IL COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale e' stato prorogato, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003, confermando, sino a tale data, i poteri commissariali attribuiti al Presidente della regione autonoma della Sardegna con le pregresse ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile, n. 3196 in data 12 aprile 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 in data 29 settembre 2002, contenente ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001, con il quale e' stato, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 2003; Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna, con ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001, sono stati ricompresi i lavori di «Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa-Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi del Tirso-Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro»; Atteso che il suddetto intervento e' altresi' incluso nel programma di infrastrutture strategiche approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2001 (delibera n. 121/2001) ai sensi della legge n. 443/2001, art. 1, comma 1 e compreso tra gli interventi «Schemi idrici Sardegna» di cui alla delibera del 25 luglio 2003 adottata dallo stesso organismo; Atteso che l'Ente autonomo del Flumendosa e' stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopracitato; Atteso che con ordinanza n. 347 del 20 marzo 2003 e' stato approvato il progetto definitivo in oggetto; Atteso che con determinazione del direttore del servizio generale delle espropriazioni n. 29 del 23 maggio 2003 l'Ente autonomo del Flumendosa e' stato autorizzato ad occupare d'urgenza gli immobili interessati dai lavori; Atteso che nei termini previsti dalla procedura di aggiudicazione dei lavori, in data 6 giugno 2003, sono state avviate, in pendenza della stipula del contratto, la progettazione esecutiva e le procedure di immissione in possesso delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera; Atteso che dal 3 al 25 luglio 2003 e' stata effettuata dall'EAF l'immissione in possesso degli immobili di cui e' stata autorizzata l'occupazione d'urgenza con il citato provvedimento; Atteso che in data 24 giugno 2003 e' stato stipulato il contratto tra l'EAF e l'impresa esecutrice dei lavori in oggetto; Atteso che a norma dell'art. 19, comma 5-bis della legge n. 109/1994 nel testo vigente, l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa puo' avvenire soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo; Vista la nota n. 8791 in data 25 luglio 2003 con la quale l'EAF ha riferito della volonta' dell'impresa esecutrice di procedere all'approvvigionamento in cantiere dei tubi in ghisa sferoidale previsti in progetto, prima dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dei lavori dalla quale si evince che i tempi per l'esecuzione dell'opera una volta autorizzati potrebbero essere condizionati dalle possibili difficolta' di approvvigionamento dei materiali per l'avvio dell'opera in considerazione che nel mese di agosto si registrano limitazioni nei trasporti nazionali ed internazionali; Considerato che un eventuale ritardo anche minimale potrebbe pregiudicare la realizzazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua che presentano difficolta' realizzative nei periodi delle piogge; Accertata l'urgenza dell'opera al fine di non provocare nella realizzazione della stessa ritardi non attribuibili ne alla stazione appaltante ne all'impresa; Atteso che, a norma dell'art. 130 del regolamento dei lavori pubblici n. 554/1999, solo col processo verbale di consegna, vengono concesse all'appaltatore le aree per l'esecuzione dei lavori; Considerata l'opportunita' di garantire lo stoccaggio dei tubi nelle more dell'approvazione del progetto esecutivo e della consegna dei lavori, consentendo all'impresa l'accesso agli immobili oggetto della procedura di occupazione d'urgenza, al solo scopo di effettuare il tempestivo deposito lungo linea dei tubi e dei materiali destinati alla costruzione delle opere oggetto dell'appalto e senza che le stesse operazioni pregiudichino la corretta prosecuzione delle procedure cosi' come definite dalla legge n. 109/1994 e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999); Ordina: Art. 1. 1. L'EAF, al solo fine di consentire all'impresa il tempestivo deposito lungo linea dei tubi e dei materiali destinati alla costruzione delle opere oggetto dell'appalto, in deroga all'art. 130 del regolamento n. 554/99, puo' autorizzare prima dell'approvazione del progetto esecutivo e della successiva consegna dei lavori, l'accesso agli immobili occupati d'urgenza dall'EAF in attuazione della determinazione del servizio espropriazioni n. 29 del 23 maggio 2003. 2. Nessuna altra attivita' o lavorazione potra' essere effettuata dall'impresa prima della formale consegna dei lavori e solo da tale atto sara' posta in essere l'esecuzione amministrativa del contratto. 3. L'autorizzazione all'accesso di dette aree viene concessa all'impresa su sua formale richiesta, a suo totale rischio e pericolo, sotto la sua completa responsabilita', con particolare riguardo alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e salva ogni successiva determinazione dell'EAF in ordine alla verifica dell'idoneita' dei materiali ed alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto e di tutti gli allegati contrattuali. 4. L'autorizzazione al deposito dei tubi e dei materiali lungo linea non comporta l'accettazione della fornitura da parte dell'EAF; alle prove prescritte in capitolato per accettazione in cantiere della fornitura dei tubi e dei materiali si potra' dar luogo solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e alla successiva consegna dei lavori e tantomeno pregiudica la corretta prosecuzione delle procedure cosi' come definite dalla legge n. 109/1994 e dal regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 1° agosto 2003 Il commissario governativo: Pili |