Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2003, n. 240
Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regolamento di cui al regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale»;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, concernente «amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70»;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 13, comma 1, in cui si dispone che gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti in materia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», ed in particolare l'articolo 8, comma 1, con il quale si prevede la possibilita' della trasformazione delle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto in particolare, l'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che alla realizzazione dell'autonomia della soprintendenza e delle gestioni autonome si provvede con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002, e ritenuto di adeguarsi allo stesso;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisisti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi in data 12 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Bilancio di previsione, esercizio finanziario
1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
3. Il bilancio di previsione e' composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.
6. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacita' operative della soprintendenza.
8. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
9. Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, e' sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.
10. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.
11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.
12. La gestione finanziaria della soprintendenza e' assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante:
«Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923.
- Il regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante:
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924.
- La legge 1° marzo 1975, n. 44, recante: «Misure
intese alla protezione del patrimonio archeologico,
artistico e storico nazionale», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 13 marzo 1975.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003.
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, «Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno
1994.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo
1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
seguente:
«1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441, «Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
del 9 febbraio 2001.
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441
(Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali), e' il seguente:
«3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia
delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i
principi e le modalita' indicate dall'art. 8 del decreto
legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito
il comitato tecnico-scientifico competente per settore,
sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della
qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi
svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con
riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito
territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'art. 7,
commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3
e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.



 
Art. 2.
Preventivo economico
1. Il preventivo economico, redatto in conformita' al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Il conto economico e' articolato per centri di costo nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della soprintendenza contempli tale articolazione.



Note all'art. 2:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003.



 
Art. 3.
Entrate e spese
1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative della soprintendenza.
 
Art. 4.
Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese
1. Le entrate pervengono alla soprintendenza mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilita'.
2. Le altre entrate da proventi diversi sono riscosse dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.
3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale quota e' ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.
4. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate alla banca che svolge il servizio di tesoreria entro il giorno lavorativo successivo alla loro riscossione, previa emissione della reversale d'incasso.
5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata, devono essere firmate dal soprintendente o da un suo delegato.
6. Il pagamento delle spese e' disposto mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere.
7. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato della documentazione giustificativa della spesa.
8. I mandati di pagamento sono firmati dal soprintendente o da un suo delegato.
9. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite la banca tesoriere, alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.
 
Art. 5.
Fondi di riserva
1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.
2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.
 
Art. 6.
Variazioni al bilancio annuale di previsione
1. Il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza.
2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.
 
Art. 7.
Scritture contabili
1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonche' la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.
2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 10.
3. Il sistema di scritture della soprintendenza si compone dei seguenti registri:
a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;
b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;
c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;
d) un giornale cronologico sia per le riversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;
e) i registri degli inventari.
4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal soprintendente o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilita' dei dati archiviati.
 
Art. 8.
Conto consuntivo
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il conto consuntivo e' redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 1.
3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza. Esso e' redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.
4. Il conto economico, redatto in conformita' al preventivo economico di cui all'articolo 2, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
5. Al conto consuntivo e' annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.
6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, e' sottoposto, unitamente ad una nota illustrativa del soprintendente stesso, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione per la deliberazione di competenza.
7. Il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo e' trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.



Note all'art. 8:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
27 febbraio 2003, n. 97, recante: «Regolamento concernente
l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003.



 
Art. 9.
R e s i d u i
1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.
2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.
3. Annualmente e' compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da versare.
4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti e' tenuto ad esprimere il suo parere.
5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.
6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.
7. Ai fini della perenzione amministrativa si applica la disciplina dettata per le spese iscritte nel bilancio dello Stato.
 
Art. 10.
Disciplina dei beni d'uso
1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa.
2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, nonche' quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.



Nota all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 2002, n. 254, recante: «Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni dello Stato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002.



 
Art. 11.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione della soprintendenza speciale od autonoma si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed e' convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.
2. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 
Art. 12.
Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa
1. Il servizio di tesoreria e' affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalita' indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La banca tesoriere o cassiere della soprintendenza e' incaricata:
a) di riscuotere le entrate;
b) di pagare le spese stanziate in bilancio.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia), e' il seguente:
«Art. 13 (Albo). - 1. La Banca d'Italia iscrive in un
apposito albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel
territorio della Repubblica.
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici), e' il seguente:
«Art. 1. - Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e
i provvedimenti adottati, nonche' i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5,
24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio 1984, n. 153 e 25 luglio
1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984, gli istituti e
le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e
degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di
esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le
operazioni di incasso e di pagamento a valere sulle
contabilita' speciali aperte presso le sezioni di Tesoreria
provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei predetti
enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti
dal settore privato, devono essere versate in contabilita'
speciale fruttifera presso le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato. Le altre entrate, comprese quelle
provenienti da mutui, devono affluire in contabilita'
speciale infruttifera, nella quale devono altresi' essere
versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni
di pagamento sono addebitate in primo luogo alla
contabilita' speciale fruttifera, fino all'esaurimento dei
relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso
d'interesse per le contabilita' speciali fruttifere e sono
altresi' disciplinati le condizioni, i criteri e le
modalita' per l'effettuazione delle operazioni e per il
regolamento dei rapporti di debito e di credito tra i
tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi
pubblici di cui al precedente primo comma e le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento anche
alle disponibilita' in numerario o in titoli esistenti
presso gli istituti e le aziende di credito alla fine del
mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente
secondo comma, stabilisce le condizioni, i criteri e le
modalita' di attuazione delle discipline previste dalla
presente legge deve garantire agli enti ed organismi
interessati la piena ed immediata disponibilita', in ogni
momento, delle somme di loro spettanza giacenti in
tesoreria nelle contabilita' speciali fruttifere e
infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli
interessi previsti dal precedente primo comma, valutabile
in lire quaranta miliardi per ciascuno degli anni 1985 e
1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale
1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga
fiscalizzazione dei contributi di malattia". Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro
del tesoro previsti dal precedente secondo comma, agli enti
ed agli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa
alla presente legge si applicano le disposizioni previste
dall'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119, modificato
dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
11 novembre 1983, n. 638, nonche' dall'art. 35,
quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n.
730, come ulteriormente modificate e integrate dal
successivo art. 3 della presente legge.».



 
Art. 13.
Anticipazioni in contanti
1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione delibera l'assegnazione al soprintendente o ad un suo delegato di un fondo cassa.
2. Con il fondo di cui al comma 1 si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonche' al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennita' di missione.
3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione.
 
Art. 14.
Attivita' contrattuale
1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.
2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate secondo il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
3. I contratti sono stipulati dal soprintendente e approvati dal consiglio di amministrazione.



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto
2001, n. 384, recante: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.



 
Art. 15.
R i n v i o
1. Il presente regolamento si applica esclusivamente alle soprintendenze che hanno competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico e architettonico riconosciute speciali o autonome ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308



Note all'art. 15:
- Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
seguente:
«1. Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, le
soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in
soprintendenze dotate di autonomia scientifica,
finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano
competenza su complessi di beni distinti da eccezionale
valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A
ciascun provvedimento e' allegato l'elenco delle
soprintendenze gia' dotate di autonomia. Ai dirigenti
preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il
trattamento economico previsto dall'art. 7, comma 5.».
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441
(Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali), e' il seguente:
«3. Al fine di realizzare la piu' completa autonomia
delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i
principi e le modalita' indicate dall'art. 8 del decreto
legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito
il comitato tecnico-scientifico competente per settore,
sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della
qualita' e quantita' dei beni tutelati e dei servizi
svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con
riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito
territoriale, nonche' dell'organico. Si applicano l'art. 7,
commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'art. 9, commi 2, 3
e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.».
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante: «Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1998, n. 439, recante: «Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di approvazione e di
rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in
ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli
enti pubblici non economici in materia di approvazione dei
bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1998.



 
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