Gazzetta n. 202 del 1 settembre 2003 (vai al sommario)
LEGGE 19 agosto 2003, n. 242
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e del relativo Scambio di Note correttivo fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma l'8 aprile 1997, e il relativo Scambio di Note correttivo, fatto a Roma il 26 ottobre e l'11 novembre 1999.
 
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29, paragrafo 2, della Convenzione stessa.
 
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3516):
Presentato dal Ministro degli affari esteri Frattini,
il 24 dicembre 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VI, X e XI.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente,
l'11 febbraio 2003 e 5 marzo 2003.
Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11
marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2099):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
25 giugno 2003 e 8 luglio 2003.
Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2099-A)
relatore sen. P. Pellicini.
Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2003.
 
CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE
EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia,

Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I
Campo di applicazione della convenzione

Articolo 1
SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne l'Etiopia

1) l'imposta sul reddito di lavoro dipendente e relativi emolumenti; 2) l'imposta sul reddito delle imprese costituite e non costituite in
societa', ivi compresa l'imposta sui redditi delle attivita'
agricole e l'imposta sui redditi delle locazioni immobiliari; 3) le imposte sui redditi derivanti da prestazioni rese all'estero; 4) l'imposta su dividendi, canoni e vincite di gioco; 5) l'imposta sulle plusvalenze; (qui di seguito indicate quali "imposta etiopica")

b) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi

ancorche' riscosse mediante ritenuta alla Fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II
DEFINIZIONI
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Etiopia" designa la Repubblica Democratica Federale di
Etiopia e, usato in senso geografico, designa il territorio
nazionale ed ogni altra zona che, in conformita' del diritto
internazionale e della legislazione etiopica, e' o puo' essere
considerata come una zona all'interno della quale l'Etiopia ha
piena sovranita' ed esercita i propri diritti; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende le
zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, in
conformita' del diritto internazionale e della legislazione
italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse
naturali, possono essere considerate come zone sulle quali
l'Italia puo' esercitare i suoi diritti per quanto concerne il
fondo ed il sottosuolo marini, nonche' le loro risorse naturali; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, l'Etiopia o l'Italia; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed
ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o
qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini
dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa
dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa
esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione
effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del
caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente
tra localita' situate nell'altro Stato contraente; h) il termine "nazionali" designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato
contraente;

(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno
Stato contraente;

i) l'espressione "autorita' competente" designa:

(i) in Etiopia, il Ministero delle Finanze,

(ii) in Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Articolo 4
RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo:

a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel
quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di
un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e'
considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue
relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli
interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima
non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti,
essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui
soggiorna. abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati
contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,
essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha
la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati
contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione
di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello Stato in cui si trova la sua sede di direzione effettiva.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione: b) una succursale; c) un ufficio; d) un'officina; e) un magazzino: f) un laboratorio; g) una miniera, un pozzo di petrolio, una cava od ogni altro luogo di
estrazione di risorse naturali; h) una fattoria, una piantagione o ogni altro luogo in cui si
svolgano attivita' agricole, forestali, di coltivazione o
attivita' collegate; i) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa
i sei mesi; j) la prestazione di attivita' di supervisione, la cui durata
oltrepassa i sei mesi, presso un cantiere di costruzione o di
montaggio.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini
della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare
merci o di raccogliere informazioni per la impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli
fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche
scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

a) dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e
che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa,
salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata
all'acquisto di beni o merci per l'impresa; o b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un
deposito di beni o merci appartenenti a detta impresa dal quale
essa regolarmente esegue ordinazioni per conto dell'impresa.

5. Si considera che una compagnia di assicurazione di uno Stato Contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa riscuote premi in detto altro Stato oppure assicura contro rischi in detto altro Stato per mezzo di un dipendente o un rappresentante che non sia un agente che gode di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 del presente Articolo.
6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
7. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa, nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per meno di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente Articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non vengono modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave.
3. Le disposizioni del paragrafo I si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE

1. Allorche'

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla
direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato
contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato, se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato fara' un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'Articolo 25 della presente Convenzione e al paragrafo 4 del Protocollo aggiuntivo.
Articolo 10
DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situate in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11
INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne e' l'effettivo beneficiano, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

(a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato
contraente o un suo ente locale; o (b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente
o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli
istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo [Stato
contraente] o di un suo ente locale; o (c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi
gli istituti finanziari) in dipendenze di finanziamenti da essi
concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati
contraenti.

4. Ai fini del presente Articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano, nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base ???? ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiano effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente Articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi, segreti, nonche', per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 del presente Articolo non pregiudicano il diritto di uno Stato contraente di prelevare, conformemente alla propria legislazione, un'imposta sugli utili di capitale derivanti dall'alienazione di beni realizzati da una persona fisica che e' residente dell'altro Stato contraente ed e' stata residente del primo Stato contraente per un qualsiasi periodo di tempo nel corso dei dieci anni immediatamente precedenti l'alienazione del bene.
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che:

a) tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato
contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'.
Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili in
detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono
imputabili a detta base fissa; o b) se e' presente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio della
sua attivita' per un periodo che oltrepassa in totale 183 giorni
nel corso dell'anno solare considerato; in tali circostanze, i
redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella
misura in cui sono imputabili alle attivita' svolte in detto altro
Stato.

2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15
LAVORO SUBORDINATO

1. Fatte salve le disposizioni degli Articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita' non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiano soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi
che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici
mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato,
e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di
lavoro che non e' residente dell'altro Stato, e c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile
organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha
nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del Consiglio di Amministrazione di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili, in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.
Articolo 18
PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analogiche pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennita' di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennita' di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa
o da un suo ente locale ad una persona fisica, in
corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta
suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto
nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in
detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto
Stato il quale:

i) abbia la nazionalita' di detto Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di
rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua
suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente
locale ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi
a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili
soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di
questo Stato e ne abbia la nazionalita'.

3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attivita' industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI

1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca sia effettuata non nell'interesse pubblico, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone.
Articolo 21
STUDENTI

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
Articolo 22
ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra i soggetti che hanno svolto le attivita' da cui sono derivati i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attivita' eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente non trattati agli Articoli precedenti della presente Convenzione e provenienti dall'altro Stato contraente sono imponibili anche in detto altro Stato.
Capitolo IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo.

2. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Etiopia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'Articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscono diversamente. In tal caso, l'Italia deve [dedurre] dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Etiopia, ma l'ammontare della [deduzione] non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in conformita' alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne l'Etiopia:

L'imposta dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che mediante ritenuta, sui redditi derivanti da fonti situate in Italia, sara' imputata a credito rispetto ad ogni imposta etiopica dovuta sugli stessi redditi, ma l'ammontare del credito non puo' eccedere l'imposta etiopica, calcolata prima dell'imputazione del credito stesso, corrispondente al reddito ricevuto dall'Italia.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente Articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi o sui canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione e dei regolamenti di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede:

a) il 30 per cento degli utili delle imprese di cui all'Articolo 7; b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi e degli
interessi di cui agli Articoli 10 e 11; c) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui
all'Articolo 12.
Capitolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi', nonostante le disposizioni dell'Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo 9, del paragrafo 7 dell'Articolo 11 o del paragrafo 6 dell'Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'Articolo 2, alle imposte di ogni genere o denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. La presente disposizione comprende in ogni caso le limitazioni della deducibilita' di spese ed altri elementi negativi derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese situate nell'altro Stato contraente.
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottale da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non con forme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'Articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorita' competenti degli Stati contraenti.
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e' contraria alla Convenzione, nonche' per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'Articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenuta in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle parsone od autorita' (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorita' utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle
dell'altro Stato contraente; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base
alla propria legislazione o nel quadro della propria normale
prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto
commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale
oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria
all'ordine pubblico.
Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28
RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente, di cui il contribuente e' residente, certificante che, sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti del presente Articolo non pregiudicano il diritto delle autorita' competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati ad Addis Abeba non appena possibile.
2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla
fonte, alle somme realizzate alla data della firma della presente
Convenzione, o successivamente ad essa; b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano alla data della firma
della presente Convenzione, o successivamente ad essa.

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui da diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti per i redditi assoggettati ad imposizione ed ai quali si applica la presente Convenzione ai sensi del paragrafo 2 del presente Articolo e che siano stati realizzati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, devono essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se piu' favorevole, dalla data in cui l'imposta e' stata prelevata.
Articolo 30
DENUNCIA

1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare, in questo caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme
realizzate alla data alla quale e' stata notificata la denuncia, o
successivamente ad essa: b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte
relative ai periodi imponibili che iniziano alla data alla quale
e' stata notificata la denuncia, o successivamente ad essa.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE

Fatta a Roma, il giorno otto di aprile 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Per il Governo la Repubblica Repubblica Italiana Democratica Federale di Etiopia

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Federale di Etiopia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'Articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione.
2. Per quanto concerne l'Articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili
utilizzati in traffico internazionale, b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori
qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto
agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico
internazionale di navi o di aeromobili.

3. Con riferimento al paragrafo 2 dell'Articolo 12, qualora il Governo di Etiopia, in una Convenzione conclusa successivamente alla data della firma della presente Convenzione con altri paesi OCSE, convenga di stabilire un'aliquota inferiore al 20 per cento sull'ammontare lordo dei canoni, l'Etiopia applichera' automaticamente detta aliquota inferiore ai canoni pagati a residenti italiani.
4. Con riferimento all'Articolo 25, variazioni di imposte in conformita' a detto Articolo possono essere effettuate soltanto prima della determinazione definitiva di tali imposte. Resta inteso altresi' che la frase precedente significa che il ricorso alla procedura amichevole non esonera il contribuente dall'obbligo di instaurare le procedure previste dalla legislazione interna per risolvere controversie fiscali.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma il giorno otto di aprile 1997, in duplice esemplare, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Democratica Federale di Etiopia
Roma, 26 ott. 1999
080/14907

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia e, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni, da ultimo alla Nota Verbale 080/14521 del 3 novembre 1998, ha l'onore di sottoporre all'attenzione delle competenti autorita' etiopiche le seguenti proposte di emendamento alla versione italiana della Convenzione italo - etiopica per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma l'8 aprile 1997.
Pertanto, il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre che:

- all'articolo 11, comma 3, lettera b, terza riga, prima delle parole
"Stato contraente", venga aggiunta la parola "altro"; - all'articolo 12, comma 1, seconda riga, dopo le parole "sono
imponibili", venga soppressa la parola "soltanto"; - all'articolo 23, comma 2, secondo capoverso, nella prima riga,
venga sostituita la parola "dedurre" con la parola "detrarre" e
nella seconda riga, venga sostituita la parola "deduzione" con la
parola "detrazione"

Qualora il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia concordi sulle precedenti proposte, la presente Nota e la Nota di riscontro di eguale tenore della Ambasciata Repubblica Federale Democratica di Etiopia costituiranno parte integrante della Convenzione italo - etiopica per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma l'8 aprile 1997.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'opportunita' per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia gli atti della sua piu' alta considerazione.

All'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ROMA.

Traduzione non ufficiale Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia Roma

NOTA VERBALE

L'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e, facendo riferimento alle precedenti comunicazioni ed a la Nota Verbale del 26 ottobre 1999 N. 080/14907, per quanto riguarda la Convenzione fra il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma 11 aprile 1997, ha l'onore di sottoporre all'attenzione di quest'ultimo la seguente questione.
Ricordando che il Ministeri Etiopico delle Finanze, in una comunicazione separata, ha gia' approvato le rettifiche suggerite nel testo italiano per quanto riguarda l'articolo 11, 12 e 23, l'Ambasciata Etiopica conferma quanto sopra e accetta la proposta che, nel testo italiano:

- all'Articolo 11, comma 3, lettera b, terza riga, prima delle parole
"Stato contraente" si aggiunga la parola "altro"; - all'Articolo 12, comma 1, seconda riga, dopo le parole "sono
imponibili", depennare la parola "soltanto"; - all'Articolo 23, comma 2, paragrafo 2, prima riga, sostituire la
parola "dedurre" con la parola "detrarre e alla seconda riga,
sostituire la parola ""deduzione" con la parola "detrazione".

Pertanto l'Ambasciata accerta che le precedenti proposte e la presente Nota Verbale costituiscano integralmente parte della convenzione fra il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia ed il Governo della Repubblica Italiana volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito o a prevenire l'evasione fiscale, firmata a Roma l'8 aprile 1997.
L'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica di Etiopia si avvale della presente opportunita' per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.

Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Direzione Generale degli Affari Economici ROMA
 
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