Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 31 luglio 2003 |
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03. (Deliberazione n. 87/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che: con la sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 171/03), il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato l'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e) della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), nella parte in cui integra la disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato; con delibera 17 aprile 2003, n. 36/03 (di seguito: delibera n. 36/03) l'Autorita' ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 171/03 e che, a tal fine, in data 17 aprile 2003 ha approvato il documento per la consultazione recante integrazioni e modifiche della deliberazione a 237/00 (di seguito documento per la consultazione del 17 aprile 2003); Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; Viste: la deliberazione n. 237/00; la deliberazione n. 122/02; la delibera n. 36/03; le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01); la sentenza n. 171/03; Considerato che: con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), c) ed e), della deliberazione n. 122/02, annullate dalla sentenza n. 171/03, l'Autorita' ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, le quali hanno annullato la deliberazione n. 237/00 «nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui «dati concreti» della singola gestione, ove sussistenti»; e che con dette sentenze, il Tar Lombardia, pur confermando la legittimita' di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico riferito a costi efficienti, ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attivita' di distribuzione la possibilita' di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora «sia in grado, in virtu' della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti»; la sentenza n. 171/03 ha affermato l'illegittimita' della deliberazione a 122/02 «per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento», affermando il principio secondo il quale il provvedimento autoritativo «sia preceduto il piu' possibile, quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o dell'azione amministrativa stessa, ovvero ragioni di particolare urgenza, da forme di contatto tra l'amministrazione e gli interessati»; i dati possono essere definiti «concreti» solo nel momento in cui essi sono attendibili, precisi e idonei a definire in modo verificabile il processo di formazione del capitale investito nel settore gas nel corso del tempo; e che la qualificazione di dati concreti compiuta a tal fine comporta una valutazione di conformita' ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati precisi; la consultazione avviata con il sopra riportato documento per la consultazione del 17 aprile 2003, conclusasi il 30 maggio 2003, ha evidenziato che: a) la maggior parte degli esercenti operanti nell'anno 2000 non dispone di dati disaggregati, certi ed attendibili, relativi all'intero arco temporale di svolgimento dell'attivita' nel settore, con la conseguente esigenza di delimitare la serie storica dei dati rilevanti ai fini della individuazione del capitale investito; b) la formulazione della procedura di calcolo del capitale circolante netto commerciale, contenuta nel medesimo documento per la consultazione, risulta eccessivamente onerosa e difficilmente verificabile, con la conseguente esigenza di semplificare detta procedura, assumendo pari a zero il saldo medio annuale del capitale circolante netto commerciale; c) il capitale investito per l'attivita' di distribuzione, anziche' nella misura percentuale del 90,8% del capitale complessivo delle attivita' di distribuzione e vendita, come indicato nel documento per la consultazione del 17 aprile 2003, deve preferibilmente essere calcolato attribuendo al capitale per l'attivita' di vendita il medesimo valore assunto ai sensi della deliberazione n. 237/00, pari a 104,38 euro/cliente (pari a 202.100 lire/cliente); al fine di operare la delimitazione di cui alla precedente lettera a), e' necessario garantire la disponibilita' di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare un'attendibile e precisa quantificazione del capitale investito; e che a tal fine la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990; Ritenuto che: sia necessario, in ottemperanza alla sentenza n. 171/03, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 prevedendo, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, la facolta' per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, di calcolare il capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato; sia opportuno riconoscere la facolta' di cui al precedente alinea anche agli esercenti che, disponendo di bilanci certificati per un periodo inferiore, sono in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00). |
| Art. 2. Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 237/00 2.1 I commi 4.13, 4.14, 4.15 della deliberazione n. 237/00 sono sostituiti dai seguenti: «4.13 Salvo quanto previsto al comma 4.19, gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, aventi evidenze contabili separate per il settore gas, ai fini della determinazione del capitale investito, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono operare come segue. Per ogni localita' servita, gli esercenti devono: a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attivita' di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorche' non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni antecedenti l'anno 1950, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento; b) considerare, nel processo di individuazione di cui alla lettera a), gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento delle attivita' di distribuzione e vendita di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente e facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'esercente stesso; c) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a), in base all'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, pubblicato dall'Istat e riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16; d) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attivita' di distribuzione, come differenza tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera c) e il prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e il capitale relativo alle attivita' di vendita, pari a 104,38 euro/cliente (202.100 lire/cliente); e) determinare il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f) al netto della componente relativa alle attivita' di vendita, data dal prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e l'importo unitario di 52,19 euro/cliente (101.050 lire/cliente); f) calcolare le percentuali di degrado, in ogni caso inferiori o uguali a 100, con la formula: (((AC-1)-AIP)/VUT)*100 dove: AC e' l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria; AIP e' l'anno dell'incremento patrimoniale; VUT e' la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento; g) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi comunque versati da pubbliche amministrazioni e da utenti, rivalutata in base all'indice dei prezzi di cui alla lettera c), e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera f); h) utilizzare ai fini del calcolo di cui alla lettera g), ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti, negli anni di indisponibilita', il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualita' disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non puo' accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente comma; i) calcolare il capitale investito netto (CIN), detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera d): il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera e); la somma dei contributi di cui alla lettera g); l'ammontare dei debiti relativi al conto anticipi e ai depositi cauzionali presenti nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la proposta. Il capitale investito netto, nel caso in cui risulti negativo, viene assunto pari a zero. 4.14 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a piu' localita', detti incrementi devono essere ripartiti tra le diverse localita' in proporzione ai rispettivi incrementi patrimoniali. 4.15 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, in caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo degli impianti iscritto in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso viene attribuito agli anni in cui sono stati effettivamente realizzati gli impianti, tenendo conto: a) delle quantita' e dell'anzianita' degli elementi fisici costituenti gli impianti; b) dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT e riportato, per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16. Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano qualora: gli elementi fisici siano documentati e univocamente riconducibili ai costi iscritti a bilancio; il valore del capitale attinente gli elementi fisici rappresenti una componente minoritaria del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari. 2.2 All'art. 4, sono aggiunti i seguenti commi: «4.16. L'esercente redige: una nota di accompagnamento illustrante il processo seguito nella applicazione dei commi 4.13, 4.14 e 4.15; una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti secondo le categorie di cui alla tabella 14 e accompagnati dalle corrispondenti quantita' fisiche; un prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati sia con gli incrementi patrimoniali risultanti annualmente dai bilanci dei soggetti interessati, sia con l'ammontare complessivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta dai primi bilanci certificati e da quelli relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria. La nota di accompagnamento, la tabella riepilogativa e il prospetto di riconciliazione sono sottoscritti dal rappresentante legale dell'esercente e trasmessi all'Autorita' contestualmente alla presentazione delle opzioni tariffarie. 4.17. Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula: CCD=CIL.s + CIN.rd dove: CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attivita' di distribuzione; s e' il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%; rd e' la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%. 4.18 Nel caso in cui l'esercente non sia in grado di risalire, per cause ad esso non imputabili, ai costi storici originari ed agli elementi fisici degli incrementi patrimoniali di un limitato numero di localita', il cui capitale investito rappresenti una quota inferiore al 10% del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, l'esercente puo' applicare soltanto a dette localita' il metodo parametrico per il calcolo del costo del capitale investito per la distribuzione, dandone esplicita segnalazione all'Autorita' contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie. 4.19 Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216 per un periodo di tempo inferiore a quello di cui al comma 4.13, ai fini della determinazione del capitale investito, possono operare secondo quanto previsto ai commi da 4.13 a 4.18, qualora siano in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo. 4.20 Il valore del capitale investito degli esercenti di cui ai commi da 4.13, a 4.19, e' sottoposto a verifica dall'Autorita'. 2.3 Le tabelle 14, 15 e 16 della deliberazione n. 237/00 sono sostituite dalle seguenti:
Tabella 14 - Categorie di cespiti
Terreni Fabbricati Condotte stradali Impianti di derivazione (allacciamenti) Misuratori Impianti principali e secondari Altre immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali
Tabella 15 - Vita utile tecnica delle infrastrutture
===================================================================== Categorie di cespiti |Vita utile tecnica (in anni) ===================================================================== Fabbricati |50 Condotte stradali |50 Impianti di derivazione (allacciamenti) |50 Misuratori |25 Impianti principali e secondari |20 Altre immobilizzazioni |10
Tabella 16 - Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nella medesima valuta del 2001 (Fonte: sito internet dell'Istat)
===================================================================== Anno | Coefficiente | Anno | Coefficiente ===================================================================== 1950 |28,4077 |1976 |6,8928 1951 |25,8927 |1977 |5,8364 1952 |24,8374 |1978 |5,1904 1953 |24,3631 |1979 |4,4846 1954 |23,7252 |1980 |3,7018 1955 |23,0774 |1981 |3,1186 1956 |21,9835 |1982 |2,6806 1957 |21,5670 |1983 |2,3312 1958 |20,5810 |1984 |2,1081 1959 |20,6675 |1985 |1,9412 1960 |20,1328 |1986 |1,8295 1961 |19,5610 |1987 |1,7488 1962 |18,6118 |1988 |1,6662 1963 |17,3107 |1989 |1,5629 1964 |16,3417 |1990 |1,4731 1965 |15,6613 |1991 |1,3844 1966 |15,3540 |1992 |1,3133 1967 |15,0529 |1993 |1,2604 1968 |14,8635 |1994 |1,2126 1969 |14,4576 |1995 |1,1510 1970 |13,7581 |1996 |1,1078 1971 |13,1029 |1997 |1,0889 1972 |12,4058 |1998 |1,0697 1973 |11,2403 |1999 |1,0531 1974 |9,4104 |2000 |1,0267 1975 |8,0315 |2001 |1,0000 |
| Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 3.1 Gli esercenti che determinano il vincolo dei ricavi ai sensi della procedura di cui all'art. 4, commi 4.13 e seguenti, della deliberazione n. 237/00, presentano: a) le proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002- 2003 entro il 10 settembre 2003; b) le proposte di opzioni tariffarie per l'anno termico 2003-2004 entro il 30 settembre 2003. 3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 31 luglio 2003 Il presidente: Ranci |
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