Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 agosto 2003
Riconoscimento al sig. Cinotti Filippo Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza del sig. Cinotti Filippo Maria, nato il 25 dicembre 1968 a Viterbo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui e' in possesso dal 4 agosto 1997, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che il sig. Cinotti ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 10 ottobre 1991 presso l'Universita' degli studi di Perugia;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Master of Comparative jurisprudence», rilasciato dalla «New York University» (New York) nel maggio 1996;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;
Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 maggio 2003;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Cinotti Filippo Maria, nato il 25 dicembre 1968 a Viterbo, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 14 agosto 2003
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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