Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 luglio 2003
Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 86/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che:
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorita), con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacita' di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
l'Autorita', con deliberazione 14 maggio 2003, n. 52/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03), ha stabilito con riferimento all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 giorni ed inferiore a un termine massimo di 200 giorni;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione n. 151/02;
la deliberazione n. 52/03;
Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 29 luglio 2003, prot. AD/P2003000203 (prot. Autorita' n. 022281 del 31 luglio 2003), ha evidenziato che:
a) diversi soggetti, risultati idonei a presentare domanda di realizzazione di interventi di sviluppo diretto in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse (di seguito: soggetti idonei), hanno manifestato la necessita' di ottenere una proroga del termine fissato per la presentazione di dette domande;
b) la proroga consentirebbe ai soggetti idonei di portare a compimento la complessa attivita' di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione di manifestazioni di interesse comportando, tale attivita', l'interazione con una pluralita' di amministrazioni e istituzioni terze;
Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere ai soggetti idonei un ulteriore periodo di 45 giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;
Delibera:
Art. 1.
1.1 L'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, e' sostituito con il seguente: «Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 giorni ed inferiore a 245 giorni».
1.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 31 luglio 2003
Il presidente: Ranci
 
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