Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164;
Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini in data 5 agosto 1998 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;
Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori Trentino vini e dal Consorzio tutela vini del Trentino intese ad ottenere nel disciplinare la previsione del taglio nella misura massima del 15% con mosti e vini provenienti da altre zone di produzione e l'innalzamento delle rese di uva/ettaro da 19,5 a 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato;
Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Bolzano sulla sopracitata richiesta;
Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE
GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI» O «WEINBERG DOLOMITEN»

Art. 1.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2.
La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.
L'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonche' dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:
per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;
per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;
per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, e' riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.
Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantita' minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:
per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fie', Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magre' all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, NazSciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;
per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;
per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita e' di 12 tonnellate.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
Art. 5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.
E' consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
Art. 6.
I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,00% vol.;
«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,00% vol.
Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.
Art. 7.
Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.
 
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