Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. 241 |
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo: - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici), e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. 4. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.».
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il seguente: «Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. - Per il testo del citato decreto legislativo n. 300 del 1999 si veda la nota al titolo. - Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario. - Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134. - Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 137 del 2002, si veda nota al titolo. - Il testo della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2002, n. 172. - Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 e' il seguente: «Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La Commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.». Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative». 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11. 3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.».
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| Art. 2. Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli Castelli |
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