Gazzetta n. 202 del 1 settembre 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 4 agosto 2003 |
Individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'allegato I e nell'allegato IV, parte I, del regolamento CE n. 1334/2000, puo' avere luogo con autorizzazione generale nazionale. |
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IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce con regolamento comunitario il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso; Visto il decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 di attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1994/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonche' dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'art. 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39; Visto, in particolare, l'art. 6, che prevede che l'esportazione dei beni a duplice uso elencati nell'allegato I e nell'allegato IV, parte I, del regolamento puo' aver luogo con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai beni ed ai Paesi di destinazione che saranno indicati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; Decreta: Art. 1. Possono essere esportati con autorizzazione generale nazionale tutti i prodotti a duplice uso di cui una delle voci riportate nell'allegato I del regolamento CE n. 1334/2000 e successive modifiche tranne quelli qui di seguito elencati: 0C001 - «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle sostanze summenzionate; 0C002 - «Materiale fissili speciali», diverse da quelle citate all'allegato IV; 0D001 - «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV; 0E001 - «Tecnologia» in conformita' alla nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV; 1A102 - Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o in razzi sonda specificati in 9A104; 1C351 - Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine»; 1C352 - Agenti patogeni per gli animali; 1C353 - Elementi genetici e organismi geneticamente modificati; 1C354 - Agenti patogeni per le piante; 7E104 - «Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo; 9A009.a - Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacita' di impulso totale superiore a 1,1 MNs; 9A117 - Meccanismi di separazione di studio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili»; tutti i prodotti specificati nell'allegato IV. |
| Art. 2. I beni di cui all'art. 1 possono essere esportati verso i seguenti Paesi di destinazione: Antartide (base italiana); Argentina; Corea del Sud; Turchia. Roma, 4 agosto 2003 Il Vice Ministro: Urso |
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