Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 maggio 2003
Riconoscimento al prof. Stephan Felderer di titolo di formazione acquisito nella Comunita' europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso 96A, 97A.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
Vista la dichiarazione fatta dall'interessato relativa al fatto di essere di madrelingua tedesca;
Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;
Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 15 gennaio 2003, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:
che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attivita' che non esistono nelle professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;
che la formazione professionale attestata dal titolo non e' inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore: «Magister der Philosophie» «erste Studienrichtung Deutsche Philologie (Lehramt an hheren Schulen), Studienzweig Deutsche Philologie (Lehramt an hheren Schulen); zweite Studienrichtung Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an hheren Schulen), rilasciato dall'Universita' di Vienna il 23 agosto 2001;
titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» rilasciato dal «Bundesrealgymnasium» di Vienna il 26 agosto 2002, posseduto da:
cognome: Felderer;
nome: Stephan;
nato a: Bolzano il 9 aprile 1973;
cittadinanza comunitaria (italiana), comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
96/A Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano;
97/A Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano.
2. Il presente decreto, per quanto dispone 1'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 15 maggio 2003
Il direttore generale: Criscuoli
 
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