Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. 241
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300

1. Il comma 1 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
«1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note al titolo:
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici), e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della Commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri.».

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n.
63, supplemento ordinario.
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 300
del 1999 si veda la nota al titolo.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 176 (Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2001, n. 114, supplemento ordinario.
- Il testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317 (modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134.
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 137
del 2002, si veda nota al titolo.
- Il testo della legge 15 luglio 2002, n. 145
(Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra
pubblico e privato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2002, n. 172.
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59 del
1997 e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di
primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui
individuazione ed organizzazione si provvede a norma
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative».
2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del
Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite
agli uffici territoriali del Governo di cui all'art. 11.
3. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato
nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della
legge 10 aprile 1991, n. 125.».



 
Art. 2.
Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli Castelli
 
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