IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, che stabilisce i criteri per definire tradizionali i prodotti agroalimentari e le modalita' per essere riconosciuti tali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; Preso atto dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto ministeriale che prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; Visto il comma 3 dell'art. 3, che stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali cura la pubblicazione annuale dell'elenco, promuovendone la conoscenza a livello nazionale ed estero, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 «Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali» e quelli relativi alle revisioni degli anni successivi; Considerato che entro la data del 12 aprile 2003, termine fissato dalla circolare ministeriale n. 10 del 21 dicembre 1999, sono pervenuti gli elenchi regionali e provinciali dei prodotti agroalimentari tradizionali, ad eccezione di quelli delle regioni Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta, che non hanno ritenuto di dover apportare modifiche agli elenchi gia' pubblicati con il decreto ministeriale 14 giugno 2002; Considerato che dall'elenco nazionale sono state eliminate le denominazioni che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione della terza revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali in conformita' del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350; Decreta: Articolo unico 1. In attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione della terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'allegato elenco, articolato su base regionale e delle province autonome di Bolzano e Trento, costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2003 Il direttore generale: Abate |