il consiglio degli studenti e' composto da due studenti per facolta', non rieleggibili per piu' di una volta, eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica secondo le norme del regolamento elettorale di ateneo. Non hanno l'elettorato passivo gli studenti iscritti oltre il secondo anno fuori corso. TITOLO III Servizi centrali Art. 77. 1. L'Universita' ha gestione finanziaria unitaria, anche articolata in centri di spesa con propria autonomia finanziaria, contabile e di bilancio, comunque derivato dal bilancio dell'Ateneo. 2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina le modalita' di certificazioni dei bilanci. 3. Lo stesso regolamento individua e disciplina i centri di spesa. TITOLO IV Le strutture didattiche - Sezione II Art. 92. 1. Il consiglio di facolta' e' l'organo deliberativo della facolta' e si riunisce nelle composizioni previste dalla normativa vigente e dal presente statuto. 2. Nella piu' larga composizione esso e' costituito dal preside, dai professori di ruolo di prima e seconda fascia, dai professori incaricati stabilizzati, dai rappresentanti dei ricercatori universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, in ragione di un quarto del numero dei professori predetti e comunque in numero non inferiore a tre. 3. I professori ufficiali della materia che non abbiano altrimenti titolo a partecipare al consiglio, nonche' i titolari di contratto di insegnamento, partecipano alle adunanze del consiglio nella piu' larga composizione con voto consultivo. 4. Partecipano altresi' alle adunanze del consiglio nella sua composizione piu' larga i rappresentanti degli studenti, in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 2, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore. Essi hanno voto deliberativo quando il consiglio discute di: a) organizzazione delle attivita' didattiche; b) attuazione del diritto allo studio; c) organizzazione dei servizi destinati agli studenti; d) organizzazione di attivita' culturali e ricreative. 5. Le funzioni di segretario del consiglio di facolta' spettano di diritto al professore di ruolo di I fascia, piu' giovane nel ruolo, che partecipa all'adunanza. Art. 98. - Abrogato. Art. 99. - Abrogato. Art. 100. - Abrogato. TITOLO IV Le strutture didattiche - Sezione II Art. 101. 1. Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di corso di laurea specialistica sono organi deliberativi dei rispettivi corsi e sono costituiti da tutti i docenti delle materie attivate. 2. Partecipa altresi' alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti al corso di laurea con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 92 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore. 3. Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di corso di laurea specialistica esercitano tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento. TITOLO IV Le strutture didattiche - Sezione II Art. 104. 1. Il consiglio della scuola di specializzazione e' l'organo deliberativo del corso ed e' costituito da tutti i docenti delle materie attivate. 2. Partecipa altresi' alle adunanze del consiglio una rappresentanza degli studenti iscritti alla scuola di specializzazione con le prerogative determinate ai sensi del precedente art. 92 ed in ragione di un quinto del numero dei componenti di cui al comma 1, con eventuale arrotondamento dei decimali all'unita' superiore. 3. Il consiglio della scuola di specializzazione esercita tutte le attribuzioni inerenti il funzionamento del corso, secondo le norme dello statuto, del regolamento didattico di Ateneo e del proprio regolamento. TITOLO IV Le strutture di ricerca - Sezione III Art. 110. 1. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento. 2. Puo' stipulare con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonche' con singoli privati, contratti e convenzioni per svolgere prestazioni di ricerca e di servizio. 3. Sulla base di apposito regolamento di Ateneo stipula inoltre con la pubblica amministrazione, con enti pubblici e privati, nonche' con singoli privati, contratti e convenzioni finalizzati a ricerche di interesse prevalentemente universitario e che non prevedono compensi di qualsiasi natura ai dipendenti dell'Universita', fatti salvi i rimborsi di spese. TITOLO IV Le strutture di ricerca - Sezione III Art. 113. 1. La funzione di direttore e' incompatibile con il regime di impegno a tempo definito. Il professore che sia eletto direttore deve optare per il regime di impegno a tempo pieno. 2. Il direttore decade automaticamente dalla carica qualora, durante l'esercizio del mandato, opti per il regime di impegno a tempo definito. 3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento; convoca e presiede il consiglio e la giunta curando l'esecuzione delle rispettive delibere; promuove le attivita' del dipartimento con la collaborazione della giunta; e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento; firma i contratti e le convenzioni di cui all'art. 110 comma 2 e 3; vigila sull'osservanza nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col direttore amministrativo, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il direttore puo' nominare un vice-direttore tra i professori di ruolo che fanno parte della giunta del dipartimento. Il vice-direttore esercita le funzioni delegategli dal direttore e lo supplisce nei casi di impedimento o di assenza. 5. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato da un segretario amministrativo di dipartimento, che assume in solido col direttore la responsabilita' degli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento. TITOLO IV Le strutture di ricerca - Sezione III Art. 114. 1. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori e dai ricercatori che abbiano afferito al dipartimento, nonche' dal segretario amministrativo, che funge da segretario. 2. Ne fa inoltre parte una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, nonche' con voto consultivo una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti, nel numero e secondo le modalita' stabilite dal relativo regolamento. 3. Possono altresi' partecipare con voto consultivo alle riunioni del consiglio i responsabili tecnici di strutture didattiche e di ricerca che interagiscono attivamente col dipartimento secondo le modalita' stabilite dal regolamento. 4. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono determinate nel regolamento del dipartimento. TITOLO V Disposizioni finali e transitorie Art. 129. 1. Il rettore, i consigli delle facolta' e i consigli dei dipartimenti possono proporre modifiche di statuto inerenti il personale docente e la ricerca, nonche' l'ordinamento e le strutture didattiche e di ricerca ed il loro funzionamento, fatta salva comunque l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale. 2. Le modifiche di statuto di cui al comma precedente sono approvate a maggioranza assoluta dal senato accademico e sono emanate con decreto del rettore. 3. Il rettore, il direttore amministrativo, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', i consigli di dipartimento, il consiglio degli studenti, un decimo del personale docente o un decimo del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca possono proporre le modifiche di statuto cui abbiano interesse. 4. Le modifiche di cui al precedente comma sono approvate a maggioranza assoluta dal senato accademico integrato, per l'occasione, dal professore di II fascia piu' anziano di ruolo e dal ricercatore piu' anziano in ruolo fra quelli eletti nel consiglio di amministrazione, dal presidente del consiglio degli studenti e dal rappresentante piu' anziano di ruolo nel consiglio di amministrazione del personale amministrativo, tecnico e di biblioteca e sono emanate con decreto del rettore. 5. Tutte le modifiche entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino dell'Universita' del relativo decreto rettorale. 6. Il controllo del Ministero e' esercitato ai sensi della legislazione vigente. Art. 119. - Abrogato. Art. 120. - Abrogato. Art. 121. - Abrogato. Art. 122. - Abrogato. Art. 123. - Abrogato. Art. 124. - Abrogato. Art. 125. - Abrogato. Teramo, 31 luglio 2003 Il rettore: Russi |