IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale il sig. Winkler Dalibor, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito a Zagabria (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli; Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Visto il D.D. 7 maggio 2003 con il quale e' stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992; Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno e 8 luglio 2003, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Winkler Dalibor e' risultato idoneo; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: 1. Il titolo di odontoiatra rilasciato in data 24 ottobre 1986 dalla facolta' di stomatologia dell'Universita' di Zagabria al sig. Winkler Dalibor, cittadino italiano, nato a Bjelovar (Croazia) il 9 febbraio 1947, e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. 2. Il dott. Winkler Dalibor e' autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 2003 Il direttore generale: Mastrocola |