Gazzetta n. 203 del 2 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 1 agosto 2003
Determinazione delle contribuzioni convenzionali ai fini della contribuzione previdenziale INPS in favore del personale di nazionalita' italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante delega al Governo ad emanare decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero;
Visto il titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, recante «Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'art. 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, che prevede che con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Ente assicuratore interessato, vengano stabilite le retribuzioni convenzionali alle quali commisurare i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, dovuti in favore del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana;
Visti i successivi commi 5 e 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, nonche' l'art. 3 della legge 21 dicembre 2001, n. 442 che disciplinano le modalita' per esercitare l'opzione per il contratto regolato dalla legge italiana;
Visto il decreto 30 novembre 1982 con il quale sono state fissate le retribuzioni convenzionali, ai fini del versamento contributivo per il predetto personale;
Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;
Esaminate le retribuzioni erogate dal Ministero degli affari esteri a tale categoria di personale;
Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha partecipato alla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 8 agosto 1990, n. 241 e svoltasi in data 17 marzo 2003;
Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in favore del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero con contratto a tempo indeterminato, regolato dalla legge italiana, sono stabilite, per ciascuna area professionale, nella misura seguente:

(Ex impiegati di concetto) B3.... |Euro 2.172,50 (Ex impiegati esecutivi) B2.... |Euro 1.955,25 (Ex impiegati ausiliari) B1.... |Euro 1.738,01

2. Nel caso in cui gli importi delle retribuzioni effettive dovessero risultare inferiori agli importi delle retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti saranno calcolati sulla base delle retribuzioni effettive.
3. Le retribuzioni convenzionali, di cui al comma 1, sono soggette all'adeguamento periodico previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2.
In caso di risoluzione del contratto nel corso del mese, i valori convenzionali sono calcolati in ragione di 26 giornate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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