Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 31 luglio 2003
Diniego dell'abilitazione all'«Istituto di specializzazione in psicoterapia analitica», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento
e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'«lstituto di specializzazione in psicoterapia analitica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a dieci unita' e, per l'intero anno di corso, a quaranta unita';
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva nella riunione dell'11 luglio 2003, a conclusione della attivita' istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, evidenziando in particolare che:
la relazione scientifica e' carente dal punto di vista teorico, in quanto su una base concettuale junghiana inserisce un generico riferimento ad un orientamento di neuropsicologia analitica del quale non sono forniti i presupposti scientifici accreditati sul piano internazionale;
il contestuale richiamo all'utilizzo di contributi teorici e metodologici derivati da altri indirizzi (approccio comunicativo interattivo, teoria sistemico relazionale) non viene giustificato nei termini di compatibilita' con la base junghiana;
dal punto di vista applicativo nulla viene proposto e presentato come validazione della efficacia di un intervento psicoterapeutico cosi' composito, nella direzione di un ottenuto benessere da parte del paziente;
le citazioni di letteratura nel corpo della relazione sono autoreferenziali;
Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
Decreta:
Art. 1.
L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di specializzazione in psicoterapia analitica», con sede in Roma per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
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