Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 agosto 2003, n. 245 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 21.485 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3518): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) e dal Ministro della difesa (Martino) il 3 gennaio 2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V e X. Esaminato dalla III commissione il 4, 20 e 26 febbraio 2003. Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2100): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 4 giugno 2003. Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n. 2100/A) relatore sen. Provera. Esaminato in aula il 4 giugno 2003 e approvato il 24 luglio 2003
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| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, denominati di seguito «le Parti»; Considerate le possibilita' di potenziare le capacita' della loro difesa e delle industrie per la difesa; Allo scopo di impiegare nel modo migliore le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna delle Parti per i materiali relativi alla difesa sulla base delle loro specifiche esigenze; Impegnati a promuovere la cooperazione industriale al fine di garantire lo sviluppo economico e tecnologico oltre alla vitalita' delle industrie per la difesa in entrambi i Paesi; Favorita la standardizzazione e l'interoperabilita' che facilitano la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace; Visti gli accordi di cooperazione esistenti tra i Paesi membri dell'Organizzazione dell'Europa Occidentale per gli Armamenti (WEAG), oltre agli altri programmi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in cui sono impegnate le Parti differentemente; Tenuto conto della legislazione interna, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti; Hanno concordato quanto segue; Art. 1. Sfera di cooperazione Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Svezia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la difesa, secondo i termini del presente Accordo, e di tutti relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti. Art. 2. Il presente Accordo non pregiudichera' nessun particolare accordo bilaterale o multilaterale e non pregiudichera' la validita' di accordi simili o accordi operativi che potrebbero essere stati sottoscritti in precedenza da una delle Parti. Art. 3. Promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le Parti coopereranno, come indicato nell'articolo 1 del presente accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti. Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte. Art. 4. Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione. Per ogni area specifica di cooperazione sara' stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto. Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo. Art. 5. Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terra' conto del livello del contributo finanziario e delle capacita' industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione. Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sara' pronta a ricercare modalita' che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi. Art. 6. Mercato bilaterale della difesa Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria. Ogni Parte, nell'ambito del presente accordo e in conformita' alle rispettive leggi e regolamenti, garantira' il rispetto del principio della concorrenza e si impegnera' a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione. Art. 7. Comitato direttivo misto Le Parti istituiranno un Comitato Misto, a livello di Direttori Nazionali degli Armamenti, per controllare e facilitare la cooperazione. L'Amministrazione per i materiali della Difesa (Fo"rsvarets materielverk - FMV) sara' l'ufficio svedese competente per il coordinamento di tale attivita' nell'ambito della delegazione svedese. Il Comitato si riunira' secondo quanto verra' concordato fra le Parti successivamente, alternativamente in Italia e in Svezia. Art. 8. Rilascio di informazioni classificate La protezione, la divulgazione e la trasmissione di informazioni classificate relative allo sviluppo e alla produzione nel settore della difesa, fornite da una Parte all'altra, in conformita' al presente Accordo o ai relativi Annessi, avverra' secondo le disposizioni contenute nelle note ministeriali scambiate tra le due Parti, datate 6 settembre 1976 e nel Memorandum of Understanding relativo alle misure necessarie da adottare per proteggere le informazioni e il materiale classificato, firmato il 6 dicembre 1976 dal rappresentante italiano dell'Ufficio Nazionale di Sicurezza e dal Comandante Supremo delle Forze Armate svedesi. Art. 9. Ogni Parte riconosce che le informazioni ricevute non saranno mai usate per scopi diversi da quelli per i quali il possessore delle informazioni ha rilasciato autorizzazione. Art. 10. Contenzioso Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo sara' risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti a livello appropriato. Art. 11. Emendamenti Questo Accordo puo' essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti. Art. 12. Entrata in vigore e termine Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Esso rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni e sara' prorogato per successivi periodi di cinque anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso. Una delle Parti puo' denunciare il presente Accordo, dandone notifica all'altra Parte, nel qual caso esso avra' termine sei mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Accordo in qualsiasi momento. Le rispettive responsabilita' e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dall'entrata in vigore della denuncia dell'Accordo. Detta denuncia non pregiudichera' alcun vincolo o responsabilita' che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, in duplice copia, ciascuno nella lingua italiana, svedese e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese fara' fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana del Regno di Svezia |
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