Gazzetta n. 202 del 1 settembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 26 giugno 2003 |
Adozione di misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale. (Deliberazione n. 67/03). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2003, Premesso che: il combinato disposto degli articoli 1, comma 1 e 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), attribuisce all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilita' dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la «promozione della concorrenza e dell'efficienza»; l'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro, che sino alla data di assunzione da parte della societa' Acquirente unico S.p.a. (di seguito: l'Acquirente unico) della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, come determinata dal Ministro delle attivita' produttive con proprio decreto, la societa' Enel S.p.a. assicuri la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalita'; l'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che la misura del corrispettivo per le attivita' svolte dall'Acquirente unico sia determinata dall'Autorita' e sia tale da incentivare la stessa societa' allo svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo criteri di efficienza economica; l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che l'Autorita' fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; Visti: la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE); la legge n. 481/1995; il decreto legislativo n. 79/1999 e sue modifiche e provvedimenti applicativi; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 207 del 3 settembre 1999 (di seguito: decreto 4 agosto 1999); il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000); Visti: l'art. 5 dell'allegato A alla delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita'; la deliberazione dell'Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, concernente le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento di merito economico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/2001); la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 13 febbraio 2002 (di seguito: deliberazione n. 317/01) recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, riportate nell'allegato A alla medesima deliberazione; la deliberazione dell'Autorita' 7 marzo 2002, n. 36/02, recante modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2001, n. 317/01, recante condizioni transitorie per l'erogazione del servizio dispacciamento dell'energia elettrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02); la delibera dell'Autorita' 26 dicembre 2002, n. 226/02, recante definizione di direttiva alla societa' Enel S.p.a. per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata per l'anno 2003; il documento per la consultazione concernente modificazioni delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio, approvato dall'Autorita' in data 12 febbraio 2003 ed, in particolare, il capitolo 4 del medesimo documento; l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01; la delibera dell'Autorita' 4 giugno 2003, n. 60/03, recante avvio di procedimento per la definizione di criteri e modalita' di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento (di seguito: delibera n. 60/03); il documento per la consultazione concernente misure transitorie per l'introduzione di condizioni per la trasparenza e la concorrenza nell'approvvigionamento di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, approvato dall'Autorita' in data 4 giugno 2003 (di seguito: documento per la consultazione 4 giugno 2003); Considerato che: la societa' Enel S.p.a. (di seguito: l'Enel), in sede di allocazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione Italia - Grecia, ha richiesto l'assegnazione di una quota di capacita' per il mercato vincolato, accedendo ad una fonte di approvvigionamento per il mercato vincolato diversa da quelle operative all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, riguardanti i contratti di importazione di energia elettrica in essere alla data del 1° aprile 1999, e che in tal modo si realizzava una situazione di discontinuita' rispetto alle previsioni di tale decreto che limitavano l'operativita' dell'Enel ai soli vigenti «contratti e modalita»; in conseguenza di quanto sopra, con la delibera n. 226/02, l'Autorita' ha definito una direttiva all'Enel per la cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata, in considerazione del fatto che l'Enel operava a motivo del mancato avvio dell'operativita' dell'Acquirente unico, nell'esercizio di una funzione vicaria di detto organismo ulteriore rispetto a quella interinale prevista dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999; l'Autorita' ha operato sul presupposto che la fine della suddetta fase interinale rendesse necessario e urgente adottare le determinazioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato: parita' di condizioni di accesso per i produttori in libera competizione e garanzia ai clienti finali di forniture in condizioni di efficienza del servizio e di massimo contenimento dei costi; successivamente e' emerso che l'operativita' dell'Enel, nell'esercizio della funzione vicaria di Acquirente unico, al di fuori della fattispecie di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, ha avuto anche, negli anni precedenti il 2003, una esplicitazione ben piu' ampia di quella prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999, essendo stato definito un accordo con le societa' costituite ai fini della cessione di capacita' produttiva imposta dall'art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999, in forza del quale e' stata innovativamente organizzata, rispetto alle condizioni contrattuali e modalita' vigenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato; a seguito di specifica richiesta di informazioni formulata con nota dell'Autorita' in data 16 gennaio 2003, prot. PR/M03/77, i produttori che avevano preso parte al suddetto accordo nell'anno 2002 ed il Gestore della rete hanno illustrato all'Autorita', con separate comunicazioni: a) i principali elementi della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato; b) il fatto che l'accordo fosse stato reiterato al completarsi delle diverse fasi del processo di dismissione da parte dell'Enel delle societa' di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999; c) il carattere meramente transitorio della predetta organizzazione della gestione dell'approvvigionamento del mercato vincolato, destinata ad essere utilizzata sino all'entrata in operativita' della societa' Acquirente unico S.p.a. e del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999; d) il fatto che Gestore della rete avesse ritenuto appropriato interpretare l'assetto della disciplina del dispacciamento transitorio posto dalla deliberazione n. 36/2002 in maniera tale da ricondurre il piu' possibile l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento e, in particolare, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica a copertura del programma differenziale nazionale di cui all'art. 8.1, comma 8.1.2 dell'allegato A alla predetta deliberazione, all'interno della procedura di approvvigionamento per il mercato vincolato in capo all'Enel; e) le difficolta' operative riscontrate nel corso dell'anno 2002, relative alla scarsa capacita' di adattamento della gestione alla variabilita' delle condizioni del sistema elettrico, e le criticita' nella programmazione degli impianti destinati al mercato vincolato, a causa dell'aumento progressivo e imprevedibile dei programmi di produzione per il mercato libero nell'ambito della contrattazione bilaterale; dal mese di gennaio 2003, d'intesa con gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, sono stati avviati approfondimenti congiunti riguardanti gli aspetti tecnici, economici e normativi afferenti l'istituzione di un regime transitorio finalizzato all'avvio del sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, e che tali approfondimenti sono stati compiuti nell'ambito di un tavolo tecnico cui ha partecipato anche l'Autorita'; l'avvio degli approfondimenti di cui al precedente alinea ha reso opportuno differire l'adozione di un provvedimento dell'Autorita' volto alla revisione della disciplina di approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, come definita dalla deliberazione n. 36/2002, nonche' recante le determinazioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 per attivare le garanzie collegate alla gestione della fornitura del mercato vincolato, in attesa degli esiti di detti approfondimenti; con nota in data 4 giugno 2003, prot. n. 2100 (protocollo Autorita' n. 018403 del 5 giugno 2003) (di seguito: nota 4 giugno 2003), in esito ai predetti approfondimenti congiunti, il Ministro delle attivita' produttive: a) ha confermato l'attuazione progressiva di un sistema di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, individuando una prima fase transitoria da avviare agli inizi di luglio 2003, che dovra' prevedere l'utilizzo di strumenti e di misure gia' operativi e testati e un loro piu' efficace impiego e coordinamento con lo scopo di conseguire gli obiettivi di: i) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, perseguendo, per quanto possibile, la minimizzazione dei costi; ii) la pubblicita' e la non discriminatorieta' delle modalita' transitorie per l'attivita' di programmazione e dispacciamento delle centrali elettriche; iii) l'accesso al sistema a tutti i produttori che siano in grado di fornire le necessarie garanzie, anche in termini di prestazione della riserva, al sistema medesimo attraverso la disponibilita' di unita' di produzione con potenza superiore a valori predefiniti; iv) la trasparenza dell'informazione; b) ha riassunto le linee di intervento da seguire, evidenziando i principali provvedimenti necessari all'avviamento del sistema nella prima fase transitoria, e volti a modificare ed integrare le attuali modalita' per la programmazione delle centrali elettriche che alimentano il mercato vincolato, ad aggiornare le modalita' di acquisto di energia elettrica effettuate dall'Enel per il mercato vincolato e a definire le modalita' transitorie che il Gestore della rete deve adottare per l'approvvigionamento delle risorse per l'erogazione del servizio di dispacciamento; con la delibera n. 60/03, l'Autorita' ha conseguentemente avviato un procedimento per la definizione di criteri e modalita' di un sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato e per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento, prevedendo, in particolare, l'acquisizione di informazioni, dati e documenti utili alla valutazione delle procedure applicate per l'approvvigionamento delle risorse, anche attraverso audizioni con i soggetti interessati; nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 60/03 e' stato diffuso il documento per la consultazione 4 giugno 2003, che reca, tra l'altro, una proposta per l'introduzione di un Sistema transitorio di offerte di vendita di energia elettrica, denominato STOVE dall'acronimo della suddetta definizione; come rilevato nel documento di consultazione 4 giugno 2003, nell'implementazione dello STOVE in tempi brevi si sarebbe dovuto tener conto dei vincoli tecnici che caratterizzano l'utilizzo degli strumenti e delle misure gia' operativi e testati, e in particolare: a) l'impossibilita' di effettuare una variazione ottima nell'intorno di un dato punto di funzionamento del sistema elettrico, cio' che comporta l'impossibilita' di approvvigionare le sole risorse per il dispacciamento selezionando, in maniera ottima, la disponibilita' a ridurre o ad incrementare livelli di produzione precedentemente programmati. Ne consegue l'impossibilita' di attuare la separazione della procedura di approvvigionamento dell'energia elettrica per la copertura della domanda del mercato vincolato dalla procedura per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento; b) l'utilizzo di un modello di sistema elettrico che utilizza una rappresentazione semplificata della rete di trasmissione nazionale e che considera solo le unita' di produzione con potenza nominale non inferiore a 10 MVA; c) per ciascuna unita' di produzione, l'utilizzo di un unico costo variabile unitario di combustibile per ciascun periodo di riferimento per la programmazione; il documento per la consultazione 4 giugno 2003 contiene, inoltre, indicazioni in merito: a) alla remunerazione della capacita' produttiva mantenuta a disposizione ai fini della riserva; b) alla regolazione delle partite economiche delle risorse trattate nell'ambito dello STOVE; c) alla revisione della remunerazione della produzione per fasce orarie in alcuni periodi del secondo semestre del 2003; d) alla modificazione dell'allegato A alla deliberazione n. 27/03, relativamente all'applicazione dei corrispettivi di riserva e di bilanciamento applicati alle unita' di produzione che forniscono la riserva; le procedure di consultazione previste dalla delibera n. 60/03 hanno evidenziato, da parte dei soggetti che hanno partecipato alle audizioni congiunte ed individuali, ovvero che hanno trasmesso all'Autorita' osservazioni e suggerimenti con riferimento al documento per la consultazione 4 giugno 2003: a) il consenso sulle proposte di attuazione dello STOVE formulate dall'Autorita' e sull'individuazione dei predetti vincoli tecnici, ferma restando, da parte della maggioranza dei produttori, la preferenza per l'utilizzo, per ciascuna unita' di produzione, di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilita' al fine della compilazione di un ordine di merito economico per la programmazione della produzione di energia elettrica da destinare allo STOVE; b) l'opportunita' di tener conto di talune precisazioni tecniche relative al trattamento delle unita' idroelettriche e idroelettriche di pompaggio e la determinazione dell'ammontare della disponibilita' di capacita' produttiva ai fini della remunerazione della riserva; c) l'opportunita' di tener conto di talune osservazioni relative alle modalita' per la regolazione delle partite economiche relative alle risorse trattate nell'ambito dello STOVE; l'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile determinati in maniera standard per ciascuna unita' di produzione, in luogo dell'utilizzo di costi variabili unitari di combustibile esposti da ciascun produttore sotto la propria responsabilita' risulta: a) incompatibile con l'attivazione di meccanismi concorrenziali per la selezione delle risorse; b) improprio nel caso in cui detti costi standard fossero utilizzati per la programmazione centralizzata della produzione di energia elettrica, in aperta contraddizione con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo le quali l'attivita' di produzione di energia elettrica sul territorio nazionale e' libera e, pertanto, esercitata sulla base della libera scelta dell'impresa piuttosto che vincolata ad una programmazione centralizzata; c) di difficile implementazione, atteso che detti costi standard dovrebbero essere determinati in maniera puntuale per ciascuna unita' di produzione attraverso istruttorie ad hoc non potendo, a causa della necessita' di approvvigionare risorse per il servizio di dispacciamento che fanno riferimento alla singola unita' di produzione, utilizzare il metodo di determinazione di costi medi per classi di unita' di produzione o per soggetto produttore; Considerato infine che: la tabella 13 dell'allegato n. 2 al testo integrato prevede la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici che prelevano energia elettrica direttamente dalla rete di trasmissione nazionale, composta da infrastrutture ad altissima ed alta tensione, rispetto a quelle che prelevano energia elettrica dalle reti ad alta tensione di altre imprese distributrici, pur dipendendo in gran parte le perdite dal livello di tensione nominale al quale avviene il prelievo di energia elettrica; l'eventuale differenza tra le perdite effettive di energia elettrica nelle reti e le perdite convenzionali derivanti dall'applicazione dei coefficienti delle perdite nelle reti di cui alla tabella 13 dell'allegato n. 2 al testo integrato, potrebbe comportare oneri che devono trovare necessaria copertura nel sistema tariffario; Ritenuto che sia opportuno: introdurre, per il secondo semestre 2003, misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza del sistema elettrico nazionale, promuovendo forme di concorrenza tra le imprese di produzione ed assicurando la trasparenza, la non discriminazione e la diffusione delle informazioni; al fine di consentire la pronta entrata in operativita' dello STOVE entro i termini di cui alla nota 4 giugno 2003, mantenere un sistema unico per l'approvvigionamento congiunto delle risorse per il mercato vincolato e per il dispacciamento; che le misure transitorie di cui al presente provvedimento si inseriscano in un percorso graduale di definizione dell'assetto definitivo dell'approvvigionamento di energia elettrica per il mercato vincolato e del servizio di dispacciamento basato sul merito economico, secondo le condizioni poste dalla deliberazione n. 95/2001; che l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale avvengano, per quanto possibile, attraverso procedure di confronto concorrenziale tra soggetti produttori e che tale confronto possa estendersi ad altri soggetti produttori diversi da quelli originati dal processo di dismissione, da parte dell'Enel, delle societa' di produzione individuate dal decreto 4 agosto 1999; che le misure transitorie di cui al presente provvedimento perseguano l'obiettivo di indifferenza tariffaria e dei prezzi sui clienti finali cui vengono erogati i diversi servizi anche al fine di non favorire la risoluzione dei contratti bilaterali conclusi per l'anno 2003; con specifico riguardo alla garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico di particolare rilevanza nel periodo estivo in cui si possono verificare situazioni di criticita' in termini della predetta sicurezza di funzionamento: a) imporre ai titolari delle unita' di produzione ammesse alla reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui alla art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, la partecipazione allo STOVE, purche' siano rispettate le condizioni tecniche di cui alla successiva lettera c); b) imporre ai soggetti di cui alla precedente lettera a), l'obbligo di offrire nello STOVE tutta la capacita' produttiva al netto di quella impegnata nei programmi di immissione di energia elettrica da destinare al mercato libero e a destinazioni diverse dallo STOVE; c) consentire la partecipazione allo STOVE ai produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unita' di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unita', siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalita' definite dal Gestore della rete; e che, al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o piu' unita' di produzione nella disponibilita' del singolo produttore, dette unita' debbano disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA, essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita' nei sistemi di controllo del Gestore della rete ed essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale; d) prevedere che, per le unita' di produzione partecipanti allo STOVE, non siano consentite ne' le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, ne' le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato; e) aumentare la pluralita' dei soggetti produttori partecipanti allo STOVE che costituisce un mercato rilevante circa i livelli di remunerazione delle risorse ivi acquisite; che la definizione delle procedure tecniche relative allo STOVE e la gestione delle medesime siano affidate al Gestore della rete, che le disciplinera' con un proprio regolamento conforme alle disposizioni del presente provvedimento; prevedere la costituzione di un comitato tecnico consultivo, formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE, che assista il Gestore della rete e svolga una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralita' dei loro interessi, nonche' per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operativita' dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operativita' del sistema elettrico; prevedere una adeguata gradualita' nell'applicazione dei metodi e dei programmi relativi allo STOVE in ordine alle necessita' temporali relative all'implementazione del sistema medesimo, ferma restando la vigenza del regime giuridico dello STOVE a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente provvedimento; che siano previste adeguate funzioni di sorveglianza in capo all'Autorita' a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico; Ritenuto che: la differenziazione dei coefficienti delle perdite nelle reti applicati alle imprese distributrici non possa che essere operata unicamente in ragione della tensione nominale del punto di interconnessione, cosi' come definito dall'art. 1 del testo integrato rispondendo detta differenziazione al principio di non discriminazione tra imprese distributrici che, altrimenti, verrebbe disatteso; sia opportuno introdurre una componente tariffaria a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare l'eventuale differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti; Ritenuto che sia opportuno modificare ed integrare, per effetto delle disposizioni introdotte dal presente provvedimento, il testo integrato e l'allegato A alla deliberazione n. 27/03; Delibera: Di adottare misure transitorie per l'efficienza e la sicurezza nell'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato e nell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, come definite nell'allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale; Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ed alla societa' Enel S.p.a.; Di pubblicare l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277, alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, recante testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, e l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, recante modificazioni della deliberazione n. 317/01, come risultante a seguito delle modificazioni ed integrazioni introdotte dal presente provvedimento; Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dal 1° luglio 2003. Milano, 26 giugno 2003 Il presidente: Ranci |
| Allegato A
MISURE TRANSITORIE PER L'EFFICIENZA E LA SICUREZZA NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO E NELL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE.
TITOLO I Disposizioni generali
Art. 1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni riportate e richiamate di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003, e le ulteriori seguenti definizioni: regolamento dello STOVE e' il regolamento di organizzazione e di funzionamento dello STOVE di cui all'art. 5 del presente provvedimento; riserva primaria e' la capacita' produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione automatico della singola unita' di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole tecniche di connessione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999; riserva secondaria e' la capacita' produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ed asservita a un dispositivo di regolazione coordinata tra le diverse unita' di produzione, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999; riserva terziaria e' la capacita' produttiva resa disponibile al Gestore della rete, nell'ambito della riserva, ai fini dell'incremento (riserva terziaria a salire) o del decremento (riserva terziaria a scendere) dell'immissione di energia elettrica nell'ambito del bilanciamento, secondo le condizioni definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999; STOVE e' il sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al titolo II del presente provvedimento; unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili sono le unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000, come identificate dalle delibere dell'Autorita' 25 maggio 2001, n. 115/01, 30 ottobre 2001, n. 244/01, 20 giugno 2002, n. 119/02 e 12 febbraio 2003, n. 10/03; deliberazione n. 27/03 e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2003, n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003; decreto 22 novembre 2002 e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 22 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 5 dicembre 2002; delibera n. 226/02 e' l'allegato A alla delibera dell'Autorita' 23 dicembre 2002, n. 226/02. Art. 2. Oggetto e finalita' 2.1. Il presente provvedimento persegue gli obiettivi di: a) garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico, con particolare riferimento all'approvvigionamento della riserva e dell'energia elettrica occorrente per il bilanciamento; b) promuovere la concorrenza, la trasparenza e la non discriminazione ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2.3; c) assicurare gradualita' all'evoluzione del mercato dell'energia elettrica, tenendo conto dell'esigenza di contribuire alla ottimizzazione dell'uso delle risorse e alla formazione di un'offerta di energia elettrica concorrenziale. 2.2. Il presente provvedimento disciplina: a) l'organizzazione e il funzionamento di un sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica denominato STOVE; b) le condizioni transitorie per l'approvvigionamento all'esterno dello STOVE dell'energia elettrica e della riserva secondaria e terziaria, qualora tale approvvigionamento sia necessario per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale. 2.3. Nell'ambito dello STOVE vengono conclusi e regolati rapporti di somministrazione aventi ad oggetto l'approvvigionamento: a) dell'energia elettrica che la societa' Enel S.p.a., fino all'assunzione da parte dell'Acquirente unico della funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, destina alle cessioni per la copertura della domanda residuale del mercato vincolato determinata, come previsto al successivo art. 10, comma 10.4; b) di parte dell'energia elettrica e della riserva che il Gestore della rete utilizza per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale. Art. 3. Periodo di operativita' dello STOVE 3.1. Lo STOVE e' operativo a decorrere dal 1° luglio 2003. Per le transazioni di cui al precedente art. 2, lo STOVE cessa di funzionare con decorrenza dal 1° gennaio 2004 o dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, qualora tale data fosse anteriore al 1° gennaio 2004. Art. 4. Criteri generali per l'organizzazione dello STOVE 4.1. L'autorita': a) controlla che il funzionamento dello STOVE si svolga in coerenza con i criteri generali di cui al presente provvedimento; b) risolve le controversie tra i partecipanti allo STOVE attraverso l'esercizio delle funzioni prescrittive e arbitrali di propria competenza. Condizione per il deferimento di una controversia all'Autorita' e' il mancato raggiungimento di un accordo presso il Comitato di cui al comma 4.3. 4.2. Nel rispetto dei criteri generali di cui al presente provvedimento, il Gestore della rete organizza e gestisce lo STOVE, mantenendo il segreto sulle informazioni commerciali riservate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999. 4.3. Un comitato tecnico consultivo assiste il Gestore della rete e svolge una funzione di supporto tecnico quale sede stabile per la consultazione dei partecipanti e per la rappresentazione della pluralita' dei loro interessi, nonche' per l'acquisizione di informazioni necessarie per l'operativita' dello STOVE e per la formulazione di eventuali proposte di modifica del regolamento dello STOVE con primario riferimento alle esigenze di sicurezza e di operativita' del sistema elettrico. Il comitato tecnico consultivo e' formato da rappresentanti degli esercenti che partecipano, obbligatoriamente o su base volontaria, allo STOVE. Art. 5. Regolamento dello STOVE 5.1. Il Gestore della rete formula ed emana, nel rispetto dei criteri generali definiti dal presente provvedimento, un regolamento recante le modalita' di organizzazione e di funzionamento dello STOVE almeno con riferimento alle seguenti materie: a) modalita' di ammissione allo STOVE su richiesta dei produttori; b) modalita' di funzionamento dello STOVE; c) modalita' di regolazione dei rapporti commerciali di cui al successivo art. 10; d) modalita' di costituzione, organizzazione e convocazione del comitato tecnico consultivo di cui al precedente comma 4.3; e) modalita' di trattamento delle informazioni nell'ambito dello STOVE. TITOLO II Organizzazione e funzionamento dello STOVE Art. 6. Partecipanti allo STOVE 6.1. Sono tenuti a partecipare allo STOVE i produttori titolari delle unita' di produzione che beneficiano della reintegrazione dei costi di generazione non recuperabili, limitatamente a dette unita', purche' siano rispettate le condizioni di cui al successivo comma 6.2. 6.2. Possono essere ammessi a partecipare allo STOVE i produttori che ne facciano richiesta e che siano titolari di unita' di produzione che per almeno il 50%, in termini di somma della potenza nominale delle medesime unita', siano abilitate alla fornitura della riserva secondaria e terziaria, secondo le modalita' definite dal Gestore della rete. Al fine del collocamento nello STOVE della produzione di una o piu' unita' di produzione nella disponibilita' del singolo produttore, dette unita' devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici: a) disporre di potenza nominale superiore o uguale a 10 MVA; b) essere dotate dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unita' nei sistemi di controllo del Gestore della rete; c) essere connesse a reti con obbligo di connessione di terzi interconnesse, anche indirettamente, con la rete di trasmissione nazionale. 6.3. I produttori possono essere ammessi a partecipare allo STOVE a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di ammissione se presentata entro il giorno quindici del mese. Il produttore ammesso ha facolta' di recesso con decorrenza dal mese successivo, a condizione della presentazione di apposita comunicazione scritta entro il giorno quindici del mese corrente. 6.4. La violazione, da parte di un produttore ammesso ai sensi del comma 6.2, delle disposizioni concernenti lo STOVE di cui al presente provvedimento o del regolamento dello STOVE puo' dar luogo alla risoluzione di diritto all'ammissione allo STOVE. Art. 7. Obblighi dei partecipanti allo STOVE 7.1. I produttori che partecipano allo STOVE hanno l'obbligo di: a) offrire nello STOVE tutta la potenza disponibile delle unita' di produzione termoelettriche partecipanti allo STOVE, al netto dei programmi di immissione comunicati ai sensi del comma 7.6; b) rispettare i programmi di immissione risultanti dall'applicazione dell'art. 8; c) rispettare i limiti di esercizio delle unita' di produzione geotermoelettriche e idroelettriche indicati dal Gestore della rete ai fini del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale. 7.2. Per le unita' di produzione partecipanti allo STOVE non sono consentite ne' le cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario, ne' le cessioni di energia elettrica all'interno di un unico soggetto, tra le attivita' di produzione e di distribuzione dallo stesso svolte, qualora l'energia elettrica sia destinata al mercato vincolato. 7.3. Il Gestore della rete, nell'indicare i limiti di esercizio di cui al comma 7.1, lettera c), tiene conto dei limiti stabiliti dalle autorita' competenti e comunicati dai produttori al medesimo Gestore della rete, sotto la loro responsabilita'. 7.4. Ciascun produttore nello STOVE e' tenuto a dichiarare, per ciascuna unita' di produzione termoelettrica, i seguenti parametri che determinano la relativa offerta di vendita dell'energia elettrica: a) tipologia dell'unita' di produzione; b) potenza nominale dell'unita' di produzione; c) potenza disponibile dell'unita' di produzione; d) mix di combustibili utilizzati; e) curva di consumo specifico; f) costi unitari dei combustibili franco centrale espressi in termini percentuali rispetto al parametro standard Vt, costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97. 7.5. Le offerte di vendita di cui al comma 7.4 vengono formulate nel rispetto delle condizioni definite dal regolamento dello STOVE e hanno periodo di validita' coerente con il periodo di riferimento della programmazione delle unita' di produzione definito nel medesimo regolamento. 7.6. Al fine della determinazione del fabbisogno energetico dello STOVE i titolari di unita' di produzione che partecipano allo STOVE comunicano, secondo le modalita' definite nel regolamento dello STOVE, al Gestore della rete i programmi di immissione per la produzione di energia elettrica per le destinazioni diverse dallo STOVE. Art. 8. Funzioni regolamentate erogate nello STOVE 8.1. Nell'ambito dello STOVE sono organizzate e erogate dal Gestore della rete, a supporto dell'esecuzione dei rapporti commerciali di cui all'art. 10, le funzioni di seguito indicate: a) previsione del fabbisogno orario di energia elettrica del sistema elettrico nazionale, ivi incluso il prelievo degli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE; b) acquisizione delle offerte di vendita presentate dai partecipanti; c) ordinamento delle offerte di cui alla precedente lettera b), ai fini della compilazione di un ordine di merito delle medesime; d) determinazione dei programmi di immissione di ciascuna unita' di produzione, nel rispetto dei vincoli di rete e delle esigenze di riserva definite dal Gestore della rete; e) imputazione delle partite fisiche immesse in rete al singolo rapporto di somministrazione di cui al successivo art. 10 ai fini della regolazione delle partite economiche. 8.2. Il Gestore della rete determina la previsione del fabbisogno orario di energia elettrica da coprire attraverso lo STOVE sottraendo dalla previsione di cui al comma 8.1, lettera a): a) i programmi netti di importazione ed esportazione; b) i programmi di immissione delle unita' di produzione di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999; c) i programmi di immissione delle unita' di produzione che non partecipano allo STOVE corrispondenti alle immissioni di energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9; d) i programmi di immissione di energia elettrica comunicati dai produttori che partecipano allo STOVE ai sensi dell'art. 7, comma 7.6; e) i programmi di immissione delle unita' di produzione che non partecipano allo STOVE comunicati ai sensi dell'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 27/03. 8.3. Ai fini della copertura del fabbisogno energetico dello STOVE: a) la programmazione delle unita' di produzione idroelettriche, ivi incluse le unita' di pompaggio, e' effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera c); b) la programmazione delle unita' di produzione geotermoelettriche e' effettuata dai produttori nel rispetto dei vincoli specificati dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 7, comma 7.1, lettera c); c) la programmazione delle unita' di produzione termoelettriche e' effettuata attraverso la selezione delle medesime unita', utilizzando l'ordine di merito di cui al comma 8.1, lettera c), con gli obiettivi di ottimizzare l'uso complessivo delle risorse e di garantire la non discriminazione tra produttori. 8.4. Al fine del mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete si approvvigiona di energia elettrica per il bilanciamento, anche in tempo reale, modificando le immissioni di energia elettrica delle unita' di produzione partecipanti allo STOVE. Art. 9. Flussi informativi 9.1. Il Gestore della rete: a) trasmette all'autorita' copia dei contratti di adesione dei partecipanti allo STOVE; b) rende accessibili all'autorita', anche attraverso supporti informatici, le informazioni e i dati relativi allo svolgimento ed all'esito dello STOVE; c) trasmette, con cadenza mensile, all'autorita' una relazione sul funzionamento e sugli esiti dello svolgimento dello STOVE; d) registra e archivia le offerte di vendita di cui all'art. 7, comma 7.4, e gli altri elementi rilevanti ai fini della determinazione dei programmi di immissione delle unita' di produzione che partecipano allo STOVE. 9.2. Il Gestore della rete pubblica, con cadenza mensile, almeno le seguenti informazioni: a) articolazione delle macro-aree geografiche utilizzata per la rappresentazione del sistema elettrico nello STOVE; b) valore massimo delle capacita' di trasporto tra le macro-aree geografiche; c) tipologia delle unita' di produzione partecipanti allo STOVE e la relativa potenza disponibile aggregando tale dato per grandi tipologie di impianto e per macro-area geografica; d) unita' di produzione candidate a prestare la riserva secondaria e terziaria; e) previsioni di fabbisogno orario di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale di medio e breve termine suddivisa per macro-area; f) quantita' di riserva da approvvigionare suddivisa per macro-area. 9.3. Il Gestore della rete pubblica un rapporto mensile sull'attivita' dello STOVE. Art. 10. Disciplina dei rapporti commerciali 10.1. I rapporti commerciali di somministrazione dell'energia elettrica gestiti attraverso lo STOVE hanno scadenza coincidente con il periodo di operativita' dello STOVE come previsto nel precedente art. 3. 10.2. Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore partecipante allo STOVE e la societa' Enel S.p.a. e' imputata una quantita' di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.13. Al contratto di somministrazione tra ciascun produttore e il Gestore della rete e' imputata una quantita' di energia elettrica determinata ai sensi del comma 10.15. La regolazione delle connesse partite economiche e' effettuata in applicazione dei criteri di seguito precisati. 10.3. Il Gestore della rete determina, al termine di ciascun mese, la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla societa' Enel S.p.a. nello STOVE, di cui al successivo comma 10.4, e l'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, di cui al successivo comma 10.6. 10.4. La domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla societa' Enel S.p.a. nello STOVE e', in ciascuna fascia oraria, pari alla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o ad usi propri che le imprese distributrici acquistano dalla societa' Enel S.p.a., di cui al comma 10.5, e: a) l'energia elettrica importata e destinata al mercato vincolato ai sensi della deliberazione n. 226/02; b) l'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 non collocata tramite le procedure concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'industria 22 novembre 2002 e ceduta dal Gestore della rete al mercato vincolato. 10.5. L'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato o a usi propri che ciascuna impresa distributrice acquista dalla societa' Enel S.p.a. e' ottenuta dalla differenza tra l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato, e l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato. 10.6. L'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento e' pari, in ciascuna fascia oraria, alla differenza tra l'energia elettrica immessa in rete dalle unita' di produzione partecipanti allo STOVE e: a) la domanda residuale del mercato vincolato approvvigionata dalla societa' Enel S.p.a. nello STOVE, di cui al precedente comma 10.4; b) l'energia elettrica immessa in rete dalle unita' che partecipano allo STOVE e destinata ad alimentare gli impianti di pompaggio dei produttori che partecipano allo STOVE; c) l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03 dalle unita' di produzione che partecipano allo STOVE. 10.7. Le imprese distributrici comunicano al Gestore della rete, secondo i tempi e le modalita' dal medesimo definite: a) l'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato serviti dall'impresa distributrice, calcolata ai sensi dell'art. 27 del testo integrato; b) l'energia elettrica che le imprese distributrici hanno prodotto in proprio o acquistato direttamente da imprese produttrici facenti parte del medesimo gruppo societario, ai sensi del comma 25.1 del testo integrato, suddivisa per unita' di produzione; c) ogni altro dato o informazione richiesta dal Gestore della rete e rilevante ai fini della determinazione di cui al precedente comma 10.4. 10.8. Il Gestore della rete verifica che l'ammontare di energia elettrica comunicato dalle imprese distributrici ai sensi del comma 10.7, lettera b), sia coerente con le quantita' di energia elettrica comunicate al Gestore della rete ai sensi dell'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03. 10.9. L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore e' determinata secondo le modalita' di calcolo previste dall'art. 10, comma 10.1, della deliberazione n. 27/03. 10.10. L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di immissione relativo ad unita' di produzione di piccola e media taglia dotata di misuratore integratore e' determinata secondo le modalita' di calcolo previste dall'art. 10, comma 10.2, della deliberazione n. 27/03. 10.11. L'energia elettrica destinata allo STOVE da ciascun produttore e' pari all'energia elettrica immessa in rete dalle unita' di produzione nella sua disponibilita' partecipanti allo STOVE, al netto dell'energia elettrica: a) destinata ad alimentare i propri impianti di pompaggio; b) immessa in rete da tali unita' di produzione e imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 27/03. 10.12. La societa' Enel S.p.a. riconosce, al termine di ciascun mese, a ciascun produttore partecipante allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete dal medesimo produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato, determinata ai sensi del comma 10.13. 10.13. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato si ottiene moltiplicando la domanda residuale del mercato vincolato di cui al precedente comma 10.4, approvvigionata dalla societa' Enel S.p.a. in quel mese, per la quota di energia elettrica destinata allo STOVE dal medesimo produttore. Tale quota e' pari al rapporto tra l'energia elettrica destinata allo STOVE dal produttore ai sensi del precedente comma 10.11 e il totale dell'energia elettrica destinata allo STOVE dall'insieme dei produttori. 10.14. Il Gestore della rete riconosce, al termine di ciascun trimestre, a ciascun produttore ammesso allo STOVE un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento, determinata ai sensi del successivo comma 10.15. 10.15. L'energia elettrica immessa in rete da ciascun produttore e approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento si ottiene come differenza tra l'energia elettrica immessa dal produttore e destinata allo STOVE ai sensi del precedente comma 10.11 e l'energia elettrica destinata alla copertura della domanda residuale del mercato vincolato dal medesimo produttore ai sensi del precedente comma 10.13. Art. 11. Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE 11.1. Il Gestore della rete riconosce ai produttori, al termine di ciascun trimestre, un corrispettivo per la remunerazione della capacita' produttiva messa a disposizione ai fini della riserva secondaria, della riserva terziaria a salire nelle ore corrispondenti alle fasce orarie F1, F2 e F3 e della riserva terziaria a scendere nelle ore corrispondenti alla fascia oraria F4. 11.2. La capacita' di produzione messa a disposizione, secondo le modalita' definite dal Gestore della rete, ai fini della riserva secondaria e terziaria a salire e' pari, per i produttori che partecipano allo STOVE: a) alla differenza tra la potenza massima erogabile da ciascuna unita' di produzione in servizio, compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso, e il programma di immissione della medesima unita'; b) alla capacita' produttiva delle unita' di produzione fuori servizio resa disponibile al Gestore della rete ai fini del mantenimento dell'equilibrio tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica. 11.3. La capacita' di produzione messa a disposizione ai fini della riserva secondaria e terziaria a scendere e' pari, per i produttori che partecipano allo STOVE, alla differenza tra il programma di immissione di ciascuna unita' di produzione e la potenza minima erogabile dalla medesima unita' compatibilmente con i vincoli di rete e con i limiti di esercizio ammissibili per i serbatoi e i bacini di invaso. 11.4. Qualora un'unita' di produzione non rispetti il programma di immissione, ovvero un ordine di bilanciamento impartito dal Gestore della rete, la capacita' di produzione messa a disposizione del Gestore della rete ai fini della riserva e' posta pari a zero per l'intera giornata nella quale il mancato adempimento si e' verificato. 11.5. Il corrispettivo unitario da riconoscere ai produttori che forniscono la riserva secondaria e terziaria e' determinato come rapporto tra il gettito disponibile di cui al successivo comma 11.6 e la capacita' produttiva complessivamente messa a disposizione del Gestore della rete, ivi inclusa la capacita' di cui al successivo art. 12, comma 2, ai fini della riserva a salire e a scendere. 11.6. Il gettito disponibile e' pari al gettito complessivo delle componenti tariffarie rf, bf e bh, nonche' dell'eventuale saldo netto positivo relativo alla regolazione economica dello scambio dell'energia elettrica, al netto della parte di gettito utilizzata dal Gestore della rete per la remunerazione dell'energia elettrica: a) approvvigionata dal Gestore della rete nello STOVE per il servizio di dispacciamento; b) immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento da produttori che non partecipano allo STOVE. TITOLO III Approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento all'esterno dello STOVE Art. 12. Approvvigionamento e remunerazione della riserva secondaria e terziaria approvvigionate all'esterno dello STOVE 12.1. Qualora le risorse per la riserva secondaria e terziaria approvvigionate nello STOVE non fossero adeguate alla predisposizione dei margini di riserva definiti dal Gestore della rete, il medesimo si approvvigiona di detta riserva modificando i programmi di immissione delle unita' di produzione in servizio che non partecipano allo STOVE, ovvero servendosi della capacita' produttiva di unita' di produzione fuori servizio, secondo le modalita' definite dal medesimo Gestore della rete. 12.2. Ai fini della remunerazione della capacita' produttiva di cui al comma 12.1 si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 11, commi 11.1, 11.4 e 11.5. Art. 13. Approvvigionamento e remunerazione delle risorse per il bilanciamento approvvigionate all'esterno dello STOVE 13.1. Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti alla copertura del fabbisogno energetico da coprire attraverso lo STOVE, il Gestore della rete provvede a modificare i programmi di immissione dei produttori che non partecipano allo STOVE. 13.2. Qualora le risorse approvvigionate nello STOVE non fossero sufficienti, nel tempo reale, al mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete provvede a modificare le immissioni di energia elettrica delle unita' di produzione che non partecipano allo STOVE. 13.3. Il Gestore della rete riconosce ai produttori un corrispettivo pari al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica di cui all'art. 26 del testo integrato applicato all'energia elettrica immessa in rete in esecuzione di un ordine di bilanciamento. TITOLO IV Modificazioni ed integrazioni del testo integrato Art. 14. Modificazione dei corrispettivi per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato 14.1. All'art. 1, comma 1.1, del testo integrato e' aggiunta la seguente definizione: «componenti UC5 sono le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/kWh a copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.». 14.2. La lettera b) dell'art. 19, comma 19.1, del testo integrato e' sostituita dalla seguente lettera: «b) componente UC1, componente UC4 fissata pari a 0,03 centesimi di euro/kWh e componente UC5.». 14.3. Dopo l'art. 39.1 del testo integrato e' inserito il seguente articolo: «Art. 39.2. (Esazione della componente UC5). - 39.2.1. Gli esercenti il servizio di cui al comma 2.1, lettera b), versano alla cassa, entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito della componente UC5, in relazione al servizio erogato nello stesso bimestre.». 14.4. All'art. 40, comma 40.1, del testo integrato, dopo la lettera m), e' inserita la seguente lettera: «n) il conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, alimentato dalla componente UC5;». 14.5. Dopo l'art. 48.1, del testo integrato, e' inserito il seguente articolo: «Art. 48.2. (Conto oneri per la compensazione le perdite di energia elettrica). - 48.2.1. Il conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica viene utilizzato per la copertura dei costi a carico del Gestore della rete connessi all'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria a compensare la differenza tra perdite effettive e perdite standard nelle reti.». Art. 15. Modificazione delle modalita' di regolazione economica del servizio di vendita dell'energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato. 15.1. All'art. 25, comma 25.3, del testo integrato dopo le parole «e' tenuta al pagamento,» sono inserite le parole «al termine di ciascun mese,». Art. 16. Modificazione della tabella 13 dell'allegato n. 2 del testo integrato 16.1. La tabella 13 dell'allegato n. 2 del testo integrato e' sostituita con la tabella 1 allegata al presente provvedimento. TITOLO V Modificazioni ed integrazioni delle deliberazioni n. 27/03 e n. 81/02 Art. 17. Modificazioni ed integrazioni della deliberazione n. 27/03 17.1. L'art. 4, comma 4.9, della deliberazione n. 27/03 e' soppresso. 17.2. L'art. 4, comma 4.10, della deliberazione n. 27/03 e' sostituito dal seguente comma: «4.10. Per le unita' di produzione che non partecipano allo STOVE e che destinano almeno in parte l'energia elettrica prodotta ed immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi a clienti del mercato vincolato, l'utente del bilanciamento comunica al Gestore della rete l'energia immessa e destinata ai clienti del mercato vincolato per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 specificando l'impresa distributrice a cui tale energia elettrica e' destinata. Per tali unita' di produzione, l'energia elettrica imputata ai contratti per lo scambio dell'energia elettrica e' determinata come differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di immissione corrispondenti alle medesime unita' di produzione e la predetta energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.». 17.3. All'art. 7, comma 7.1, della deliberazione n. 27/03, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «c) il corrispettivo determinato applicando la componente UC5 all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.». 17.4. All'art. 7, comma 7.3, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti parole: «c) il corrispettivo determinato applicando la componente UC5 all'energia elettrica prelevata nel punto di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4.». 17.5. All'art. 7, comma 7.7, della deliberazione n. 27/03 le parole «e alle unita' di produzione che il gestore della rete utilizza per la riserva» sono soppresse. 17.6. Il titolo 4 della deliberazione n. 27/03 e' soppresso. 17.7. La tabella 1 della deliberazione n. 27/03 e' sostituita con la tabella 2 allegata al presente provvedimento. 17.8. Le disposizioni di cui alla deliberazione n. 81/02, come successivamente modificata, sono soppresse. TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali Art. 18. Sorveglianza a garanzia dell'equilibrio del mercato elettrico 18.1. L'autorita' esercita una funzione di sorveglianza sull'andamento dei rapporti di somministrazione di cui all'art. 2, al fine di garantire certezza nella regolazione economica dei rapporti commerciali e prevenire l'imposizione di oneri impropri a carico dei clienti del mercato vincolato. 18.2. La funzione di sorveglianza di cui al comma precedente viene esercitata con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 10.4, 10.5 e 10.6, e al trasferimento delle partite in tal modo negoziate ai distributori e ai clienti del mercato libero. Art. 19. Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per il secondo semestre dell'anno 2003 19.1. I valori della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a), del testo integrato sono fissati, per il secondo semestre dell'anno 2003, come nella tabella 3 allegata al presente provvedimento. Art. 20. Disposizioni transitorie e finali 20.1. Entro il 15 luglio 2003, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita', verificandone eventualmente l'implementazione con le imprese distributrici, una proposta per la revisione, a valere per il secondo semestre del 2003, delle fasce orarie rilevanti per la produzione di energia elettrica. Tale proposta e' formulata tenendo conto delle intervenute modifiche del diagramma temporale di prelievo dell'energia elettrica nel sistema elettrico nazionale e a parita' di tariffe ai clienti finali. 20.2. Il regolamento dello STOVE e' adottato dal Gestore della rete e pubblicato nel suo sito Internet entro il 15 luglio 2003. 20.3. Il Gestore della rete predispone e pubblica nel suo sito Internet entro il 31 luglio 2003 un avviso recante modalita' e condizioni, definite secondo principi di trasparenza e non discriminazione, per l'ammissione allo STOVE dei produttori interessati. 20.4. Il Gestore della rete puo' disporre misure di gradualita' per l'entrata in operativita' dello STOVE, al fine di garantire il raccordo tra il precedente sistema di programmazione delle unita' di produzione e lo STOVE medesimo. L'applicazione delle misure di gradualita' non si estende oltre il 31 luglio 2003. 20.5. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) entra in vigore dal 1° luglio 2003.
Tabella 1
===================================================================== |Per clienti finali e per| | i punti di | | interconnessione | Per imprese Livello di tensione| virtuale % (A) | distributrici % (B) ===================================================================== AAT |2,8 |0,8 --------------------------------------------------------------------- AT |2,8 |1,8 --------------------------------------------------------------------- MT |4,7 |3,7 --------------------------------------------------------------------- BT |10,0 |7,4
Tabella 2
===================================================================== Fascia oraria |rf (centesimi di euro/kWZ) |bf (centesimi di euro/kWZ) ===================================================================== F1 |0,87 |0,23 F2 |0,35 |0,09 F3 |0,19 |0,05 F4 |0,00 |0,00
Tabella 3
===================================================================== Fascia oraria | Prezzo (centesimi di euro/kWZ) ===================================================================== F1 |9,399 F2 |3,779 F3 |2,047 F4 |0,000 |
|
|
|