Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 agosto 2003, n. 243 |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatta a Roma il 15 gennaio 2001. |
| Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 65 della Convenzione stessa. |
| Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3388): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro ad interim degli affari esteri (Berlusconi) il 14 novembre 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XI. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21 gennaio 2003, e il 19 febbraio 2003. Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2097): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª. Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 e 15 maggio 2003. Relazione presentata il 12 giugno 2003 (atto n. 2097-A) relatore sen. F. Provera. Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003. |
| CAPITOLO II ISTITUZIONE DELL'UFFICIO CONSOLARE E NOMINA DEI FUNZIONARI CONSOLARI
Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare
1. Un Ufficio consolare dello Stato d'invio puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono concordati tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza. 3. Possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare con il consenso dello Stato di residenza. 4. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 5. In mancanza di un accordo specifico sul numero dei membri dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che esso sia mantenuto nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.
Articolo 3 Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio Consolare
1. Prima della nomina del Capo dell'Ufficio consolare da parte dello Stato di invio e' necessario ottenere per la via diplomatica il consenso dello stato di residenza relativamente alla persona proposta. 2. Qualora lo stato di residenza non dia il proprio consenso alla nomina della persona quale capo dell'Ufficio consolare, esso non e' tenuto a motivarne le ragioni allo Stato d'invio. 3. Lo stato di invio, trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza, per la via diplomatica, la lettera patente relativa alla nomina del capo dell'ufficio consolare. Tale documento indica le generalita' complete del capo dell'ufficio consolare, la classe, la circoscrizione consolare e la sede della stessa. 4. Al ricevimento della lettera patente lo Stato di residenza rilascia a quest'ultimo, senza indugio, un exequatur, in qualsiasi forma. Lo Stato di residenza che rifiuta la concessione dell'exequatur non e' tenuto a darne le ragioni allo Stato di invio. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo e all'art. 4, il Capo dell'Ufficio consolare puo' iniziare ad esercitare le sue funzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur in qualsiasi forma. 6. Lo Stato di residenza puo' consentire che il capo dell'Ufficio consolare eserciti le proprie funzioni in via provvisoria fino a che non e' rilasciato l'exequatur in qualsiasi forma. In tal caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 7. Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa esercitare le proprie funzioni nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 4 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare
1. Qualora il Capo dell'Ufficio consolare non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui sia vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari di detto ufficio nonche' i membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, possono essere incaricati dallo Stato d'invio dell'esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare. 2. Le generalita' complete della persona avente le funzioni di Capo dell'ufficio consolare devono essere notificate da parte dell'Autorita' competente dello Stato di invio al Ministero degli Affari Esteri dello stato di residenza o all'Autorita' designata da detto Ministero. Come norma generale detta notifica deve essere effettuata preventivamente. 3. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza accorderanno assistenza e protezione a chi esercita temporaneamente le funzioni di capo dell'ufficio consolare. Per la durata dell'esercizio delle sue funzioni si applicano nei suoi riguardi le disposizioni della presente Convenzione, quali esse sono applicabili al Capo dell'ufficio consolare in questione. 4. Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche di cui gode in virtu' del suo status diplomatico.
Articolo 5 Nomina dei membri del personale consolare
1. Le generalita' complete, la categoria e la classe di tutti i membri del personale consolare diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, saranno comunicati dallo Stato d'invio allo Stato di residenza con anticipo tale da permettere allo Stato di residenza, se lo desidera, di esercitare i propri diritti in base al comma 3 dell'art. 7. 2. Lo Stato di residenza rilascia a tutti i membri dell'Ufficio Consolare, nonche' ai membri delle loro famiglie, carte di identita' che indicano il loro status di membri del personale dell'Ufficio Consolare e di membri delle loro famiglie.
Articolo 6 Cittadinanza dei funzionari consolari
1. Il funzionario consolare di carriera puo' essere solamente cittadino dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.
Articolo 7 Dichiarazione di "persona non grata"
1. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento notificare allo Stato di invio per la via diplomatica che un funzionario Consolare e' "persona non grata" o che un membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso lo Stato di invio, a seconda dei casi, richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni presso l'Ufficio Consolare. 2. Qualora lo Stato di invio rifiuti o, entro un termine ragionevole, non adempia agli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', a seconda dei casi, ritirare l'exequatur o altra autorizzazione pertinente rilasciata alla persona in questione e non considerarla piu' membro del personale Consolare. 3. La persona nominata membro dell'Ufficio Consolare puo' essere dichiarata non accettabile prima di arrivare sul territorio dello Stato di residenza o, se gia' si trova nello Stato di residenza, prima di assumere le proprie funzioni presso l'Ufficio Consolare. In tal caso lo Stato d'invio ritira la nomina. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo lo Stato di residenza non e' tenuto ad indicare allo Stato d'invio i motivi della propria decisione.
Articolo 8 Notifica allo Stato di residenza delle nomine degli arrivi e delle partenze
1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questo designata devono essere notificati:
a) l'arrivo dei membri dell'ufficio consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo e la partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita'; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita' e siano residenti nello Stato di residenza.
2. Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere notificati preventivamente.
Articolo 9 Cessazione delle funzioni dei membri dell'Ufficio consolare
Le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare cessano, inter alia:
a) con la notifica da parte dello Stato di invio allo stato di residenza della cessazione delle funzioni; b) con il ritiro dell'exequatur; c) con la notifica allo Stato di invio da parte dello Stato di residenza che quest'ultimo ha cessato di considerare la persona interessata come membro dell'Ufficio consolare.
Articolo 10 Partenza dallo Stato di residenza
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri dell'Ufficio consolare ed ai membri del personale privato che non siano cittadini dello Stato di residenza o cittadini stranieri permanentemente residenti nel suo territorio, nonche' ai membri delle loro famiglie, quale sia la loro cittadinanza, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il territorio dello Stato di residenza nei termini piu' adeguati dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso in particolare deve, se necessario, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto occorrenti per le persone stesse ed i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza la cui esportazione sia vietata al momento della partenza.
CAPITOLO III AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'
Articolo 11 Locali consolari e residenze
1. Lo stato di residenza deve prestare assistenza allo stato di invio:
a) ai fini dell'acquisizione della proprieta', affitto o acquisizione in qualsiasi altra forma da parte di quest'ultimo, in conformita' con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza, in proprio o attraverso persone fisiche o giuridiche a cio' autorizzate, di:
- edifici o parti di essi destinati ai locali consolari, alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e degli altri Membri, dell'Ufficio consolare che non siano cittadini dello Stato di residenza o residenti permanenti in detto Stato; - terreni per costruire locali consolari e le residenze;
b) per il rinnovo e l'adattamento di detti locali consolari, residenze o terreni ad essi destinati o la costruzione degli stessi.
2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo stato di invio dal rispetto della legislazione dello stato di residenza relativa alla localizzazione e all'architettura degli edifici nonche' alla pianificazione urbanistica e di zona.
Articolo 12 Tutela degli Uffici Consolari e dei loro membri
1. Lo Stato di residenza accorda ogni agevolazione necessaria per l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio Consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio Consolare di svolgere la loro attivita' e di godere dei diritti, privilegi e immunita' concessi dalla presente Convenzione. 2. Lo Stato di residenza tratta i membri dell'Ufficio Consolare e i membri delle loro famiglie con il rispetto loro dovuto e adotta tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi attentato alla loro persona, alla loro liberta' e dignita'.
Articolo 13 Bandiera e stemma nazionale
1. Lo Stato di invio ha il diritto di utilizzare la propria bandiera ed il proprio stemma nello Stato di residenza in conformita' alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui suoi mezzi di trasporto quando essi sono utilizzati per esigenze di servizio. 3. Lo stemma dello Stato d'invio con una iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua ufficiale di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sul muro esterno degli edifici consolari nonche' della residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ciascuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.
Articolo 14 Inviolabilita' dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedere negli edifici e nelle parti degli stessi utilizzati esclusivamente per i fini dell'Ufficio consolare, e nei terreni di pertinenza degli stessi, solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio, o della persona da essi designata. In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti appropriati per assicurare la sicurezza dei locali consolari, per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita. 3. I locali consolari, l'arredamento, le proprieta' nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione per difesa nazionale o per pubblica utilita'. Se l'esproprio e' necessario a tali fini saranno adottate tutte le misure possibili per evitare che sia impedito l'esercizio delle funzioni consolari e sara' immediatamente versato allo Stato d'invio un indennizzo adeguato ed effettivo. 4. Le disposizioni del primo comma del presente Articolo si applicano anche alla residenza del Capo dell'Ufficio Consolare.
Articolo 15 Inviolabilita' dell'archivio e dei documenti consolari
L'archivio consolare ed i documenti sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino.
Articolo 16 Protezione dei locali e degli archivi consolari e degli interessi dello Stato di invio in circostanze eccezionali
1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra le due Parti Contraenti:
a) lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, rispettare e proteggere i locali consolari nonche' i beni dell'ufficio consolare e gli archivi consolari; b) lo Stato di invio puo' affidare la custodia dei locali consolari e dei beni che vi si trovino nonche' degli archivi consolari ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza; c) lo Stato di invio puo' affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. Qualora l'Ufficio consolare venga chiuso temporaneamente o definitivamente, sono applicabili le disposizioni della lettera a) del primo comma del presente articolo, inoltre:
a) se lo Stato di invio, pur non essendo rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro ufficio consolare nel territorio dello Stato di residenza, a quest'ufficio puo' essere affidata la custodia dei locali dell'Ufficio consolare che e' stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonche', con il consenso dello Stato di residenza, esso puo' essere incaricato dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di quell'ufficio consolare; b) se lo Stato d'invio non ha ne' missioni diplomatiche ne' altro ufficio consolare nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del primo comma del presente articolo.
Articolo 17 Esenzione fiscale dei locali consolari
1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per cio' che riguarda:
a) l'acquisizione della proprieta', possesso o godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, in conformita' con la legislazione dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dalle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 29.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto ditale Stato.
Articolo 18 Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza assicura e tutela la liberta' di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potra' utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potra' installare ed utilizzare una stazione radio ricetrasmittente solo con il consenso dello Stato di residenza. 2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare e' inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni. 3. La valigia consolare non puo' essere ne' aperta, ne' trattenuta. Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le Autorita' dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verra' rispedita al suo luogo di origine. 4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili che indichino tale qualita' e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonche' i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio. 5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale che attesti la sua qualita' e precisi il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. 6. Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunita' ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avra' consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata. 7. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non e' tuttavia considerato corriere consolare. Previo consenso delle Autorita' locali competenti, l'Ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dal comandante della nave o dell'aeromobile.
Articolo 19 Liberta' di movimento
Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso e' proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza deve assicurare a tutti i membri dell'Ufficio consolare la liberta' di movimento e di circolazione nel suo territorio.
Articolo 20 Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente. 2. Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente articolo, i funzionari consolari ed i membri delle loro famiglie non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una sentenza definitiva secondo la legislazione della Parte Contraente ove e' stata emessa. 3. Se un procedimento penale e' promosso contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a comparire davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovra' iniziare nei termini piu' brevi.
Articolo 21 Notifica di casi di arresto, di detenzione preventiva o di procedimento penale
In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti di quest'ultimo, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.
Articolo 22 Immunita' dalla giurisdizione
1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari. 2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di azione civile:
a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio, o b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.
Articolo 23 Obbligo di prestare testimonianza
1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione possono essere applicati nei suoi confronti. 2. L'Autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa puo', ogni qualvolta cio' sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la stia residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto. 3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza ufficiale ed i documenti ad essa relativi. Essi hanno altresi' diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.
Articolo 24 Rinuncia ai privilegi ed alle immunita'
1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunita' previsti agli articoli 20, 22 e 23. 2. La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza. 3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunita' giurisdizionale ai sensi dell'articolo 22, non possono invocare l'immunita' giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale. 4. La rinuncia alla immunita' giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunita' relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali e' necessaria una rinuncia distinta.
Articolo 25 Esenzione dalla registrazione e dal permesso di residenza o di soggiorno
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno. 2. Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano ne' all'impiegato consolare che non e' impiegato permanente dello Stato d'invio o che esercita un'attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, ne' ad un membro della sua famiglia.
Articolo 26 Esenzione dal permesso di lavoro
1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro relativamente all'impiego di stranieri. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attivita' privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.
Articolo 27 Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia che non esercitano attivita' lucrative nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato al servizio esclusivo dei membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
a) non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato, e b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.
3. I membri dell'Ufficio Consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo non si applica, devono rispettare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione e' prevista da detto Stato.
Articolo 28 Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare
1. I funzionari e gli impiegati consolari nonche' i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'art. 29; b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 17; c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprieta' percepite dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 30; d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi; f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'art. 17.
2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare. 3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non e' esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.
Articolo 29 Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale
1. In base alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:
a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio Consolare; b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.
2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione. 3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei loro familiari sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione e' vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato. 4. Nessuna disposizione del presente articolo puo' essere interpretata nel senso di permettere l'importazione nel territorio dello Stato di residenza, o l'esportazione da esso, di oggetti la cui importazione ed esportazione e' vietata dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.
Articolo 30 Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri della sua famiglia
In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto a:
a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b) non esigere il pagamento di diritti di successione ne' di passaggio di proprieta' nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualita' di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
Articolo 31 Inizio e fine dei privilegi e delle immunita' consolari
1. Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingesso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trovano gia' su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare. 2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonche' i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunita' previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunita' in conformita' del comma 1 del presente articolo o dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato. 3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunita', nonche' quelli dei membri della sua famiglia o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole a tal fine e continuano ad applicarsi fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente articolo, i loro privilegi e le loro immunita' terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine successivo ragionevole, i loro privilegi e le loro immunita' continuano a sussistere fino al momento della partenza. 4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunita' dalla giurisdizione continua comunque a sussistere senza limiti di durata. 5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunita' di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.
Articolo 32 Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunita', tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. 2. I locali consolari non devono essere usati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari. 3. La disposizione del comma 2 del presente articolo non esclude la possibilita' che vengano aperti uffici ed ospitati altri enti od istituzioni in parti dell'edificio in cui sono situati i locali consolari, a condizione che i locali ad essi destinati siano separati da quelli usati da quello dell'Ufficio consolare. In tal caso i locali destinati ai suddetti uffici, istituzioni o enti, ai fini della presente convenzione, non sono considerati costituire parte dei locali consolari.
Articolo 33 Assicurazioni contro danni causati a terzi
I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
Articolo 34 Norme particolari relative alle attivita' lucrative
1. I funzionari consolari non possono svolgere nello Stato di residenza attivita' professionali o commerciali per proprio utile personale. 2. Non godono dei privilegi e delle immunita' previste dalla presente Convenzione:
a) gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio per quanto riguarda le attivita' lucrative private da essi svolte nello Stato di residenza; b) i membri della famiglia delle persone di cui alla lettera a) del presente comma e i membri del loro personale privato; c) i membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare che svolgono in proprio attivita' lucrative private nello Stato di residenza.
3. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
Articolo 35 Cittadini e residenti permanenti dello Stato di residenza
I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari ed i membri delle loro famiglie, che siano cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, nonche' i membri del personale privato, godono delle agevolazioni, privilegi e immunita' solo nella misura in cui esse sono loro concesse dallo Stato di residenza. Quest'ultimo Stato, tuttavia, esercita la propria giurisdizione nei confronti di tali persone in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
CAPITOLO IV FUNZIONI CONSOLARI
Articolo 36 Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni consolari sono esercitate dagli Uffici Consolari. Esse possono anche essere esercitate dalla missione diplomatica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresi' applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica dello Stato d'invio. 3. I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata. 4. Nell'esercizio delle funzioni consolari la missione diplomatica puo' rivolgersi:
a) alle Autorita' locali della circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.
5. I privilegi e le immunita' dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto riguarda la loro attivita' svolta nell'esercizio delle proprie funzioni, le immunita' ed i privilegi continuano a sussistere senza limiti di durata.
Articolo 37 Esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione consolare e al di fuori di essa, in uno Stato terzo o per conto di uno Stato terzo
1. Il funzionario consolare esercita le funzioni consolari di cui alla presente convenzione dell'ambito della propria circoscrizione consolare. 2. Il funzionario consolare puo', con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le funzioni consolari fuori dalla propria circoscrizione. 3. Lo Stato d'invio puo', previa notifica agli Stati interessati, incaricare un ufficio consolare costituito nello Stato di residenza dell'esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo, a meno che lo Stato di residenza non vi si opponga espressamente. 4. Previa notifica allo Stato di residenza un ufficio consolare dello Stato di invio puo', salvo obiezione dello Stato di residenza, esercitare le funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 5. In base alla presente Convenzione ed agli altri accordi internazionali vigenti, i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio dello Stato di residenza funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari. 6. In base alla presente Convenzione ed agli altri accordi internazionali vigenti, i funzionari consolari della Federazione Russa possono esercitare nello Stato di residenza funzioni consolari a favore dei cittadini della Repubblica Bielorussa che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Articolo 38 Rapporti con le autorita' dello Stato di residenza
I funzionari consolari, nell'esercizio delle proprie funzioni, possono rivolgersi:
a) alle autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare; b) alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza nonche' dagli accordi internazionali pertinenti.
Articolo 39 Funzioni consolari
Sono funzioni consolari, in base alle disposizioni contenute negli articoli della presente Convenzione:
a) difendere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio nonche', in generale, i diritti e gli interessi dello Stato di invio; b) promuovere lo sviluppo dei rapporti commerciali, economici, culturali e scientifici tra le Parti Contraenti, nonche' lo sviluppo di relazioni di amicizia tra di esse, nei diversi modi, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione; c) accertare con ogni mezzo lecito le condizioni e gli avvenimenti della vita commerciale, economica, cultuale e scientifica nello Stato di residenza e informare a questo proposito lo Stato di invio; d) emettere, annullare, correggere, ritirare, sequestrare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio, nonche' emettere, rinnovare o annullare visti o documenti corrispondenti alle persone che intendono recarsi nello Stato di invio; e) assicurare aiuto e collaborazione ai cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio; f) individuare, con l'ausilio degli organi competenti dello Stato di residenza, la residenza di cittadini dello Stato di invio quando siano in gioco interessi patrimoniali di questi o altri interessi; g) svolgere attivita' notarili, di registrazione di atti di stato civile o altre attivita' similari, nonche' esercitare altre funzioni di carattere amministrativo, a condizione di non contravvenire in alcun modo alla legislazione dello Stato ospitante; h) legalizzare documenti; i) tutelare gli interessi dei cittadini (persone fisiche e giuridiche) dello Stato di invio in caso di successione mortis causa sul territorio deLlo Stato di residenza e in conformita' con la legislazione di quest'ultimo; j) tutelare, nei limiti fissati dalla legislazione dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e di altre persone incapaci, cittadini dello Stato di invio, in particolare nei casi in cui si renda necessaria per queste persone l'istituzione di una qualunque forma di tutela o curatela; k) assicurare, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, la debita rappresentanza dei cittadini dello Stato di invio presso organi giudiziari o ogni altro organo competente dello Stato di residenza al fine di ottenere, in conformita' con la legislazione dello Stato di residenza, provvedimenti relativi alle misure preventive a salvaguardia di diritti ed interessi di questi cittadini qualora, essendo assenti o per motivi di altro genere, essi non possano esercitare tempestivamente la difesa dei loro diritti e interessi; l) trasmettere atti giudiziari e non, diretti ai cittadini dello Stato di invio, e eseguire commissioni rogatorie relative a procedimenti civili e commerciali in conformita' agli accordi internazionali vigenti tra le Parti Contraenti o, in mancanza di questi, in ogni altro modo che non sia in contrasto con (a legislazione dello Stato di residenza; m) esercitare il diritto di controllo e di ispezione, previsti dalla legislazione dello Stato di invio, sulle navi e aeromobili di quest'ultimo, nonche' sui loro equipaggi; n) assistere le navi e gli aeromobili di cui alla lettera m) del presente articolo, nonche' i loro equipaggi, ricevere notifiche relative alla navigazione di questi, esaminare e compilare documenti di bordo e, fatti salvi i diritti degli organi competenti dello Stato ospitante, investigare su eventuali incidenti occorsi in navigazione, contribuire alla risoluzione di qualunque controversia che dovesse intervenire tra il comandante e gli altri membri dell'equipaggio, in conformita' della Legislazione dello Stato di invio; o) svolgere tutte le altre funzioni attribuite dallo Stato di invio all'ufficio consolare che non siano vietate dalLa legislazione dello Stato di residenza o alle quali non si opponga lo Stato di residenza ovvero che siano previste da accordi internazionali in vigore tra le Parti Contraenti.
Articolo 40 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
1. Il funzionario consolare puo' liberamente comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa liberta' di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e recarsi presso gli stessi. 2. Le autorita' competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile il contatto e la comunicazione dei funzionari consolari dello Stato d'invio con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato di residenza, la ricerca di cittadini dello Stato di invio di cui si siano perse le tracce e, in caso di catastrofe o di altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
Articolo 41 Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio detenuti
1. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza qualora nella sua circoscrizione consolare un cittadino dello Stato d'invio e' assoggettato a qualunque forma di privazione della liberta', entro due giorni lavorativi dall'adozione delle misure relative. L'informazione deve indicare le generalita' complete dell'interessato, i motivi del provvedimento, il tempo ed il luogo di detenzione nonche' l'indirizzo del funzionario che ha adottato o approvato il provvedimento. 2. Il cittadino dello Stato d'invio assoggettato a qualunque forma di restrizione della liberta' ha il diritto di inviare qualsiasi comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio. Tale comunicazione viene trasmessa tempestivamente dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza. L'ufficio consolare dello Stato d'invio ha il diritto di inviare qualsiasi comunicazione al cittadino di detto Stato, che sia stato soggetto a restrizioni della liberta' in qualsiasi forma. Tale comunicazione e' trasmessa tempestivamente dalle Autorita' dello stato di residenza. 3. Il funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino dello Stato d'invio assoggettato a qualunque forma di restrizione della liberta', di intrattenersi e mantenere i contatti con lui, di provvedere alla sua rappresentanza legale. Il diritto ad effettuare la prima visita e' accordato ai funzionari consolari nel termine massimo di 5 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui il cittadino e' stato assoggettato a qualunque forma di privazione della sua liberta'. Le visite successive saranno permesse almeno due volte al mese, dopo la prima visita. 4. Il funzionario consolare si asterra' da ogni intervento a favore del cittadino dello Stato di invio assoggettato a qualunque forma di privazione della liberta' se questi vi si oppone in presenza del funzionario stesso. Le Autorita' competenti, dello stato di residenza informano i cittadini dello Stato di invio assoggettati a misure privative di liberta' o sottoposti a giudizio o ad altri procedimenti dei loro diritti in base alle disposizioni del presente articolo, facendone registrazione agli atti. 5. Dopo la sentenza il funzionario consolare ha diritto di visitare il cittadino dello Stato d'invio che sconta la pena in detenzione. 6. Ai fini del presente articolo ogni riferimento a persona assoggettata a qualunque forma di restrizione della liberta' indica la persona detenuta, arrestata o assoggettata a qualsiasi altra forma di limitazione della sua liberta' personale, inclusa la persona detenuta in pendenza di giudizio o in esecuzione di una condanna penale nel territorio dello Stato di residenza. 7. I diritti previsti dal presente articolo sono esercitati conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, alla condizione, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire di realizzare pienamente le finalita' per le quali i diritti previsti dal presente articolo vengono accordati.
Articolo 42 Funzioni notarili
1. Il funzionario consolare, in conformita' con la legislazione dello Stato di invio, ha il diritto di esercitare attivita' notarili ad eccezione degli atti tra cittadini dello stato di residenza e di atti destinati ad avere effetti giuridici nello Stato di residenza. 2. Gli atti notarili formati da un funzionario consolare hanno lo stesso valore giuridico ed efficacia probatoria di attivita' notarili compiute dagli organi competenti dello Stato di residenza.
Articolo 43 Funzioni relative alle successioni
1. Le competenti Autorita' dello Stato di residenza notificano senza indugio al funzionario consolare il decesso, avvenuto nell'ambito della sua circoscrizione, di una persona che dette Autorita' sanno essere cittadino dello Stato di invio ed informano il funzionario consolare dell'esistenza di beni ereditari o di un testamento o della circostanza che una persona presente o rappresentata nello Stato di residenza e' stata incaricata dell'amministrazione dell'eredita'. 2. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il funzionario consolare dell'esistenza di beni ereditari situati nello Stato di residenza di cui sia erede o beneficiano lo Stato d'invio o una persona fisica o giuridica che dette Autorita' competenti sanno essere cittadino dello Stato d'invio. Le disposizioni, del presente paragrafo si applicano anche qualora le Autorita' competenti dello Stato di residenza vengano a conoscenza dell'apertura nel territorio di uno Stato terzo di un'eredita' a favore di un cittadino dello Stato d'invio. 3. Qualora il funzionario consolare apprenda per primo l'avvenuto decesso nello Stato di residenza di un cittadino dello Stato d'invio o che esistono beni ereditari nello Stato di residenza, lasciati da un cittadino dello Stato d'invio defunto, ne informa la Autorita' competenti dello Stato di residenza. 4. Per le questioni relative ai beni ereditari di cui ai commi 1, 2, 3, del presente articolo e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto:
a) di richiedere allo Stato di residenza l'adozione di misure, o di adottarle egli stesso, per la salvaguardia, la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari; b) di essere presente, personalmente o tramite un rappresentante, o altrimenti di partecipare all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a) del presente comma; c) qualora un cittadino dello Stato di invio che ha un interesse legittimo sui beni ereditari non sia presente o rappresentato nello Stato di residenza, di assicurare che esso venga rappresentato.
5. Qualora vengano adottate misure per assicurarne la rappresentanza ai sensi del comma 4, lettera c) del presente articolo, detta rappresentanza resta valida fino a che le persone rappresentate nominino i propri rappresentanti o assumano la tutela dei propri diritti o interessi. 6. In caso di decesso nel corso di un soggiorno temporaneo nello Stato di residenza di un cittadino dello Stato di invio non residente permanente in detto Stato, il funzionario consolare, in conformita' con la legislazione dello Stato di invio puo' prendere temporaneamente possesso e disporre dei documenti, denaro e altri beni del defunto a condizione che non vi sia nessuno che, nello Stato di residenza, abbia il diritto a detti documenti, denaro o proprieta' personali. Il possesso provvisorio e' trasferito, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ad un amministratore, od altra persona autorizzata. 7. Dopo il completamento delle procedure relative alla successione, lo Stato d'invio e quello di residenza facilitano il trasferimento dei beni ereditari:
a) autorizzando l'esportazione e l'importazione dei beni ereditari, l'esportazione e importazione dei quali non sia espressamente proibita dalle leggi e regolamenti degli Stati le cui autorizzazioni di esportazione e di importazione sono necessarie; b) permettendo la vendita di quella parte dei beni ereditari che non e' esportata in base alla lettera a) del presente comma; c) consentendo che il ricavato netto di tale vendita, dedotti i canoni, imposte e diritti, sia trasmesso agli eredi o beneficiari nel loro Stato di residenza in ogni valuta liberamente convertibile.
8. Qualora un cittadino dello Stato d'invio ha diritto, in seguito al decesso di una persona, a somme di denaro o altri beni, inclusi i beni ereditari e i pagamenti per assicurazione sulla vita e quelli effettuati in applicazione di leggi sul risarcimento del danno prodotto da incidenti, e tale cittadino nomi e' presente nello Stato di residenza, il funzionario consolare puo', per conto di quest'ultimo, ricevere dal tribunale, dalle Autorita' competenti o da persone dette somme di denaro o altri beni.
Articolo 44 Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione con lo Stato di residenza
1. Il funzionario consolare riceve domande e istanze e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorita' dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorita' dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.
Articolo 45 Funzioni relative allo stato civile
1. Il funzionario consolare:
a) redige e inscrive nei registri gli atti dello stato civile relativi ai cittadini dello Stato d'invio e riceve, richiede e trasmette le comunicazioni ed i documenti in materia; b) celebra matrimoni e registra divorzi qualora previsto dalle leggi dello Stato d'invio, alla condizione che entrambi i coniugi siano cittadini dello Stato di invio; c) puo' richiedere alle competenti Autorita' locali dello Stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalita' previste dalla legislazione dello Stato di residenza.
Articolo 46 Funzioni in materia di tutela e curatela
1. Le competenti Autorita' dello Stato di residenza informano tempestivamente l'Ufficio consolare dello Stato d'invio dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato d'invio e a quella dello Stato di residenza ed agli accordi internazionali in vigore tra le Parti Contraenti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorita' dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Articolo 47 Assistenza alle navi
1. Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si trovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza. 2. Il funzionario consolare ha il diritto di incontrare il Comandante e i membri dell'equipaggio, a bordo della nave o altrove, e di comunicare con loro. Il Comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di recarsi liberamente all'Ufficio consolare dello Stato di invio e di comunicare con questo. 3. Il funzionario consolare puo' richiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato di residenza per l'esercizio delle sue funzioni relative a tutte le questioni concernenti una nave dello Stato di invio, il comandante, i membri dell'equipaggio ed il carico.
Articolo 48 Assistenza al Comandante e all'equipaggio
1. Nella misura in cui sia previsto dalla legislazione dello Stato d'invio e non sia contrario alla legislazione dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto:
a) di prestare assistenza alla nave dello Stato di invio e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonche' la permanenza e la partenza; b) di svolgere indagini su qualsiasi incidente sopravvenuto a bordo della nave dello Stato di invio, sia durante il viaggio sia nei porti, interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio, esaminare e vidimare i documenti di bordo, ottenere informazioni sul viaggio e la destinazione della nave; c) adottare ogni misura necessaria per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo; d) esercitare le proprie competenze nella soluzione delle controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, incluse le controversie sui contratti d'ingaggio e sulle paghe; e) adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante e dei membri dell'equipaggio; f) adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri; g) emettere e rinnovare documenti specifici relativi ai membri dell'equipaggio, in conformita' con le leggi ed i regolamenti dello stato di invio; h) ricevere, redigere, autenticare, prorogare i documenti relativi alla nave dello Stato di invio ed al suo carico, in particolare quelli concernenti ha nazionalita' della nave, il diritto di proprieta' e gli altri diritti reali, lo stato e il mantenimento della nave; i) rilasciare in conformita' alle leggi dello Stato di invio, certificati per viaggiare con la bandiera dello stato di invio qualora la nave sia acquistata all'estero; j) adottare ogni altro provvedimento in applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di invio relativi alla navigazione mercantile.
2. Il funzionario consolare ha il diritto, conformemente alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, di comparire insieme al comandante o a membri dell'equipaggio, per assisterli, dinanzi ai Tribunali ed altre Autorita' dello Stato di residenza, e, a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un avvocato o di altra persona che abbia la funzione di interprete o di rappresentante legale in sede giudiziaria.
Articolo 49 Esercizio della giurisdizione a bordo delle navi
1. Le autorita' competenti dello Stato di residenza non eserciteranno la giurisdizione penale per eseguire l'arresto di una persona o per compiere atti di istruzione a bordo di una nave battente bandiera dello Stato di invio che si trovi in un porto dello Stato di residenza, a seguito di un reato commesso a bordo di detta nave, se non nei seguenti casi:
a) le conseguenze del reato si ripercuotono sul territorio dello Stato di residenza; b) il reato, o le sue conseguenze, sono di natura tale da turbare la tranquillita' o l'ordine pubblico a terra, nel porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello Stato di residenza, o il reato puo' compromettere la sicurezza pubblica nei medesimi luoghi; c) nel reato sono coinvolte persone estranee all'equipaggio, ovvero il reato e' stato comunque commesso da o contro un cittadino dello Stato di residenza; d) reati per i quali ha legislazione dello Stato di residenza prevede una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni; e) il funzionario consolare ha richiesto l'intervento delle Autorita' dello Stato di residenza o ha dato il suo consenso; f) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2. Il funzionario consolare dello Stato d'invio ha il diritto di essere presente all'esecuzione di misure coercitive o di indagini che le competenti autorita' dello Stato di residenza intendano compiere a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trova nelle acque territoriali o nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza. Il funzionario consolare deve essere preventivamente avvertito dalle autorita' competenti dello Stato di residenza in modo da poter essere presente allorche' tali atti sono compiuti. Se il funzionario consolare, o un suo rappresentante, non sono presenti, durante il compimento di tali atti, le competenti autorita' dello Stato di residenza lo informano dei fatti. Qualora, per l'urgenza delle misure da adottare, non e' possibile effettuare una notifica preventiva al funzionario consolare, le autorita' competenti dello Stato di residenza informano per iscritto il funzionario consolare delle circostanze e degli atti compiuti, anche se quest'ultimo non ne abbia fatto richiesta. 3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano altresi' nel caso in cui le autorita' competenti dello Stato di residenza convocano il Comandante od un altro membro dell'equipaggio dello Stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave. 4. Le autorita' giudiziarie e le altre autorita' competenti dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave dello Stato di invio, se non su richiesta o con il consenso del funzionario consolare o del comandante della nave dello Stato di invio, incluse le relazioni tra i membri dell'equipaggio, i rapporti di lavoro, la disciplina a bordo della nave, a condizione che non vi sia violazione delle leggi e regolamenti relativi alla tranquillita' ed alla sicurezza dello Stato di residenza. 5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, l'immigrazione, i controlli dei passaporti e sanitari o altre misure adottate dalle autorita' competenti dello Stato di residenza dietro richiesta o con il consenso del Comandante della nave. Questo articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi internazionali vigenti tra le Parti.
Articolo 50 Assistenza in caso di danneggiamento della nave
1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorita' competenti di detto Stato informano tempestivamente l'Ufficio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per preservare la nave, l'equipaggio, i passeggeri e il carico. 2. In tal caso le Autorita' dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresi' a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave, Le Autorita' dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza che esse adottino o continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave. 3. Il funzionario consolare puo' assistere la nave dello Stato d'invio, i membri del suo equipaggio ed i passeggeri ovvero puo' richiedere allo Stato di residenza di prestare tale assistenza. 4. Qualora ne' il proprietario della nave dello Stato di invio o del suo carico, ne' un suo rappresentante, ne' gli assicuratori, ne' il comandante sono presenti, ne' possono comunque adottare disposizioni per la conservazione o destinazione della nave dello Stato di invio o del suo carico, il funzionario consolare dello Stato d'invio eautorizzato ad adottare, in qualita' di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, oppure a chiedere allo Stato di residenza di adottare tali misure. 5. Le misure previste dai commi 1, 3 e 4 del presente articolo sono applicabili agli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalita', o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o nelle acque dello Stato di residenza, o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza dovranno informare senza indugio il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti. 6. Nessuna imposta e tassa di importazione puo' essere percepita dalle Autorita' dello Stato di residenza sulla nave dello Stato di invio o parte di essa, sugli oggetti trasportati da una nave in avaria, naufragata o incagliata, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o la vendita.
Articolo 51 Decesso a bordo della nave
In caso di decesso o sparizione a bordo della nave dello Stato di invio del comandante o di un membro dell'equipaggio che non siano cittadini dello Stato di residenza, il funzionario consolare ha il diritto di predisporre l'inventano degli effetti, valori e altri oggetti lasciati a bordo dalla persona deceduta o sparita e di adottare tutte le misure necessarie per la conservazione ditali beni.
Articolo 52 Funzioni relative agli aeromobili
Le disposizioni contenute negli articoli da 47 a 51 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali sull'aviazione civile vigenti tra le due Parti Contraenti e altri accordi internazionali cui partecipano le Parti Contraenti.
Articolo 53 Funzioni relative allo svolgimento di elezioni e referendum
1. Il funzionario consolare e' competente a compiere le formalita' relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio alle elezioni ed ai referendum indetti da tale Stato. 2. Qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare per svolgere elezioni o referendum relativi agli organi istituzionali dello Stato d'invio, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorita' della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorita' della Circoscrizione consolare lo consentano.
Articolo 54 Diritti e tasse consolari
1. L'Ufficio consolare, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previste al comma 1 del presente articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza. 3. Lo Stato di residenza consente all'ufficio consolare di depositare le somme incassate ai sensi dei comma precedenti nel proprio conto bancario ufficiale.
CAPITOLO V REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARE ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI
Articolo 55 Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita'
1. Si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario gli articoli 11, 13, 16, 18, 19, 32, 38, 54, 55, 57, 58 e 61 della presente Convenzione inoltre le agevolazioni i privilegi e le immunita' ditali Uffici consolari sono regolate dagli articoli 56, 57, 58 e 59 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 21, 22, 23 comma 3, 24, 31 e 32, comma 1 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 64. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tre due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari e' ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.
Articolo 56 Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusioni o danneggiamento e di prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Articolo 57 Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.
Articolo 58 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari
L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.
Articolo 59 Esenzione dai diritti doganali
Lo Stato di residenza, in conformita' delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purche' siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.
Articolo 60 Procedimenti penali
Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.
Articolo 61 Protezione dei funzionari consolari onorari
Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.
Articolo 62 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza o di soggiorno
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza o di soggiorno.
Articolo 63 Esenzione fiscale
Il funzionario consolare onorario, qualora riceva una remunerazione od emolumenti dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari, e' esente da ogni tassa ed imposta sugli stessi.
Articolo 64 Esenzione dai servizi personali
Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano nonche' dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni ed acquartieramento di militari.
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 65 Entrata in vigore e durata e denuncia della Convenzione
1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Essa entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione restera' in vigore fino al termine del sesto mese dalla data di ricezione da una delle Parti Contraente della notifica per iscritto della denuncia della Convenzione stessa effettuata dall'altra Parte Contraente. 3. Dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'URSS, firmata a Mosca il 16 maggio 1967, cessera' di essere applicata nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa. In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. Fatto a Roma il 15 gennaio 2001, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica Italiana Per la Federazione Russa (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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